Eureka Previdenza

Quota 102

Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione anticipata

(circ.38/2022)

L’articolo 1, comma 87, lettera d), della legge n. 234/2021 modifica il comma 1 dell’articolo 22 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, con il rimando alla nuova disciplina introdotta per l’anno 2022, al fine di armonizzare anche la disciplina di accesso alla prestazione straordinaria di cui all’articolo 26, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma in oggetto, è possibile finalizzare l’assegno anche al perfezionamento, entro il 31 dicembre 2022, dei requisiti di accesso a pensione determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva, come previsto dall’articolo 14, comma 1, riformulato dalla legge n. 234/2021.

Quanto alle modalità di accesso si confermano le disposizioni impartite con la circolare n. 10 del 29 gennaio 2019 che si riportano di seguito.

La concessione degli assegni finalizzati alla pensione anticipata in esame è subordinata alla presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nei quali deve essere stabilito, ai fini del ricambio generazionale, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione.

Gli accordi sindacali in argomento, per la loro efficacia, dovranno essere depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione, secondo le modalità di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

Poiché la decorrenza del trattamento pensionistico si acquisisce trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata in argomento, l’assegno straordinario deve essere erogato anche nei 3 mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, mentre il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. L’assegno straordinario in argomento non può essere erogato oltre il 31 marzo 2023.

Gli assegni straordinari per il conseguimento della pensione anticipata in oggetto possono essere riconosciuti solo da quei Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti, o in corso di costituzione, che prevedano nel proprio decreto istitutivo la concessione di assegni straordinari per il sostegno al reddito.

Fermo restando che l’istituto della cumulabilità dell’assegno straordinario con i redditi da lavoro rimane disciplinata dai singoli decreti istituitivi dei Fondi di solidarietà, si rammenta che l’articolo 14, comma 3, del citato decreto-legge n. 4/2019 prevede l’incumulabilità della pensione anticipata in esame con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui, per il periodo intercorrente tra la decorrenza del relativo trattamento pensionistico e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Le istruzioni operative per la presentazione della relativa domanda di assegno straordinario verranno comunicate con successivo messaggio.

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