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Quota 102
Decorrenza del trattamento pensionistico
(circ.38/2022)
Ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico in argomento, trovano applicazione le disposizioni previste dall’articolo 14, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 4/2019, che prevedono una disciplina diversificata in materia di conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, nonché della Gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
Tenuto conto che la disposizione in esame si applica ai soggetti che maturano 38 anni di anzianità contributiva dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il trattamento pensionistico decorre trascorsi i seguenti termini:
- 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi. Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 1° maggio 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, ovvero, al 2 aprile 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO.
- 6 mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 2 luglio 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO, ovvero al 1° agosto 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.
Per il personale del comparto Scuola e AFAM, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge n. 449/1997.