Eureka Previdenza

Quota 102

Individuazione dei termini di pagamento dei TFS/TFR

(circ.38/2022)

L’articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, dispone la decorrenza dei termini di pagamento delle indennità di fine servizio, comunque denominate (TFS/TFR), spettanti ai lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, nonché al personale dipendente dagli Enti pubblici di ricerca, che accedono al trattamento pensionistico secondo i requisiti della pensione ai sensi dell’articolo 14 del medesimo decreto.

L’articolo 1, comma 87, della legge n. 234/2021, nel modificare l’articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019 in relazione ai requisiti anagrafici e di anzianità contributiva, ora determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva, nulla innova in merito al citato articolo 23 in tema di differimento dei termini di pagamento TFS/TFR.

Pertanto, per i lavoratori interessati dalla pensione anticipata in esame il termine di pagamento dei TFS/TFR, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, decorre non dal collocamento a riposo, ma dalla data in cui l’interessato avrebbe maturato il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico secondo le disposizioni di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto, di cui all’articolo 12, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, e successive modificazioni.

In virtù di quanto appena indicato, il termine di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate relative a pensionamenti di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, come modificato dall’articolo 1, comma 87, lettera e), della legge n. 234/2021, non tiene conto della data di collocamento a riposo dell’interessato, ma decorre dal momento in cui il dipendente raggiunge il requisito dell’anzianità contributiva o quello dell’età anagrafica, di cui all’articolo 24 del decreto- legge n. 201/2011 sopra citato, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo 23, con riferimento all’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita.

Pertanto, a seconda dell’ipotesi che si realizza per prima, il trattamento di fine servizio o di fine rapporto sarà pagabile decorsi 12 mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico utile alla pensione di vecchiaia ovvero dopo 24 mesi dal conseguimento teorico del requisito contributivo per la pensione anticipata.

Qualora nel corso dei 24 mesi, l’iscritto dovesse raggiungere l’età prevista per la pensione di vecchiaia, il periodo di attesa ai fini del pagamento del TFS/TFR potrebbe contrarsi a 12 mesi a partire da tale ultimo evento, qualora questo intervallo di tempo sia più favorevole rispetto al tempo di attesa residuo.

Decorsi i 12 o 24 mesi rimane fermo il successivo intervallo temporale di tre mesi, concesso dal legislatore all’INPS per provvedere al pagamento della prestazione previdenziale.

Rimane ferma, per chi usufruisce del pensionamento introdotto dalla disposizione in oggetto, la possibilità di accedere all’anticipo finanziario TFS/TFR di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 4/2019, secondo le modalità richiamate nella circolare n. 130 del 17 novembre 2020.

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