Eureka Previdenza

DIS-COLL

Condizioni per l'erogazione dell'indennità

(circ.83/2015) (194/2015) (circ.74/2016) (circ.224/2016) (circ.115/2017)

L’erogazione della prestazione DIS-COLL è condizionata:

  • alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all’art. 19, comma 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015, nonché
  • alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Centri per l’Impiego.

Come precisato al precedente paragrafo 2.3.a, la domanda di DIS-COLL presentata dall’interessato all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 150 del 2015. Il predetto articolo 21 prevede altresì che il beneficiario della prestazione, ancora  privo  di  occupazione, è tenuto a contattare il centro per l’impiego entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda di prestazione ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del citato d.lgs. n. 150 del 2015. In mancanza, l’assicurato è convocato dal centro per l'impiego entro il termine stabilito con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Inoltre, l’art. 21 in argomento, al comma 7 individua le misure di politiche attive cui il lavoratore percettore di prestazione di DIS-COLL è tenuto a partecipare e le relative sanzioni in caso di mancata partecipazione. In particolare il lavoratore beneficiario di prestazione è tenuto a partecipare a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva del lavoro, ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione nonché è tenuto ad accettare congrue offerte di lavoro, come definite dal Ministero del lavoro su proposta dell’ANPAL.

DIS-COLL

Condizioni per l'erogazione dell'indennità

(circ.83/2015) (194/2015) (circ.74/2016) (circ.224/2016) (circ.115/2017)

L’erogazione della prestazione DIS-COLL è condizionata:

  • alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all’art. 19, comma 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015, nonché
  • alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Centri per l’Impiego.

Come precisato al precedente paragrafo 2.3.a, la domanda di DIS-COLL presentata dall’interessato all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 150 del 2015. Il predetto articolo 21 prevede altresì che il beneficiario della prestazione, ancora  privo  di  occupazione, è tenuto a contattare il centro per l’impiego entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda di prestazione ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del citato d.lgs. n. 150 del 2015. In mancanza, l’assicurato è convocato dal centro per l'impiego entro il termine stabilito con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Inoltre, l’art. 21 in argomento, al comma 7 individua le misure di politiche attive cui il lavoratore percettore di prestazione di DIS-COLL è tenuto a partecipare e le relative sanzioni in caso di mancata partecipazione. In particolare il lavoratore beneficiario di prestazione è tenuto a partecipare a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva del lavoro, ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione nonché è tenuto ad accettare congrue offerte di lavoro, come definite dal Ministero del lavoro su proposta dell’ANPAL.

Sanzioni

Le sanzioni previste per la mancata partecipazione alle iniziative di politica attiva di cui sopra sono la decurtazione di un quarto di una mensilità di prestazione per la mancata presentazione alla prima convocazione da parte del centro per l’impiego, la decurtazione di una mensilità di prestazione in caso di seconda mancata presentazione alla convocazione e la decadenza dalla prestazione e  dallo stato di disoccupazione nel caso di terza mancata presentazione alla convocazione.

Le sanzioni sopra richiamate sono applicate dall’INPS, su comunicazione del relativo provvedimento adottato dal Centro per l’impiego per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche attive di cui all’art. 13 del d. lgs. n. 150 del 2015, a far data dal giorno successivo a quello in cui si verifica l’evento di mancata partecipazione alle iniziative di orientamento, di mancata presentazione e di mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua. Esse comportano la trattenuta dell’importo relativo a trenta giornate di prestazione nella misura in corso di erogazione al momento del verificarsi dell’evento.

Al riguardo, si rimanda comunque alle circolari INPS n. 194 del 2015 e n. 224 del 2016 (vedi sotto) con la quale sono state impartite, tra l’altro, istruzioni applicative in merito alle novità contenute nel citato decreto legislativo n. 150 del 2015 in materia di stato di disoccupazione e di misure di condizionalità delle prestazioni a sostegno del reddito, tra cui dell’indennità DIS-COLL.

I Centri per l’Impiego - competenti all’accertamento dello status di disoccupato e alla verifica della conservazione dello stesso anche ai fini delle politiche attive del lavoro - comunicano all’INPS,  attraverso il Sistema informativo della Banca dati percettori già in uso e attraverso la Banca dati politiche attive e passive di cui all’art.8 del D.L. n.76 del 2013 convertito con modificazioni nella legge n.99 del 2013, le cause di decadenza dalla prestazione DIS-COLL connesse alle attività di competenza dei Centri medesimi.

Attività per le quali si deve dare la disponibilità

Ai sensi dell’art. 20, comma 3 del richiamato decreto legislativo n. 150 del 2015, nel patto di servizio personalizzato sottoscritto  con il centro per l’impiego deve essere riportata la disponibilità dell’interessato alle seguenti attività:

  1. Partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro;
  2. Partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
  3. Accettazione di congrue offerte di lavoro, come saranno definite – ai sensi dell’art. 25 del decreto in argomento – dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali su proposta dell’ANPAL. Fino alla data di adozione del suddetto provvedimento ministeriale trovano applicazione in materia le disposizioni di cui all’art.4 commi 41 e 42 della legge n.92 del 2012.

