Home Pensioni Aggiornamento della pensione Supplementi Supplementi su pensioni liquidate nelle gestioni dei lavoratori autonomi
-
Calcolo dei supplementi
-
Decorrenza dei supplementi
-
Lavoratori autonomi ultrasessantacinquenni
-
Supplementi
-
Supplementi dal 1° gennaio 2012
-
Supplementi di pensione e pensione supplementare in caso di prestazioni liquidate a carico della gestione ex ENPALS ovvero della gestione autonoma CD/CM
-
Supplementi di pensione liquidata in regime di convenzione INPS/ENPALS
-
Supplementi nel sistema contributivo
-
Supplementi nella gestione separata
-
Supplementi su pensioni liquidate nel FPLD
-
Supplementi su pensioni liquidate nelle gestioni dei lavoratori autonomi
- Dettagli
- Visite: 2630
Supplementi
Supplementi su pensioni liquidate nelle gestioni dei lavoratori autonomi
I contributi versati o accreditati dopo il pensionamento sia nelle gestioni dei lavoratori autonomi sia nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti danno diritto a liquidare, a domanda, un supplemento di pensione, purché siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento. (art.7, commi quarto e sesto, della legge n.155).
Tuttavia e' data facoltà all'interessato di richiedere, per una sola volta, la liquidazione di un supplemento quando siano trascorsi anche solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento. Ciò alle seguenti condizioni:
- che sia stata compiuta l'età pensionabile prevista nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, qualora i contributi in relazione ai quali viene richiesto il supplemento siano stati versati in tale assicurazione (art.7, quinto comma, della legge n.155);
- che sia stata compiuta l'età pensionabile vigente nelle gestioni dei lavoratori autonomi, qualora i contributi per i quali viene richiesto il supplemento siano stati versati in una di tali gestioni (art.7, quinto e sesto comma, della legge n.155).
La liquidazione del supplemento "biennale" può essere richiesta, come già detto, per una sola volta. Pertanto qualora il supplemento "biennale" sia stato già liquidato, o per contributi a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, o per contributi a carico di una delle gestioni dei lavoratori autonomi, non può più essere richiesto neanche per contributi a carico di una diversa gestione.
In caso di contribuzione versata o accreditata in più gestioni (nell'assicurazione generale obbligatoria e in una o più gestioni dei lavoratori autonomi, ovvero in più gestioni dei lavoratori autonomi), e' possibile utilizzare a supplemento con la stessa decorrenza l'intera contribuzione utile, sempreché sussistano le condizioni richieste ai fini del diritto a supplemento per i vari tipi di contribuzione da utilizzare.