Eureka Previdenza

Quota 102

Accesso alla pensione anticipata da parte dei titolari di assegno ordinario di invalidità

(circ.38/2022)

L’assegno ordinario di invalidità liquidato ai sensi alla legge 12 giugno 1984, n. 222, non può essere trasformato in pensione di anzianità, oggi pensione anticipata, quale è la pensione anticipata di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019.

Al riguardo si precisa che i soggetti che hanno maturato nel periodo indicato dall’articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019, come modificato dalla disposizione di cui all’articolo 1, comma 87, della legge n. 234/2021, i prescritti requisiti prima di divenire titolari di assegno ordinario di invalidità o durante la titolarità dell’assegno stesso possono conseguire, a domanda, la pensione anticipata in argomento, al ricorrere delle previste condizioni, subordinatamente alla cessazione della titolarità dell’assegno ordinario di invalidità, per mancata conferma o a seguito di revisione per motivi sanitari, anche successivamente al periodo indicato nel citato articolo 14.

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