Eureka Previdenza

Decreto 82761 del 20 giugno 2014

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Fondo   di   solidarieta'   per   il   sostegno   dell'occupabilita',
dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo,
ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92.  (Decreto
n. 82761). (14A07681)

(GU n.236 del 10-10-2014)

 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
 
 
                           di concerto con
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
 
  Visto l'art. 3  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,  volto  ad
assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa  in
materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di  rapporto
di  lavoro  nei  casi  di  riduzione  o  sospensione   dell'attivita'
lavorativa per le  cause  previste  dalla  normativa  in  materia  di
integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
  Visto l'art. 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che
modifica l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
  Visto l'art. 7, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 76 del 28
giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99,  che  modifica
ulteriormente l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
  Visto l'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
  Visti, in particolare, i commi da 4 a 13 del citato  art.  3  della
legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevedono, per i settori non coperti
dalla  normativa  in  materia  d'integrazione   salariale,   che   si
costituiscano, previa  stipula  di  accordi  collettivi  e  contratti
collettivi, anche  intersettoriali,  da  parte  delle  organizzazioni
sindacali e imprenditoriali comparativamente piu'  rappresentative  a
livello nazionale, fondi di solidarieta' bilaterali con la  finalita'
di assicurare ai lavoratori una tutela in  costanza  di  rapporto  di
lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita'  lavorativa
per le cause previste dalla  normativa  in  materia  di  integrazione
salariale ordinaria o straordinaria;
  Visti, in particolare, i commi da 20 a 41 dell'art. 3  della  legge
28 giugno 2012, n. 92 che disciplinano il funzionamento dei Fondi  di
cui ai commi 4, 14 e 19 del medesimo articolo;
  Visto, in particolare,  il  comma  42  del  citato  art.  3,  della
medesima legge 28 giugno 2012, n. 92, come  modificato  dall'art.  7,
comma 5, lettera c), punto 5, del decreto-legge n. 76 del  28  giugno
2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, nella  parte  in  cui
prevede che la disciplina dei  fondi  di  solidarieta'  istituiti  ai
sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
adeguata alle norme della legge 28 giugno 2012, n.  92  e  successive
modifiche e integrazioni con decreto del Ministro del Lavoro e  delle
Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, sulla base di accordi e contratti collettivi,  da  stipulare
tra le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale;
  Visto, in particolare, il comma 43 del citato art. 3,  della  legge
28 giugno 2012, n. 92,  che  prevede  che  l'entrata  in  vigore  dei
decreti di cui al menzionato comma 42 determinino  l'abrogazione  del
decreto ministeriale recante il Regolamento del Fondo;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto il decreto n. 157 del 28 aprile 2000, del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, adottato ai sensi del predetto  art.  2,  comma  28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante l'istituzione del Fondo
di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della
riconversione e  riqualificazione  professionale  del  personale  del
credito cooperativo;
  Visto l'accordo sindacale nazionale stipulato in  data  30  ottobre
2013  tra  Federcasse,  Dircredito,  Fabi,   Fiba/Cisl,   Fisac/Cgil,
Sincra/Ugl Credito, Uilca - Uil Credito e Assicurazioni, con  cui  in
attuazione delle disposizioni di legge  sopra  richiamate,  e'  stato
convenuto di adeguare e  modificare  il  Regolamento  istitutivo  del
Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e
della riconversione e riqualificazione  professionale  del  personale
del credito cooperativo alle disposizioni di  cui  all'art.  3  della
legge 28 giugno 2012, n. 92;
  Visto il successivo accordo  del  13  novembre  2013,  sottoscritto
dalle medesime parti stipulanti l'accordo del 30 ottobre 2013, con il
quale sono state apportate modifiche al  precedente  accordo  del  30
ottobre 2013;
  Ritenuto, pertanto, di adeguare la disciplina di cui al decreto  n.
157 del 28 aprile 2000 con quanto convenuto negli accordi citati  del
30 ottobre  2013  e  del  13  novembre  2013  in  applicazione  delle
disposizioni di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
 
                       Costituzione del Fondo
 
  1.  E'  istituito  presso  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale il «Fondo di solidarieta' per il sostegno dell'occupabilita',
dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo»
che continua la gestione del Fondo di solidarieta'  per  il  sostegno
del  reddito,  dell'occupazione  e  della   riconversione   e   della
riqualificazione professionale del personale del credito  cooperativo
gia' istituito presso l'INPS ai sensi dell'art. 2, comma 28 legge  n.
662/1996, che viene adeguato alla normativa dell'art. 3  della  legge
n. 92/2012.
  2. Il Fondo non  ha  personalita'  giuridica  e  gode  di  autonoma
gestione  finanziaria  e  patrimoniale  presso  l'INPS,   del   quale
costituisce gestione.
  3. Il Fondo  ha  obbligo  di  presentare  il  bilancio  tecnico  di
previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico  coerente
con il piu' recente Documento di Economia e Finanza e  relativa  Nota
di  aggiornamento,  fermo  restando  l'obbligo  di  aggiornamento  in
corrispondenza della presentazione del bilancio  preventivo  annuale,
al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio.

