-
Adempimenti delle aziende
-
Calcolo dell'importo
-
Caratteristiche e decorrenza degli assegni straordinari
-
Contributi sindacali
-
Contribuzione figurativa
-
Cumulabilità dell’assegno straordinario con i redditi da lavoro
-
Dipendenti del credito e del credito cooperativo
-
Erogazione dell’assegno in unica soluzione
-
Finanziamento degli assegni straordinari
-
Lavoratori titolari di pensione
-
Maggiorazione dell'anzianità contributiva per i lavoratori sordomuti, non vedenti e con invalidità superiore al 74%
-
Pagamento dell'assegno straordinario
-
Procedure di liquidazione
-
Regime tributario
-
Requisiti per l'accesso
-
Scadenza degli assegni straordinari
- Dettagli
- Visite: 5912
Assegni straordinari di sostegno al reddito
Dipendenti del credito e del credito cooperativo
Pagamento dell'assegno straordinario
(circ.55/2001)
Il pagamento degli assegni straordinari è disposto, come per la generalità delle pensioni pagate dall’INPS, in rate mensili anticipate, la cui scadenza è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese.
L’assegno straordinario è corrisposto per 13 mensilità fino alla fine del mese antecedente quello di decorrenza del trattamento di pensione sulla base dei requisiti ordinari, in modo da evitare che, per effetto delle cosiddette "finestre di uscita" previste per le pensioni di anzianità, possa verificarsi che il lavoratore, per alcuni mesi, non percepisca né l’assegno straordinario né la pensione.
Il pagamento dell’assegno straordinario deve essere localizzato presso una Agenzia dell’Istituto di credito del quale il lavoratore era dipendente. Può essere cambiata l’Agenzia (codice CAB), ma non l’Istituto di credito (codice ABI). Il pagamento degli assegni in questione non può essere localizzato presso uffici postali.
Per le aziende diverse dagli Istituti di credito, il pagamento degli assegni sarà effettuato presso l’Istituto di credito che sarà indicato dall’azienda datrice di lavoro.