Eureka Previdenza

DIS-COLL

Nuova attività lavorativa

(circ.83/2015) (circ.74/2016) (circ.115/2017)

 

DIS-COLL

Nuova attività lavorativa

(circ.83/2015) (circ.74/2016) (circ.115/2017)

 

Contratto di lavoro subordinato

Contratto di lavoro subordinato

In caso in cui il beneficiario dell’indennità DIS-COLL si rioccupi con contratto di lavoro subordinato di durata inferiore o pari a cinque giorni, la prestazione è sospesa d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie; al termine del periodo di sospensione la prestazione riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui la stessa era stata sospesa.

In caso in cui il beneficiario dell’indennità DIS-COLL si rioccupi con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni decade dal diritto alla DIS-COLL.

Lavoro autonomo

Lavoro autonomo (vedi anche ASpI e lavoro autonomo)

Il beneficiario di indennità DIS-COLL che intraprenda o sviluppi un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o un’attività parasubordinata, dalla quale derivi - ai sensi dell’art. 15, comma 12 del D.lgs. n. 22 del 20145, come modificato dal comma 3 dell’art. 34 del d.lgs. n. 150 del 2015 - un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art.13 del T.U.I.R (D.P.R. n.917 del 1986), deve comunicare all’INPS entro trenta giorni rispettivamente dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività.

Detto reddito rimane fissato nei limiti già individuati pari ad euro 8.000 per il  parasubordinato e pari ad euro 4.800 per il lavoro autonomo.

Il beneficiario di indennità DIS-COLL che intraprenda o sviluppi un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o un’attività parasubordinata, dalla quale derivi un reddito annuo inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve comunicare all’INPS entro trenta giorni rispettivamente dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività.

Qualora il reddito dichiarato sia inferiore o pari al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (vedi anche ASpI e lavoro autonomo), la prestazione DIS-COLL sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

Nel caso in cui, nel corso del periodo di godimento dell’indennità il lavoratore, per qualsiasi motivo, ritenesse di dovere modificare il reddito dichiarato, dovrà effettuare una nuova dichiarazione “a montante”, cioè comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione; si procederà in tale caso a rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione, l’importo della trattenuta sull’intero reddito, diminuito delle quote già eventualmente recuperate.

La riduzione della prestazione, come sopra determinata, sarà ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire  la  DIS-COLL  percepita  dalla  data  di   inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

Lavoro accessorio

L’art. 48 del d.lgs. n.81 del 2015 al comma 1 stabilisce che per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative di cui trattasi possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, anche essi rivalutati annualmente.

Il successivo comma 2 del sopra richiamato art.48 prevede che prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, anche essi rivalutati, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Successivamente, il Decreto legge 17 marzo 2017, n. 25, ha disposto, al primo comma dell'articolo 1, l'abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del Decreto legislativo n. 81/2015 relativi alla disciplina del lavoro accessorio. Al comma 2 la norma prevede che possano essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017 i buoni per prestazioni di lavoro accessorio acquistati alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

A tale proposito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sopra ricordato, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto.

Alla luce della disciplina sopra esposta e delle disposizioni di cui all’art. 15, comma 12 del D.lgs. n. 22 del 20145, come modificato dal comma 3 dell’art. 34 del d.lgs. n. 150 del 2015, che prevede la cumulabilità della prestazione DIS-COLL con i redditi derivanti da attività lavorativa autonoma, si precisa che l’indennità DIS-COLL è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 euro per anno civile (lordo € 4.000) annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT.

Qualora i compensi non superino detto limite il beneficiario dell’indennità DIS-COLL non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività.
Per i compensi che superano detto limite e fino a 7.000 euro per anno civile la prestazione DIS-COLL sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

Qualora i compensi derivanti dal lavoro accessorio superino il predetto limite di 3.000 euro per anno Civile (lordo € 4.000), il beneficiario dell’indennità DIS-COLL è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese rispettivamente dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il compenso derivante dalla predetta attività (analogamente a quanto avviene per l’indennità NASpI, nei termini e secondo le modalità di cui al messaggio n. 494 del 4/2/2016).

L’art. 70, comma 1 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 - come modificato dall’art. 8, comma 2-ter del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 - ha previsto che “Per gli anni 2013, 2014 e 2015 (dlgs 81/2015 art.48 comma 2), prestazioni di lavoro accessorio possono essere ..… rese…  nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo  per  anno  solare,  da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito”.

Pertanto, in attesa del completamento della riforma legislativa in materia di riordino della disciplina delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, per il beneficiario della indennità DIS-COLL che svolga anche attività di lavoro occasionale di tipo accessorio, la prestazione - analogamente a quanto previsto al precedente paragrafo 2.7.b in caso di svolgimento di lavoro autonomo - sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

Il beneficiario della indennità DIS-COLL è tenuto a comunicare all’INPS entro trenta giorni rispettivamente dall’inizio dell’attività lavorativa occasionale di tipo accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito derivante dalla predetta attività.

Lavoro occasionale

Lavoro occasionale

Il Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, all’art. 54 bis pone la disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali, individuando i limiti e le modalità di svolgimento delle stesse.

In particolare, il comma 1, lett. a) del richiamato art. 54 bis dispone che è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro.          

Il successivo comma 4 del citato art. 54 bis prevede, tra l’altro, che i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione.

Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, il beneficiario della prestazione DIS-COLL può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a  € 5.000 per anno civile. Entro detti limiti l’indennità DIS-COLL è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione DIS-COLL non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività.

Si richiama infine il comma 8 del citato art. 54 bis in  esame il quale prevede, tra l’altro, che nel caso di prestatori di lavoro occasionale percettori di prestazioni di sostegno del reddito l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa a dette prestazioni gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali. Al riguardo si precisa tuttavia che tale previsione non trova applicazione nella ipotesi di prestatore di lavoro occasionale percettore di indennità DIS-COLL in quanto il D. lgs. n. 22 del 2015 all’art.15, comma 7, in materia di DIS-COLL dispone che per i periodi di fruizione di detta indennità non sono riconosciuti i contributi figurativi.

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