Eureka Previdenza

Supplementi

Decorrenza dei supplementi

I supplementi decorrono dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, sempreché siano soddisfatti i requisiti richiesti.
La liquidazione del supplemento di pensione non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento.
In deroga a quanto previsto sopra il supplemento può essere richiesto, per una sola volta, quando siano trascorsi anche solo due anni a condizione che sia stata superata l'età pensionabile.
Per quanto riguarda la decorrenza supplemento su pensione ago per contribuzione versata nella gestione dei lavoratori autonomi vedi msg.10857/2004.
Per i supplementi da concedere sulle pensioni liquidate nel FPLD per contribuzione versata nel FPLD vedi sotto.
In relazione alla nuova disciplina in materia di età pensionabile introdotta dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, il supplemento dopo che siano trascorsi due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento può essere liquidato in favore dei pensionati che compiano l'età pensionabile in uno degli anni che vanno dal 1994 al 1999 secondo i requisiti in vigore nell'anno considerato, indipendentemente dalla circostanza che nell'anno di decorrenza del supplemento sia richiesto, a seguito dell'elevazione graduale dell'età pensionabile, un limite di età più elevato. Il criterio della "cristallizzazione" dell'età pensionabile di cui alla circolare n. 258 del 16 novembre 1993 trova infatti applicazione anche nell'ipotesi in cui il requisito dell'età sia richiesto ai fini della liquidazione del supplemento. Ne discende che coloro che, ad esempio, abbiano compiuto entro il 1993 l'età di 60 anni, se uomini, o di 55 anni, se donne, possono ottenere nel 1994 il supplemento "biennale" anche se non hanno ancora compiuto il sessantunesimo o il cinquantaseiesimo anno.

A partire dal 1° gennaio 2012

In tema di liquidazione dei supplementi di pensione, in relazione ai nuovi requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia introdotti dall’articolo 24 della legge n. 214 del 2011 (cfr. punti 1.1 e 1.2., circolare n. 35 del 1992), sia per quanto riguarda il sistema misto che contributivo, preliminarmente si osserva quanto segue.

Il calcolo della quota di supplemento relativa alle anzianità' contributive acquisite dal 1° gennaio 2012 in poi deve essere effettuato con il sistema di calcolo contributivo.

Nulla è variato per quanto riguarda la quota di supplemento relativo alle anzianità maturate entro il 31 dicembre 2011 (v. in proposito circolare n. 180 del 1996, punto 5).

Si rammenta che i supplementi decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la relativa domanda.

Twitter Facebook