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Assegni straordinari di sostegno al reddito
Dipendenti dalle imprese del credito cooperativo
Prestazioni concesse dal Fondo
(circ.104/2015)
Il Fondo provvede, nell’ambito dei processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo:
- in via ordinaria
- al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, a livello aziendale, provinciale, regionale o interregionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali, dell’Unione europea o della cooperazione (articolo 5, comma 1, lettera a, punto 1);
- al finanziamento di specifiche prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti da accordi collettivi di categoria (articolo 5, comma 1, lettera a, punto 2);
- al finanziamento di specifiche prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro in applicazione dei contratti di solidarietà espansivi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 726 del 30 ottobre 1984, convertito dalla legge n. 863 del 19 dicembre 1984 (articolo 5, comma 1, lettera a, punto 3);
il Fondo provvede anche al versamento alla competente gestione assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni di assegno ordinario; la contribuzione è calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 40 della legge n. 183/2010;
- in via straordinaria
- all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti ai lavoratori che abbiano i requisiti per fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo e al versamento della relativa contribuzione correlata, dovuta dai datori di lavoro, alla competente gestione previdenziale, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 40 della legge n. 183/2010;
- in via emergenziale
- all’erogazione nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5, dei seguenti trattamenti:
- finanziamento per la durata massima di 24 mesi di specifici trattamenti di sostegno al reddito a favore dei lavoratori licenziati e non destinatari delle prestazioni straordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), subordinatamente al permanere della condizione di disoccupazione involontaria, anche in concorso con prestazioni o strumenti di sostegno eventualmente previsti dalla legislazione vigente;
- finanziamento per un massimo di 12 mesi, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale definiti dall’accordo di cui al comma 2, ridotto dell’eventuale concorso degli appositi fondi nazionali, dell’Unione europea o della cooperazione;
- Fondo provvede anche al versamento della contribuzione correlata calcolata sull’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria;
è escluso il versamento della contribuzione correlata per tutto il periodo di percezione da parte del lavoratore dell’ASpI.
- all’erogazione nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5, dei seguenti trattamenti:
Si fa riserva di fornire, con separata circolare, le istruzioni amministrative ed operative in ordine alla modalità di presentazione delle domande di prestazioni ordinarie, e delle prestazioni della sezione emergenziale, nonché la disciplina di dettaglio delle stesse.