                               Art. 2
                         Finalita' del Fondo
 
  1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi che nei confronti dei
lavoratori    dipendenti    dalle    aziende     gia'     rientranti,
indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati,  nel  campo  di
applicazione di cui all'art. 2 decreto  del  ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia  e
delle finanze 28 aprile 2000, n. 157, nell'ambito  e  in  connessione
con  processi  di  ristrutturazione,  di  situazioni  di  crisi,   di
riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione o  sospensione
temporanea di attivita' o di lavoro:
  a)   favoriscano   il   mutamento   e   il    rinnovamento    delle
professionalita';
  b) realizzino politiche attive per il sostegno  dell'occupabilita',
dell'occupazione e del reddito.

                               Art. 3
                      Amministrazione del Fondo
 
  1. Il Fondo e' gestito da un Comitato  amministratore  composto  da
cinque esperti designati da Federcasse  e  cinque  esperti  designati
dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti, con  Federcasse,
il CCNL di Categoria  per  le  Banche  di  Credito  Cooperativo/Casse
rurali in possesso di specifica competenza e  pluriennale  esperienza
in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali nonche'  da  due  rappresentanti
con  qualifica  non  inferiore  a  dirigente,   rispettivamente   del
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del  Ministero
dell'economia e delle finanze.
  2. Per la validita' delle  sedute  e'  necessaria  la  presenza  di
almeno  sette  componenti  del  Comitato,  aventi  diritto  al   voto
deliberativo.
  3. Il Presidente del Comitato e' eletto dal Comitato stesso  tra  i
propri membri con criterio di alternanza tra la parte datoriale e  la
parte sindacale.
  4. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il
collegio  sindacale  dell'INPS,   nonche'   il   direttore   generale
dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
  5. I componenti del comitato durano in carica quattro anni,  e,  in
ogni caso, fino al  giorno  d'insediamento  del  nuovo  Comitato.  La
nomina non puo' essere effettuata per piu' di due volte  consecutive.
Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dalla carica,  per
qualunque causa, uno  o  piu'  componenti  del  comitato  stesso,  si
provvedera' alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro
componente designato, secondo le modalita' di  cui  al  comma  1.  Il
periodo di carica svolto in sostituzione dal nuovo  componente  cosi'
designato, ove pari o superiore a 12 mesi, viene considerato come  un
mandato intero ai fini del raggiungimento del limite di quattro  anni
di cui al primo periodo del presente comma. Il periodo effettuato dal
componente cessato, se superiore ai 12 mesi, sara'  considerato  come
un mandato  intero  ai  fini  del  limite  di  quatto  anni  e  della
consecutivita' della nomina di cui  al  primo  periodo  del  presente
comma.
  6. Le organizzazioni sindacali di cui  al  comma  1  provvedono  ad
effettuare le  designazioni  di  propria  competenza  sulla  base  di
criteri di rotazione.
  7.  Ai  componenti  del  Comitato  non  spetta  alcun   emolumento,
indennita' o rimborso spese.
  8. Le deliberazioni del  Comitato  amministratore  sono  assunte  a
maggioranza dei presenti e,  in  caso  di  parita'  nelle  votazioni,
prevale il voto del Presidente.
  9. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato  puo'  essere
sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita',  da  parte  del
Direttore Generale dell'INPS. Il provvedimento  di  sospensione  deve
essere adottato nel termine di cinque giorni  ed  essere  sottoposto,
con l'indicazione della norma che si ritiene violata,  al  Presidente
dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5,  del
decreto  legislativo  30  giugno   1994,   n.   479,   e   successive
modificazioni; entro tre  mesi,  il  Presidente  stabilisce  se  dare
ulteriore corso  alla  decisione  o  se  annullarla.  Trascorso  tale
termine la decisione diviene esecutiva.
  10. Al fine di garantire la continuita' dell'azione  amministrativa
e gestionale del Fondo nella fase transitoria e di adeguamento  della
disciplina di cui alla legge 28 giugno  2012,  n.  92,  e  successive
modifiche e integrazioni, i componenti  del  comitato  amministratore
previsto dall'art. 3 del decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze  del  28  aprile  2000,  n.  157,  in  carica  alla  data  di
pubblicazione   in   Gazzetta   Ufficiale   del   presente   decreto,
continueranno a svolgere  i  rispettivi  incarichi  fino  alla  prima
costituzione del Comitato amministratore di cui al presente articolo.
  11. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 28 giugno  2012,  n.
92, gli oneri di amministrazione derivanti  all'INPS  dall'assunzione
della gestione, determinati nella misura e secondo i criteri previsti
dal regolamento di contabilita' del predetto Istituto, sono a  carico
del  Fondo  e  vengono  finanziati  nell'ambito  della  contribuzione
dovuta. Per gli assegni straordinari, gli oneri di  gestione  sono  a
carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli
all'Istituto distintamente.
  12. Il Fondo opera nel  rispetto  del  principio  del  bilancio  in
pareggio.

