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Dipendenti dalle imprese del credito cooperativo
Assegno straordinario di sostegno al reddito
(circ.104/2015)
Destinatario delle prestazioni straordinarie (articolo 5, comma 1, lettera b) è il personale dipendente, compreso quello con qualifica di dirigente, delle aziende del settore, coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che si trovi nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico (il più prossimo tra anticipato o di vecchiaia) a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Il valore dell’assegno straordinario erogato in forma rateale è pari all’importo del trattamento pensionistico che gli interessati teoricamente percepirebbero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione stessa.
Per i periodi di erogazione dell’assegno compresi fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e di contribuzione richiesti per il perfezionamento del diritto a pensione, l’azienda esodante versa la contribuzione correlata.