Eureka Previdenza

Supplementi

Supplementi su pensioni liquidate nel FPLD

Occorre distinguere in quale gestione o fondo sono stati versati i contributi da liquidare a supplemento.

Contributi versati o accreditati nell'AGO

I contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti successivamente alla decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, alla liquidazione di un supplemento, a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento (art.7, quarto comma, della legge 23 aprile 1981, n.155).

E' data peraltro facoltà all'interessato di richiedere, per una sola volta, la liquidazione di un supplemento dopo che siano trascorsi anche solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, a condizione che sia stata compiuta l'età pensionabile richiesta nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (art.7, quinto comma, della legge n.155).

In relazione alla nuova disciplina in materia di età pensionabile introdotta dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, il supplemento dopo che siano trascorsi due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento può essere liquidato in favore dei pensionati che compiano l'età pensionabile in uno degli anni che vanno dal 1994 al 1999 secondo i requisiti in vigore nell'anno considerato, indipendentemente dalla circostanza che nell'anno di decorrenza del supplemento sia richiesto, a seguito dell'elevazione graduale dell'età pensionabile, un limite di età più elevato. Il criterio della "cristallizzazione" dell'età pensionabile di cui alla circolare n. 258 del 16 novembre 1993 trova infatti applicazione anche nell'ipotesi in cui il requisito dell'età sia richiesto ai fini della liquidazione del supplemento. Ne discende che coloro che, ad esempio, abbiano compiuto entro il 1993 l'età di 60 anni, se uomini, o di 55 anni, se donne, possono ottenere nel 1994 il supplemento "biennale" anche se non hanno ancora compiuto il sessantunesimo o il cinquantaseiesimo anno.
Contributi versati o accreditati nelle gestioni dei lavoratori autonomi

I contributi versati o accreditati nelle gestioni dei lavoratori autonomi per periodi anteriori o successivi alla decorrenza della pensione nell'assicurazione generale obbligatoria danno diritto, a domanda, alla liquidazione di un supplemento a condizione che sia stata compiuta l'età richiesta per il pensionamento di vecchiaia nelle gestioni dei lavoratori autonomi (art.7, settimo comma, della legge n.155) e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento (art.7, commi quarto e sesto, della legge n.155).

Ferma restando la condizione del compimento dell'età richiesta per il pensionamento di vecchiaia nelle gestioni dei lavoratori autonomi, e' data facoltà all'interessato di richiedere, per una sola volta, la liquidazione di un supplemento, sia esso il primo che uno dei successivi, dopo che siano trascorsi anche solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento (art.7, commi quinto e sesto, della legge n.155). Qualora l'interessato si sia già avvalso della facoltà di conseguire un supplemento dopo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento per contributi a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, non potrà più avvalersi della stessa facoltà per contributi delle gestioni dei lavoratori autonomi e, quindi, dovrà attendere il decorso del normale periodo di cinque anni. Parimenti, qualora l'interessato si sia già avvalso della facoltà di conseguire un supplemento dopo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento per contributi a carico di una delle gestioni dei lavoratori autonomi, non potrà più avvalersi della stessa facoltà per contributi a carico di un'altra gestione dei lavoratori autonomi e, quindi, dovrà attendere il decorso del normale periodo di cinque anni.

Contributi versati in più gestioni (nell'AGO e in una o più gestioni dei lavoratori autonomi)

In caso di contribuzione versata o accreditata in più gestioni (nell'assicurazione generale obbligatoria e in una o più gestioni dei lavoratori autonomi, ovvero in più gestioni dei lavoratori autonomi), e' possibile utilizzare a supplemento con la stessa decorrenza l'intera contribuzione utile, sempreché sussistano le condizioni richieste ai fini del diritto a supplemento per i vari tipi di contribuzione da utilizzare.

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