                               Art. 4
            Compiti del Comitato amministratore del Fondo
 
  1. Il Comitato amministratore del Fondo deve:
  a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal  consiglio  di
indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci  annuali  della  gestione,
preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui
bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
  b) presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni  basato
sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente  Documento
di economia  e  finanza  e  relativa  Nota  di  aggiornamento,  fermo
restando  l'obbligo  di   aggiornamento   in   corrispondenza   della
presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine  di  garantire
l'equilibrio dei saldi di bilancio;
  c) sulla base del bilancio di previsione a otto anni, di  cui  alla
precedente lettera b), con propria  delibera  proporre  modifiche  in
relazione all'importo delle prestazioni o alla  misura  dell'aliquota
di contribuzione tali da garantire risorse continuative ed  adeguate.
Le modifiche  sono  adottate,  anche  in  corso  d'anno,  secondo  la
normativa vigente, verificate le compatibilita'  finanziarie  interne
al Fondo, sulla base della proposta del comitato;
  d) deliberare in ordine alla concessione degli interventi  e  delle
prestazioni e compiere ogni altro  atto  richiesto  per  la  gestione
degli istituti previsti dal regolamento in conformita' alle regole di
precedenza e turnazione di cui all'art. 9 e all'art. 12 , comma 6;
  e) deliberare, sentite le parti nazionali, le regole di  precedenza
e turnazione e i limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun
datore di lavoro per le prestazioni di cui all'art. 10 e all'art.  12
del presente decreto;
  f)  fare  proposte  in  materia   di   contributi,   interventi   e
trattamenti, anche ai fini di cui all'art. 3,  commi  6  e  29  della
legge 28 giugno 2012, n.  92,  fermo  restando  quanto  previsto  dal
successivo comma 30 del medesimo art. 3, al  fine  di  assicurare  il
pareggio di bilancio;
  g)   vigilare   sulla   corretta    affluenza    dei    contributi,
sull'erogazione delle prestazioni e sull'ammissione agli  interventi,
nonche' sull'andamento  della  gestione,  studiando  e  proponendo  i
provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del  Fondo,  nel
rispetto del criterio di massima economicita';
  h)  decidere,  in  unica  istanza,  sui  ricorsi  in   materia   di
contributi, prestazioni e su ogni altra materia di competenza;
  i) assolvere ad ogni altro compito che sia  ad  esso  demandato  da
leggi o regolamenti;
  l) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non
cumulabilita' di cui all'art. 11;
  m) non erogare prestazioni in carenza di disponibilita',  concedere
interventi solo previa costituzione di specifiche riserve finanziarie
ed entro il limite  delle  risorse  gia'  acquisite,  secondo  quanto
previsto dall'art. 3, commi 26 e 27, legge 92/2012.

