Eureka Previdenza

DIS-COLL

Requisiti per il diritto

(circ.89/2017) (circ.115/2017) (msg.3606/2019)

L’indennità DIS-COLL è riconosciuta ai lavoratori, come individuati al punto 2.1 della presente circolare, che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 (stato di disoccupazione);
  2. possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità). Per gli eventi verificatesi dal 5 settembre 2019 il requisito è di un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di una mensilità) (msg.3606/2019).

DIS-COLL

Requisiti per il diritto

(circ.89/2017) (circ.115/2017) (msg.3606/2019)

L’indennità DIS-COLL è riconosciuta ai lavoratori, come individuati al punto 2.1 della presente circolare, che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 (stato di disoccupazione);
  2. possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità). Per gli eventi verificatesi dal 5 settembre 2019 il requisito è di un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di una mensilità) (msg.3606/2019).

Stato di disoccupazione

Stato di disoccupazione

Quanto al requisito di cui alla lettera a) dell’art. 15, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 22 del 2015 e ss. mm. e ii. – stato di disoccupazione – si precisa che ai sensi dell’art. 19, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, che ha ridefinito lo stato di disoccupazione, si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.   

Il successivo art. 21 del richiamato decreto legislativo n. 150 del 2015 ha anche previsto, tra l’altro, che la domanda di indennità DIS-COLL presentata dall’interessato all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

L’Istituto – in attesa della realizzazione del nuovo sistema informativo unitario delle politiche del lavoro – mette a disposizione dei Centri per l’Impiego territorialmente competenti in base al domicilio le domande dei richiedenti le suddette indennità di disoccupazione, attraverso il Sistema informativo della Banca dati percettori di cui al all’art. 19, comma 4 del D.L. n. 185 del 2008, convertito con Legge n. 2 del 2009 e all’art. 4, comma 35 della Legge n. 92 del 2012.

Per quanto concerne le misure di condizionalità per l’accesso alla prestazione DIS-COLL e la conservazione della stessa, si rimanda al paragrafo 2.8 della presente circolare

Accredito contributivo di tre mensilità

Accredito contributivo di tre mensilità

I lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nonché dal 1° luglio 2017 gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio di cui all’articolo 15 comma 1 e 15 bis del richiamato decreto legislativo n. 22 del 2015 devono possedere inoltre, ai fini dell’accesso alla prestazione DIS-COLL, almeno tre mesi di contribuzione nella Gestione Separata presso l’INPS.

Il periodo di osservazione per l’individuazione del requisito contributivo va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la data di cessazione dal lavoro fino alla predetta data di cessazione.

Esempio: contratto di collaborazione/ assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio cessato in data 30 settembre 2017; il periodo di osservazione per la “ricerca” del requisito contributivo va dal 1° gennaio 2016 (anno civile precedente la data di cessazione del rapporto di collaborazione) al 30 settembre 2017 (data di cessazione del rapporto di collaborazione).

Nell’arco temporale come sopra individuato, il lavoratore interessato dovrà possedere almeno tre mesi di contribuzione versata nella Gestione Separata INPS.

Per la prestazione in argomento non vige il principio dell’automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116 del Codice Civile.

Periodi di contribuzione figurativa per la tutela della maternità

Per quanto attiene alla ricerca del requisito contributivo ai fini del diritto alla DIS-COLL, si richiama quanto già precisato con il messaggio INPS n.16961 del 2013 con riferimento alla prestazione “una tantum” di cui all’art. 2, commi 51-56 della legge n. 92 del 2012. In particolare, con il predetto messaggio è stato chiarito che “ … i contributi figurativi per i periodi di tutela della maternità, relativamente al rapporto di collaborazione, essendo equiparati alla contribuzione effettiva da lavoro, sono considerati utili ai fini del raggiungimento del requisito contributivo”.

Requisiti per il 2016

Requisiti per il 2016 (circ.74/2016)

L’art. 1, comma 310 della Legge di stabilità per l’anno 2016 ha previsto - esclusivamente per gli eventi di cessazione dei rapporti di collaborazione verificatisi dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 - che non trova applicazione la disposizione di cui all’art. 15, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 22 del 2015. Quest’ultima disposizione prevedeva la sussistenza anche del seguente requisito contributivo/reddituale e cioè che il collaboratore potesse far valere nell’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione della durata di un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

Pertanto, l’indennità DIS-COLL è riconosciuta ai lavoratori, come individuati nel punto 2.1, che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 (stato di disoccupazione);
  2. possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità).

a) Stato di disoccupazione per l'anno 2016

Quanto al requisito di cui all'art. 15, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 22 del 2015stato di disoccupazione – si precisa che ai sensi dell’art. 19, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, che ha ridefinito lo stato di disoccupazione, si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.   

Il successivo art. 21 del richiamato decreto legislativo n. 150 del 2015 ha altresì previsto, tra l’altro, che la domanda di indennità DIS-COLL presentata dall’interessato all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

L’Istituto – in attesa della realizzazione del nuovo sistema informativo unitario delle politiche del lavoro – mette a disposizione dei Centri per l’Impiego territorialmente competenti in base al domicilio le domande dei richiedenti le suddette indennità di disoccupazione, attraverso il Sistema informativo della Banca dati percettori di cui al all’art. 19, comma 4 del D.L. n. 185 del 2008, convertito con Legge n. 2 del 2009 e all’art. 4, comma 35 della Legge n. 92 del 2012.

Per quanto concerne le misure di condizionalità per l’accesso alla prestazione DIS-COLL e la conservazione della stessa, si rimanda al paragrafo 2.8 della presente circolare

b)  Accredito contributivo di tre mensilità

Il lavoratore con contratto di collaborazione di cui all’articolo 15 del richiamato decreto legislativo n.22 del 2015 deve possedere inoltre, ai fini dell’accesso alla prestazione DIS-COLL, almeno tre mesi di contribuzione nella Gestione Separata presso l’INPS.

