Eureka Previdenza

Assegni straordinari di sostegno al reddito

Dipendenti del credito e del credito cooperativo

Caratteristiche e decorrenza degli assegni straordinari

(circ.55/2001)

Gli "assegni straordinari per il sostegno del reddito" sono riconosciuti ai lavoratori dipendenti da aziende cui si applicano i contratti collettivi del credito, i quali siano stati ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 7, lettera c) dei Regolamenti emanati in merito (decreto 28 aprile 2000, n. 158, pubblicato sulla G.U. del 16 giugno 2000, n. 139, per i lavoratori dipendenti dalle imprese di credito e decreto 28 aprile 2000, n. 157, pubblicato sulla G.U. del 16 giugno 2000, n. 139, per i lavoratori dipendenti dalle imprese di credito cooperativo) e decorrono dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il Comitato preposto al Fondo di solidarietà per le aziende del credito ordinario nella seduta del 26 febbraio u.s., ha adottato la deliberazione allegato 1 alla circolare 55/2001.
Per effetto di tale deliberazione rientrano di conseguenza, tra le persone che possono fruire delle prestazioni straordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto interministeriale 28 aprile 2000, n. 158, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro viene a cessare a seguito di una procedura di "esodo volontario" avente le caratteristiche indicate nella deliberazione stessa.
A tale riguardo si precisa che la decisione in parola è stata assunta su conforme, specifico avviso del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e a seguito dell’accordo in proposito intervenuto in data 24 gennaio 2001 tra l’ABI e le Organizzazioni sindacali.
Si sottolinea infine che, in attuazione dell’accordo da ultimo citato, le aziende che, trovandosi in una situazione di eccedenza di personale, ricorrono ad una procedura di esodo volontario non possono attivare procedure di licenziamento collettivo per un periodo di almeno 12 mesi dalla data dell’accordo.
Gli assegni sono prestazioni "dirette" e non sono reversibili. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione figurativa versata in favore del lavoratore durante il periodo di percezione dell’assegno.

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