                               Art. 5
                             Prestazioni
 
  1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'art. 2:
    a) in via ordinaria:
  1)  a  contribuire  al  finanziamento  di  programmi  formativi  di
riconversione o riqualificazione professionale, a livello  aziendale,
provinciale, regionale o interregionale, anche in  concorso  con  gli
appositi Fondi nazionali, dell'Unione Europea o della cooperazione;
  2)  al  finanziamento  di  specifiche  prestazioni  a  favore   dei
lavoratori interessati  da  riduzione  dell'orario  di  lavoro  o  da
sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa per  cause  previste
dalla legislazione  vigente  in  materia  di  integrazione  salariale
ordinaria o straordinaria, e anche  in  concorso  con  prestazioni  o
strumenti  di  sostegno  e/o  previsti  da  accordi   collettivi   di
categoria;
  3)  al  finanziamento  di  specifiche  prestazioni  a  favore   dei
lavoratori  interessati  da  riduzione  dell'orario  di   lavoro   in
applicazione  di  contratti  di  solidarieta'  espansivi   ai   sensi
dell'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre  1984,  n.  726,  convertito
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
    b) in via straordinaria, all'erogazione di  assegni  straordinari
per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento  della
contribuzione correlata, di cui all'art. 3, comma 34, della legge  n.
92 del 28 giugno 2012, riconosciuti ai lavoratori ammessi  a  fruirne
nel  quadro  dei  processi   di   agevolazione   all'esodo.   Qualora
l'erogazione avvenga su richiesta del lavoratore in unica  soluzione,
l'assegno straordinario e' pari ad un importo corrispondente  al  60%
del valore attuale, calcolato  secondo  il  tasso  ufficiale  BCE  di
riferimento alla data di  decorrenza  della  prestazione,  di  quanto
sarebbe spettato, esclusa la contribuzione  correlata,  che  pertanto
non verra' versata, se  detta  erogazione  fosse  avvenuta  in  forma
rateale.
    c)  in  via  emergenziale,  all'erogazione,  nei  confronti   dei
lavoratori in esubero non  aventi  i  requisiti  per  l'accesso  alle
prestazioni straordinarie di cui alla lettera b) del presente  comma,
dei trattamenti di cui all'art. 12 del  presente  decreto,  anche  al
fine di assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del
rapporto di lavoro, integrativa  rispetto  all'Assicurazione  Sociale
per l'Impiego (ASpI).
  2. Alle prestazioni di cui al comma 1 vengono ammessi i soggetti di
cui all'art. 2.
  3. Gli assegni  straordinari  per  il  sostegno  del  reddito  sono
erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, su richiesta del datore
di  lavoro  e  fino  alla  decorrenza  dei  trattamenti  di  pensione
anticipata  o  di  vecchiaia  a  carico  dell'assicurazione  generale
obbligatoria,  a  favore  dei  lavoratori  che  maturino  i  predetti
requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi,
dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
  4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si deve
tener conto della complessiva anzianita' contributiva  rilevabile  da
apposita certificazione prodotta dai lavoratori.
  5. Il Fondo versa, altresi', la contribuzione di cui al  precedente
comma 1, lettera a) punto 2), lettere b) e c), dovuta alla competente
gestione assicurativa obbligatoria.

                              Art. 6
                            Finanziamento
 
  1. Per le prestazioni di cui all'art. 5,  comma  1,  lettera  a)  e
lettera c) e' dovuto al Fondo:
  a) un contributo ordinario dello 0,36%, di cui due terzi  a  carico
del datore di lavoro e un terzo a carico  dei  lavoratori,  calcolato
sulla retribuzione  imponibile  ai  fini  previdenziali  di  tutti  i
lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti, con  contratto  a  tempo
indeterminato;
  b) un contributo addizionale, a carico del  datore  di  lavoro,  in
caso di fruizione delle prestazioni  di  cui  all'art.  5,  comma  1,
lettera a) punti 2 e  3  nella  misura  dell'1,  5%  calcolato  sulle
retribuzioni imponibili ai fini previdenziali  perse  dai  lavoratori
interessati dalle prestazioni.
  2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario  sono
ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione  degli  stessi
criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).
  3. Per la prestazione straordinaria di cui  all'art.  5,  comma  1,
lettera b) e' dovuto, da parte del datore  di  lavoro  un  contributo
straordinario,  relativo  ai   soli   lavoratori   interessati   alla
corresponsione degli assegni medesimi, in  misura  corrispondente  al
fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e  della
contribuzione correlata.
  4. Qualora il datore di lavoro interessato non sia in condizione di
provvedere autonomamente al versamento del  contributo  straordinario
di cui al comma 3, ferma restando la sua obbligazione  nei  confronti
del Fondo, puo' essere surrogato nel versamento del citato contributo
di solidarieta' da altri datori di lavoro, destinatari dei  contratti
collettivi nazionali di lavoro  stipulati  dalle  parti  nazionali  e
indicati da Federcasse al Fondo e alle organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori rappresentate nel Fondo stesso.
  5. Ai contributi di finanziamento di cui al presente articolo e  di
cui al successivo art. 12, ordinari, addizionali e  straordinari,  si
applicano  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di   contribuzione
previdenziale obbligatoria, ad  eccezione  di  quelle  relative  agli
sgravi contributivi, secondo quanto previsto dall'art. 3,  comma  25,
della legge 92/2012 e l'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995.

