Eureka Previdenza

Assegni straordinari di sostegno al reddito

Dipendenti dalle imprese del credito cooperativo

Prestazioni concesse dal Fondo

(circ.104/2015)

Il Fondo provvede, nell’ambito dei processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo:

  1. in via ordinaria
    • al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, a livello aziendale, provinciale, regionale o interregionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali, dell’Unione europea o della cooperazione (articolo 5, comma 1, lettera a, punto 1);
    • al finanziamento di specifiche prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti da accordi collettivi di categoria (articolo 5, comma 1, lettera a, punto 2);
    • al finanziamento di specifiche prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro in applicazione dei contratti di solidarietà espansivi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 726 del 30 ottobre 1984, convertito dalla legge n. 863 del 19 dicembre 1984 (articolo 5, comma 1, lettera a, punto 3);
      il Fondo provvede anche al versamento alla competente gestione assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni di assegno ordinario; la contribuzione è calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 40 della legge n. 183/2010;
  2. in via straordinaria
    • all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti ai lavoratori che abbiano i requisiti per fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo e al versamento della relativa contribuzione correlata, dovuta dai datori di lavoro, alla competente gestione previdenziale, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 40 della legge n. 183/2010;
  3. in via emergenziale
    • all’erogazione nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5, dei seguenti trattamenti:
      • finanziamento per la durata massima di 24 mesi di specifici trattamenti di sostegno al reddito a favore dei lavoratori licenziati e non destinatari delle prestazioni straordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), subordinatamente al permanere della condizione di disoccupazione involontaria, anche in concorso con prestazioni o strumenti di sostegno eventualmente previsti dalla legislazione vigente;
      • finanziamento per un massimo di 12 mesi, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale definiti dall’accordo di cui al comma 2, ridotto dell’eventuale concorso degli appositi fondi nazionali, dell’Unione europea o della cooperazione;
      • Fondo provvede anche al versamento della contribuzione correlata calcolata sull’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria;
        è escluso il versamento della contribuzione correlata per tutto il periodo di percezione da parte del  lavoratore dell’ASpI.

Si fa riserva di fornire, con separata circolare, le istruzioni amministrative ed operative in ordine alla modalità di presentazione delle domande di prestazioni ordinarie, e delle prestazioni della sezione emergenziale, nonché la disciplina di dettaglio delle stesse.

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