Il periodo di osservazione per l’individuazione del requisito contributivo va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la data di cessazione dal lavoro fino alla predetta data di cessazione.
Esempio: contratto di collaborazione cessato in data 30 aprile 2016; il periodo di osservazione per la “ricerca” del requisito contributivo va dal 1° gennaio 2015 (anno civile precedente la data di cessazione del rapporto di collaborazione) al 30 aprile 2016 (data di cessazione del rapporto di collaborazione).  

Nell’arco temporale come sopra individuato, il lavoratore interessato dovrà possedere almeno tre mesi di contribuzione versata nella Gestione Separata INPS.

Per la prestazione in argomento non vige il principio dell’automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116 del Codice Civile.

Requisiti per il diritto per l'anno 2015

ANNO 2015 (circ.83/2015)

L’indennità DIS-COLL è riconosciuta ai lavoratori, come individuati nel punto precedente, che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (stato di disoccupazione);
  2. possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità);
  3. possano fare valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzioneoppure un rapporto di collaborazione di cui al punto 2.1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione (requisito contributivo/reddituale).

 

  1. Stato di disoccupazione
    Quanto al requisito di cui alla lettera a) – stato di disoccupazione – si precisa che ai sensi dell’art. 2, comma 1 del richiamato d. lgs. n. 181 del 2000, lo status di disoccupato deve essere comprovato dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente in ogni ambito territoriale dello Stato o anche tramite posta elettronica certificata, accompagnata da una dichiarazione attestante l’attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
    L’art. 4, comma 38 della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha previsto che nei casi di presentazione di una domanda di indennità di disoccupazione in ambito ASpI, la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa può essere rilasciata direttamente all’INPS, che la trasmette al servizio competente attraverso l’apposita banca dati telematica  di cui al comma 35 del citato art. 4 della legge n. 92 del 2012.
    La disciplina di cui al richiamato articolo 15 ha introdotto, tra i requisiti per la fruizione della prestazione DIS-COLL, lo “stato di disoccupazione” che il lavoratore interessato deve possedere al momento della presentazione della domanda di prestazione.
    Pertanto, analogamente a quanto avviene per le prestazioni in ambito ASpI -  la categoria di lavoratori in argomento potrà, al momento della presentazione della domanda di DIS-COLL, rilasciare direttamente all’INPS la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, che l’INPS  successivamente metterà a disposizione dei servizi competenti.
    • Reddito che consente la conservazione dello stato di disoccupazione (circ.194/2015)
      Il comma 3 del richiamato art. 34, apportando modificazioni alle disposizioni di cui agli artt. 9 comma 3, 10 comma 1 e 15 comma 12 del D.lgs. n. 22 del 2015 in materia di cumulabilità delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS – COLL con i redditi da lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo, individua il reddito che consente la conservazione dello stato di disoccupazione nel reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art.13 del T.U.I.R ( D.P.R. n.917 del 1986). Detto reddito rimane fissato nei limiti già individuati pari ad euro 8.000 per il lavoro subordinato e parasubordinato e pari ad euro 4.800 per il lavoro autonomo.
      Le richiamate modifiche apportate dal comma 3 del richiamato art. 34 agli artt. 9 comma 310 comma 1 e 15 comma 12 del D.lgs. n. 22 del 2015 devono intendersi – pur in assenza di espressa previsione normativa - riferite anche al comma 2 del suddetto art. 9, il quale dispone in materia di cumulo della prestazione NASpI con il reddito da lavoro subordinato in caso di rioccupazione del percettore di indennità di disoccupazione.
  2. b. Accredito contributivo di tre mensilità
    Il lavoratore con contratto di collaborazione di cui all’articolo 15 del richiamato decreto legislativo deve possedere altresì, ai fini dell’accesso alla prestazione DIS-COLL, almeno tre mesi di contribuzione nella Gestione Separata presso l’INPS.
    Il periodo di osservazione per l’individuazione del requisito contributivo va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente la data di cessazione dal lavoro fino alla predetta data di cessazione.
    Esempio: contratto di collaborazione cessato in data 31 marzo 2015; il periodo di osservazione per la “ricerca” del requisito contributivo va dal 1° gennaio 2014 (anno solare precedente la data di cessazione del rapporto di collaborazione) al 31 marzo 2015 (data di cessazione del rapporto di collaborazione).
    Nell’arco temporale come sopra individuato, il lavoratore interessato dovrà possedere almeno tre mesi di contribuzione versata nella Gestione Separata INPS.
    Per la prestazione in argomento non vige il principio dell’automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116 del Codice Civile.
  3. c. Requisito contributivo/reddituale
    Il comma 2 del richiamato art. 15 prevede che per l’accesso alla indennità DIS-COLL il collaboratore, congiuntamente ai requisiti di cui alle lettere a) e b), deve fare valere - nell’anno solare in cui si è verificato l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione - un mese di contribuzione versata o, in alternativa, un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 del citato art. 15, di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.
    Esempio: posto che il minimale retributivo annuo per il 2015 è pari ad € 15.548,00, il compenso minimo mensile deve essere pari ad € 1.295,66  (15.548/12) per fare valere una mensilità di contribuzione (€ 398,02,  importo pari all’applicazione dell’aliquota del 30,72% sul compenso minimo mensile di € 1.295,66). Il requisito sarà anche soddisfatto nel caso in cui il rapporto di collaborazione, di durata pari almeno ad un mese, abbia dato luogo ad un reddito almeno pari ad € 647,83 (compenso minimo mensile 1.295,66/2).
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