                               Art. 7
                      Accesso alle prestazioni
 
  1. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 e' subordinato:
  a) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto
1), all'espletamento delle  procedure  contrattuali  previste  per  i
processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;
  b) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto
2), all'espletamento delle  procedure  contrattuali  previste  per  i
processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero
determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonche' di quelle
legislative laddove espressamente previste;
  c) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto
3),  all'espletamento  delle  procedure  contrattuali  e   di   legge
finalizzate ad incrementare gli organici, prevedendo una  programmata
riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione e la contestuale
assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale;
  d) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e  c),
all'espletamento delle procedure  contrattuali  e  preventive  per  i
processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.
  2. L'accesso  alle  prestazioni  di  cui  all'art.  5  e'  altresi'
subordinato alla condizione che le  procedure  sindacali  di  cui  al
comma 1 si concludano con accordo  aziendale  nell'ambito  del  quale
siano stati individuati per i casi di cui al comma 1, lettere b),  c)
e d) una  pluralita'  di  strumenti  secondo  quanto  indicato  dagli
accordi collettivi di categoria vigenti in materia  di  processi  che
modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero  determinano
la riduzione dei livelli occupazionali e dalla legislazione vigente.
  3.  Nei  processi  che  determinano  la   riduzione   dei   livelli
occupazionali, ferme le procedure di cui all'art. 5, comma 1, lettera
b), si puo' accedere anche alle prestazioni di cui all'art. 5,  comma
1, lettera a), punti 1), 2) e art. 5, comma 1, lettera c).
  4. Alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera  a),  punto
2), lettere b) e c), nell'ambito dei  processi  di  cui  all'art.  2,
possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di  legge
e di contratto applicabili alla categoria.

                               Art. 8
              Individuazione dei lavoratori in esubero
 
  1. Ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  1,  legge  23
luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in  esubero,  ai
fini del presente  decreto,  concerne,  in  relazione  alle  esigenze
tecnico  -  produttive  e  organizzative  del  complesso   aziendale,
anzitutto il personale che, alla data stabilita  per  la  risoluzione
del rapporto di lavoro,  sia  in  possesso  dei  requisiti  di  legge
previsti per aver diritto alla pensione anticipata  o  di  vecchiaia,
anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.
  2. L'individuazione degli  altri  lavoratori  in  esubero  ai  fini
dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'art. 5,  comma
1, lettera b), avviene adottando, in  via  prioritaria,  il  criterio
della  maggiore  prossimita'  alla  maturazione   dell'accesso   alla
pensione  a  carico  dell'assicurazione  generale   obbligatoria   di
appartenenza, ovvero della maggiore eta'
  3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il  numero  dei
lavoratori in possesso dei suddetti requisiti  risulti  superiore  al
numero  degli  esuberi,  si  favorisce,  in   via   preliminare,   la
volontarieta' che va esercitata dagli interessati nei termini e  alle
condizioni aziendalmente concordate e ove ancora risultasse superiore
il numero dei lavoratori in  possesso  dei  requisiti  di  cui  sopra
rispetto al numero degli esuberi,  si  tiene  conto  dei  carichi  di
famiglia.

                               Art. 9
                 Criteri di precedenza e turnazione
 
  1. L'accesso dei  soggetti  di  cui  all'art.  2  alle  prestazioni
ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti  1,  2  e  3,
avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del
principio della proporzionalita' delle erogazioni.
  2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui all'art. 5,  comma
1, lettera a), formulate nel rispetto delle procedure e  dei  criteri
individuati all'art. 7, sono prese in esame su base  trimestrale  dal
Comitato amministratore, che delibera gli interventi secondo l'ordine
cronologico di presentazione  delle  domande  e  tenuto  conto  delle
disponibilita' del Fondo. Le domande di accesso alle  prestazioni  di
cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1, non possono  riguardare
interventi superiori ai dodici mesi.
  3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1,
lettera  a),  punto  1,  l'intervento  e'  determinato,  per  ciascun
trimestre  di  riferimento,  in  misura  non  superiore  alla   meta'
dell'ammontare  dei  contributi   ordinari   dovuti   nel   trimestre
precedente dalla stessa azienda, tenuto conto degli oneri di gestione
e amministrazione e al netto delle prestazioni, di  cui  all'art.  5,
comma 1, lettera a), punto 1 gia' deliberate.
  4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a), punto 2 o punto 3), ovvero nei casi di ricorso  congiunto
alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2,
ovvero di cui  all'art.  5,  comma  1,  lettera  a),  punti  1  e  3,
l'intervento e' determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in
misura non superiore a due volte l'ammontare dei contributi  ordinari
dovuti nel trimestre precedente  dall'azienda  stessa,  tenuto  conto
degli oneri di gestione e amministrazione e delle prestazioni di  cui
all'art. 5 comma 1 lettera a punti 1, 2 e 3 gia' deliberate.
  5. Nei casi in cui la misura dell'intervento  ordinario,  ai  sensi
dell'art. 10, risulti superiore ai limiti individuati  ai  precedenti
commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di
lavoro  secondo  le  modalita'  stabilite   dall'Inps   con   propria
circolare.
  6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui  all'art.  5,
comma 1, lettera a), punti 1, 2 e 3, da parte dello stesso datore  di
lavoro,   possono   essere   prese    in    esame    subordinatamente
all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di  lavoro
aventi titolo di precedenza.
  7. I soggetti di cui all'art. 2, ammessi alle prestazioni ordinarie
di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), e che abbiano conseguito  gli
obiettivi prefissati  con  l'intervento  del  Fondo,  possono  essere
chiamate a provvedere, prima di poter accedere ad ulteriori forme  di
intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni  fruite
tramite  finanziamenti  ottenuti  dagli  appositi  Fondi   nazionali,
dell'Unione Europea o della cooperazione, mediante un piano  modulato
di restituzione.

