Eureka Previdenza

Assegni straordinari di sostegno al reddito

Dipendenti dalle imprese del credito cooperativo

Finalità e modalità di calcolo dell'assegno

(circ.104/2015)

L’articolo 10, comma 8, del citato decreto n. 82761/2014 stabilisce che il Fondo provvede all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno del reddito il cui calcolo si effettua con le stesse modalità utilizzate per il calcolo della pensione che teoricamente spetterebbe all’interessato al momento della cessazione del rapporto di lavoro, e conseguente accesso al Fondo di sostegno senza soluzione di continuità, con l’aggiunta dei periodi per i quali l’azienda si impegna a versare la contribuzione correlata.

In particolare:

  • per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, il valore dell’assegno è pari alla somma dell’importo netto del trattamento pensionistico spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione anticipata, e dell’importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario;
  • per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, il valore dell’assegno è pari alla somma dell’importo netto del trattamento pensionistico spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione alla pensione di vecchiaia, e dell’importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

L’importo netto si determina assoggettando l’importo lordo dello spettante trattamento pensionistico al regime fiscale vigente all’atto dell’accesso al Fondo, con i relativi scaglioni di reddito ed aliquote, esclusa l’applicazione delle deduzioni dal reddito imponibile, ovvero le detrazioni di imposta, tempo per tempo vigenti.

Assegni straordinari di sostegno al reddito

Dipendenti dalle imprese del credito cooperativo

Finalità e modalità di calcolo dell'assegno

(circ.104/2015)

L’articolo 10, comma 8, del citato decreto n. 82761/2014 stabilisce che il Fondo provvede all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno del reddito il cui calcolo si effettua con le stesse modalità utilizzate per il calcolo della pensione che teoricamente spetterebbe all’interessato al momento della cessazione del rapporto di lavoro, e conseguente accesso al Fondo di sostegno senza soluzione di continuità, con l’aggiunta dei periodi per i quali l’azienda si impegna a versare la contribuzione correlata.

In particolare:

  • per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, il valore dell’assegno è pari alla somma dell’importo netto del trattamento pensionistico spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione anticipata, e dell’importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario;
  • per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, il valore dell’assegno è pari alla somma dell’importo netto del trattamento pensionistico spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione alla pensione di vecchiaia, e dell’importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

L’importo netto si determina assoggettando l’importo lordo dello spettante trattamento pensionistico al regime fiscale vigente all’atto dell’accesso al Fondo, con i relativi scaglioni di reddito ed aliquote, esclusa l’applicazione delle deduzioni dal reddito imponibile, ovvero le detrazioni di imposta, tempo per tempo vigenti.

Lavoratori col sistema retributivo fino al 2011

Come è noto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per  le anzianità contributive maturate a partire da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo (articolo 24, comma 2, della legge n. 214/2011, e successive modifiche e integrazioni).

La contribuzione correlata va computata in quota "D"

Pertanto, sulla base della nuova formulazione del regolamento del Fondo di solidarietà, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 la contribuzione correlata indicata dall’azienda esodante nella domanda di accesso alla prestazione straordinaria, e versata durante il periodo di fruizione della prestazione medesima, deve essere computata nella così detta quota D.

Calcolo nel sistema contributivo o misto

Nel caso di liquidazione con il sistema contributivo o misto, il coefficiente di trasformazione deve essere individuato con le modalità già in uso per la categoria, e cioè:

  • nel sistema di calcolo misto, deve essere utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo all’età del lavoratore alla decorrenza dell’assegno;
  • nel sistema di calcolo interamente contributivo, deve essere utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo all’età del lavoratore alla scadenza dell’assegno (v. delibere n. 39/2006 e n. 52/2007).

Trattenute e prestazioni concesse sull'assegno straordinario

Trattandosi di prestazione di accompagnamento alla pensione e non di pensione, si evidenzia che:

  • non viene trattenuto il contributo Onpi;
  • non è prevista la rivalutazione annua (perequazione);
  • non vengono corrisposti i trattamenti di famiglia;
  • non è prevista l’attribuzione delle prestazioni collegate al reddito spettanti sulle pensioni;
  • non spettano gli interessi legali né la rivalutazione monetaria.

Sugli assegni straordinari possono essere effettuate trattenute:

  • per contributo sindacale,
  • per pignoramento,
  • per provvedimento del giudice,
  • nonché il recupero di somme eccedenti afferenti la prestazione stessa.

Non possono invece essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio: per riscatti e ricongiunzioni che devono essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione; per cessione del quinto; per mutui ecc.).

Non reversibilità dell'assegno

Gli assegni straordinari sono prestazioni “dirette” e non sono reversibili. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di assegno straordinario.

Ulteriori tipologie di pensione in vista delle quali è ammesso l’acceso all’assegno straordinario

Il Comitato amministratore del Fondo, con apposite deliberazioni, ha specificato le ulteriori tipologie di pensione in vista delle quali è ammesso l’acceso all’assegno straordinario, dietro presentazione di specifica domanda e - ove richiesto -  di apposita dichiarazione del lavoratore.

In particolare:

  • ai sensi della delibera n. 39 del 15 novembre 2006 all’assegno straordinario possono essere ammesse anche le lavoratrici che optano per la disciplina sperimentale di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004, a condizione  che  la decorrenza del trattamento pensionistico  si collochi entro il 31 dicembre 2015;
  • ai sensi della delibera n. 52 del 10 maggio 2007 all’assegno straordinario possono essere ammessi anche i lavoratori la cui pensione  sia liquidata esclusivamente con il sistema contributivo.
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