                               Art. 10
                    Prestazioni: criteri e misure
 
  1. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1,  lettera  a)  punto  1,  il
contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di
programmi   formativi    di    riconversione    o    riqualificazione
professionale,  e'  pari  alla  corrispondente   retribuzione   lorda
percepita dagli interessati, ridotto  dall'eventuale  concorso  degli
appositi Fondi nazionali, dell'Unione Europea o della cooperazione.
  2. L'importo dell'assegno ordinario e'  pari  alla  prestazione  di
integrazione salariale, con  i  relativi  massimali,  ridotta  di  un
importo pari ai contributi  previsti  dall'art.  26  della  legge  28
febbraio 1986, n. 41. Tale riduzione rimane nella disponibilita'  del
Fondo. Nel caso di sospensione temporanea  dell'attivita'  di  lavoro
con ricorso all'ASpI, ai sensi dell'art. 3, comma 17, della legge  n.
92 del 28 giugno 2012, e subordinatamente al possesso  da  parte  dei
lavoratori sospesi dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 4, legge
n. 92/2012, qualora il predetto assegno ordinario a carico del  Fondo
sia inferiore  al  20%  dell'importo  dell'indennita'  stessa,  detto
assegno viene determinato in tale misura.
  3. Per l'accesso alle prestazioni  ordinarie  di  cui  all'art.  5,
comma 1,  lettera  a),  punto  2),  le  riduzioni  o  le  sospensioni
temporanee dell'attivita' lavorativa devono avere una durata  massima
non superiore alle durate massime previste dall'art. 6, commi 1, 3  e
4 della legge 20 maggio 1975, n. 164, anche con riferimento ai limiti
all'utilizzo  in  via  continuativa  dell'istituto  dell'integrazione
salariale
  4. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro di cui  all'art.  5,
comma  1,  lettera  a),  punto  3),  il  Fondo  eroga  ai  lavoratori
interessati un assegno ordinario per il sostegno al reddito calcolato
nella misura dell'80% della retribuzione lorda  mensile  che  sarebbe
spettata al lavoratore per le ore di lavoro non  prestate,  le  quali
non possono essere complessivamente superiori al 60%  dell'orario  di
lavoro  settimanale  previsto  dal   CCNL   di   categoria,   normata
dall'accordo di cui  all'art.  7,  comma  2,  ridotto  dell'eventuale
concorso  degli  appositi  strumenti  di  sostegno   previsti   dalla
legislazione  vigente  o  dalla  contrattazione  collettiva,  secondo
criteri e modalita' in atto per la cassa  integrazione  guadagni  per
l'industria in quanto compatibili. Detto assegno viene erogato per la
durata massima di 24 mesi,  prorogabili  per  ulteriori  12  mesi,  e
comunque nel limite complessivo di 36 mesi nel quinquennio.
  5. La misura degli assegni di cui ai precedenti commi 2,  3,  e  4,
considerata in concorso con le prestazioni  di  sostegno  al  reddito
pubbliche o di categoria, non potra' essere comunque superiore ad  un
importo che assicuri al lavoratore un importo eccedente  l'80%  della
retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore  stesso
per le ore o per le giornate non lavorate.
  6. Durante il periodo di riduzione  dell'orario  o  di  sospensione
temporanea  del  lavoro,  l'erogazione  degli  assegni  di   cui   ai
precedenti commi 2, 3 e 4  e'  subordinata  alla  condizione  che  il
lavoratore destinatario non svolga attivita' lavorativa in favore  di
soggetti terzi, fatta salva la prestazione di  lavoro  accessorio  di
cui agli articoli 70 e ss. del d.lgs. 276/2003. Resta comunque  fermo
quanto previsto dalle normative  vigenti  in  materia  di  diritti  e
doveri del personale.
  7.  La  retribuzione  mensile   dell'interessato   utile   per   la
determinazione dell'assegno ordinario e per la paga oraria di cui  ai
commi 1, 2 e 4 e' la retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
  8. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), il Fondo  eroga
un assegno straordinario di sostegno al  reddito  il  cui  valore  e'
pari:
    a)  per  i  lavoratori  che  possono   conseguire   la   pensione
anticipata, alla somma dei seguenti importi:
  1)  l'importo  netto  del   trattamento   pensionistico   spettante
nell'assicurazione generale obbligatoria, alla data di cessazione del
rapporto di lavoro compresa la quota di pensione calcolata sulla base
della contribuzione mancante per il diritto alla pensione anticipata;
  2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
    b) Per  i  lavoratori  che  possono  conseguire  la  pensione  di
vecchiaia  prima  di  quella  anticipata,  alla  somma  dei  seguenti
importi:
  1)  l'importo  netto  del   trattamento   pensionistico   spettante
nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione  del
rapporto di lavoro, compresa la quota  di  pensione  calcolata  sulla
base della contribuzione mancante per il  diritto  alla  pensione  di
vecchiaia;
  2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
  9. Nei casi di cui al comma 8, il  versamento  della  contribuzione
correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del
rapporto di lavoro e la maturazione dei  requisiti  minimi  richiesti
per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia;
l'assegno straordinario, esclusa pertanto la  predetta  contribuzione
correlata, e' corrisposto sino  alla  fine  del  mese  antecedente  a
quello previsto per la erogazione della pensione  fermo  restando  il
limite del periodo massimo di 60 mesi di cui all'art. 5, comma 3.
  10. Il Fondo provvede anche al versamento alla competente  gestione
assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata per i periodi
di erogazione delle prestazioni di cui all'art. 5, comma  1,  lettera
a), punti 2 e 3.
  11. La contribuzione correlata, per le prestazioni di cui  all'art.
5, comma 1, lettera a), punti 2) e 3), nonche'  di  cui  all'art.  5,
comma 1, lettera b), e' calcolata ai sensi  dell'art.  3,  comma  34,
della legge 28 giugno 2012, n. 92.
  12.  Le  somme  occorrenti  alla  copertura   della   contribuzione
correlata,  nei  casi  di  riduzione  dell'orario  di  lavoro  o   di
sospensione  temporanea  dell'attivita'  lavorativa,  nonche'  per  i
periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il  sostegno  al
reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti vigente e versate a  carico  del
Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
  13. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione  correlata
sono corrisposti  previa  rinuncia  esplicita  al  preavviso  e  alla
relativa  indennita'  sostitutiva,  nonche'  ad  eventuali  ulteriori
benefici   previsti   dalla   contrattazione   collettiva,   connessi
all'anticipata risoluzione del rapporto  per  riduzione  di  posti  o
soppressione o trasformazione di servizi o uffici.
  14. Nei casi in cui l'importo della indennita' di mancato preavviso
sia superiore  all'importo  complessivo  degli  assegni  straordinari
spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, sempre  che
abbia formalmente effettuato la rinuncia al  preavviso,  in  aggiunta
agli assegni suindicati, una indennita' una tantum, di  importo  pari
alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.
  15. In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decade da  entrambi
i benefici.

                               Art. 11
            Cumulabilita' della prestazione straordinaria
 
  1.  Gli  assegni  straordinari  di   sostegno   al   reddito   sono
incompatibili  con  i  redditi  da  lavoro  dipendente  o   autonomo,
eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni
medesimi, nei limiti della legislazione vigente.
  2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma  1,
cessano di essere corrisposti gli assegni straordinari di sostegno al
reddito, nonche' il versamento dei contributi correlati.
  3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono  cumulabili
nei limiti delle previsioni della legislazione vigente.
  4. Qualora il cumulo tra detti redditi  e  l'assegno  straordinario
dovesse  superare  il  predetto  limite,   si   procedera'   ad   una
corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.
  5. La  base  retributiva  imponibile,  considerata  ai  fini  della
contribuzione correlata nei casi di cui sopra, e' ridotta  in  misura
pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente
riduzione dei versamenti figurativi.
  6.  E'  fatto  obbligo  al  lavoratore  che  percepisce   l'assegno
straordinario  di  sostegno  al  reddito,  nell'atto  dell'anticipata
risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione
dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore
di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di  successivi  rapporti  di
lavoro dipendenti o autonomi, con  specifica  indicazione  del  nuovo
datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno
stesso e della contribuzione correlata.
  7. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma  6,  il
lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle
somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione
capitale, nonche' la cancellazione della contribuzione correlata.

                               Art. 12
                        Sezione emergenziale
 
  1. Il Fondo provvede, in via emergenziale:
  a) al finanziamento, per la durata massima di 24 mesi, di specifici
trattamenti di sostegno al reddito a favore dei lavoratori licenziati
e non destinatari delle prestazioni straordinarie di cui all'art.  5,
comma 1, lettera b), subordinatamente al permanere  della  condizione
di disoccupazione involontaria, anche in concorso con  prestazioni  o
strumenti  di  sostegno  eventualmente  previsti  dalla  legislazione
vigente;
  b) al finanziamento, per un  massimo  di  12  mesi,  a  favore  dei
predetti lavoratori e su loro richiesta,  di  programmi  di  supporto
alla ricollocazione professionale, definiti dall'accordo  di  cui  al
successivo comma 2, ridotto dell'eventuale  concorso  degli  appositi
fondi nazionali, dell'Unione europea o della cooperazione.
  2. L'accesso alle  prestazioni  di  cui  al  presente  articolo  e'
condizionato dall'espletamento delle vigenti  procedure  contrattuali
di prevenzione dei conflitti collettivi e di  legge  previste  per  i
processi che determinano  la  riduzione  dei  livelli  occupazionali,
nonche' all'ulteriore condizione che queste ultime si concludano  con
accordo aziendale.
  3. L'assegno emergenziale e' calcolato nelle seguenti misure:
  a) 80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda  mensile  spettante
al lavoratore, con la riduzione di  un  importo  pari  ai  contributi
previsti dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n.  41,  che  non
sono dovuti, con un massimale pari ad un importo di Euro 2.252  lordi
mensili  se  la  retribuzione  tabellare  annua  dell'interessato  e'
inferiore ad Euro 38.000;
  b) 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda  mensile  spettante
al lavoratore per la quota di retribuzione tabellare  annua  compresa
tra Euro 38. 000 ed Euro 53.000, con un massimale pari ad un  importo
di Euro 3.029 lordi mensili;
  c) 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda  mensile  spettante
al lavoratore per la quota di retribuzione tabellare annua  superiore
ad Euro 53.000, con un massimale pari ad un  importo  di  3.523  euro
lordi mensili.
  La misura del predetto assegno e' ridotta in  caso  di  ricorso  al
trattamento ASpI, per tutta la  durata  di  percezione  e  in  misura
corrispondente al valore lordo della  prestazione.  L'erogazione  del
predetto assegno e' comunque soggetta alle regole  di  sospensione  e
decadenza dal trattamento previste per l'ASpI.
  4. Il  Fondo  provvede  anche  al  versamento  della  contribuzione
correlata, calcolata sull'ultima retribuzione tabellare lorda mensile
spettante al lavoratore, dovuta alla competente gestione assicurativa
obbligatoria. E' escluso il versamento della contribuzione  correlata
per tutto il periodi di percezione da parte del lavoratore dell'ASpI.
  5. Per le prestazioni di cui al presente  articolo  e'  dovuto,  da
parte del  datore  di  lavoro,  un  contributo  emergenziale  il  cui
ammontare e' pari alla meta'  delle  prestazioni,  comprensive  della
correlata contribuzione, deliberate dal Fondo.
  6. Le domande di accesso di cui al comma 1, sono prese in esame dal
Comitato,   su   base   trimestrale,   in   ordine   cronologico   di
presentazione, tenuto conto delle disponibilita' del Fondo.
  7. Hanno comunque diritto di precedenza le  domande  presentate  da
aziende nei casi di dichiarazione di fallimento,  di  emanazione  del
provvedimento  di  liquidazione  coatta  amministrativa   ovvero   di
sottoposizione   all'amministrazione   straordinaria    qualora    la
continuazione dell'attivita' non sia disposta o sia cessata.
  8. Qualora il datore di lavoro interessato non sia in condizione di
provvedere autonomamente al versamento del contributo emergenziale di
cui al comma 5, ferma restando la sua obbligazione nei confronti  del
Fondo, puo' essere surrogato nel versamento del citato contributo  da
altri  datori  di  lavoro,  destinatari  dei   contratti   collettivi
nazionali di lavoro stipulati dalle parti  nazionali  e  indicati  da
Federcasse al Fondo ed alle organizzazioni sindacali  dei  lavoratori
rappresentate nel Fondo stesso.

                              Art. 13
                        Contributi sindacali
 
  I lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario  di  sostegno
al reddito hanno facolta' di versare i contributi sindacali a  favore
delle Organizzazioni Sindacali di appartenenza stipulanti i contratti
collettivi vigenti di cui al presente decreto in  forza  di  apposita
clausola inserita nel documento di  rinuncia  del  preavviso  di  cui
all'art. 10.

                               Art. 14
 
 
                            Norme finali
 
  1.  Per  quanto  non  espressamente  previsto,  si   applicano   le
disposizioni di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 2012,  n.  92  e
successive modifiche ed integrazioni.
  2. Il Fondo continuera' ad erogare secondo le regole  pregresse  le
prestazioni gia' deliberate alla data di pubblicazione  del  presente
decreto, in relazione alle quali rimangono  confermati  gli  obblighi
contributivi connessi alle predette prestazioni.
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  Organi  di  Controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 20 giugno 2014
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali
                                                     Poletti          
 
Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
          Padoan

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 4081

  

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