Sanzioni per la mancata partecipazione alle iniziative di orientamento

Sanzioni per la mancata partecipazione alle iniziative di orientamento (circ.224/2016)

Il successivo art. 21, comma 7, come integrato dall’art. 4, comma 1, lett. l) del D.lgs. n. 185 del 2016,  individua le misure sanzionatorie che i Centri per l’Impiego adottano nei confronti di percettori di indennità in ambito ASpI, di NASpI, di DIS-COLL e di Mobilità, in caso di mancato rispetto, in assenza di giustificato motivo, degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di servizio.

Si riporta di seguito, per ciascuna tipologia di violazione, la corrispondente sanzione prevista dal richiamato art. 21, comma 7 del D.lgs. n. 150 del 2015, e si evidenziano in grassetto, per comodità di lettura, le modifiche/integrazioni introdotte dal d.lgs. 185/2016.

  1. In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti, previsti dall’art.20 commi 1 e 2 lett.d) e dall’art.21 commi 2 e 6, per la conferma dello stato di disoccupazione e per la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato, nonché per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività, si applicano le seguenti sanzioni:
    1. la decurtazione di un quarto di una mensilità, corrispondente a 8 giorni di prestazione, in caso di prima mancata presentazione;
    2. la decurtazione di una mensilità, corrispondente a 30 giorni di prestazione, alla seconda mancata presentazione;
    3. la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
  2. In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro di cui all’art.20 co.3 lett.a) si applicano le stesse sanzioni previste al precedente punto A;
  3. In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione di cui all’art.20 co.3 lett.b) e in caso di mancata partecipazione allo svolgimento di attività ai fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza di cui all’art 26 del decreto stesso, si applicano le seguenti sanzioni:
    1. la decurtazione di una mensilità, corrispondente a 30 giorni di prestazione, alla prima mancata partecipazione;
    2. la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
  4. In caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un’offerta di lavoro congrua ai sensi dell’art. 25 si applica la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

Si precisa che:

  • le sanzioni di cui sopra hanno quale decorrenza il giorno successivo a quello in cui si è verificato l’evento sanzionato, salvo diversa decorrenza indicata dal competente Centro per l’Impiego.
  • la decurtazione delle richiamate prestazioni comporta, oltre che il mancato pagamento del corrispondente importo monetario, anche il mancato accredito della relativa contribuzione figurativa per il medesimo periodo di applicazione della decurtazione;
  • nell’ipotesi di decurtazione pari ad 8 giorni di prestazione (pari ad un quarto) o pari a 30 giorni di prestazione (pari ad una mensilità), qualora il residuo della prestazione spettante al lavoratore disoccupato fosse di durata inferiore alla sanzione comminata, l’INPS in fase di applicazione del provvedimento sanzionatorio procederà alla decurtazione nei limiti del residuo di giornate di prestazione spettanti al lavoratore disoccupato;
  • qualora il provvedimento sanzionatorio fosse comunicato dai Centri per l’Impiego all’INPS in data successiva al termine di percezione della prestazione per cui al soggetto nulla deve essere più erogato, l’INPS provvederà all’esecuzione del provvedimento sanzionatorio adottato dal Centro per l’Impiego comunicando all’interessato le giornate di prestazione indebitamente erogate e la conseguente restituzione dell’importo dovuto.

Ricorsi avverso il provvedimento sanzionatorio

Ricorsi avverso il provvedimento sanzionatorio

Avverso il provvedimento sanzionatorio adottato dal centro per l'impiego  è ammesso ricorso all'ANPAL, che provvede ad istituire un apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali. L'INPS provvede annualmente a versare le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di decurtazione o decadenza per il 50 per cento al Fondo per le politiche attive di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013,  e  per  il restante 50 per cento alle regioni e province autonome cui fanno capo i Centri per l'Impiego che hanno adottato i  relativi  provvedimenti, per l'impiego in strumenti di incentivazione del  personale  connessi al raggiungimento di particolari obiettivi.

L’Istituto, in attesa di chiarimenti da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in ordine al procedimento attraverso cui l’INPS riceverà dai Centri per l’Impiego competenti le segnalazioni delle sanzioni comminate per l’applicazione delle stesse ai percettori di prestazioni di disoccupazione, si riserva di fornire ulteriori istruzioni.

Nelle more della realizzazione del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 150 del 2015, i Centri per l’Impiego continueranno ad accedere alla richiamata Banca dati Percettori per conoscere, ai fini delle politiche attive, i percettori di ammortizzatori sociali e per comunicare all’Istituto, ai sensi della normativa vigente, le eventuali cause di decadenza connesse alle attività di competenza dei Centri medesimi.

Comunicazioni dei Centri per l'Impiego

I Centri per l’Impiego - competenti all’accertamento dello status di disoccupato e alla verifica della conservazione dello stesso anche ai fini delle politiche attive del lavoro - comunicano all’INPS,  attraverso il Sistema informativo della Banca dati percettori già in uso e attraverso la Banca dati politiche attive e passive di cui all’art. 8 del D.L. n.76 del 2013 convertito con modificazioni nella legge n.99 del 2013, le cause di decadenza dalla prestazione NASpI connesse alle attività di competenza dei Centri medesimi.

Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID)

I lavoratori potranno rilasciare direttamente all’INPS la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) al momento della presentazione della domanda di NASpI, qualora non abbiano già rilasciato tale dichiarazione tramite PEC o presentandosi personalmente presso il Centro per l’Impiego (vedi capitolo specifico per la DID).

Comunicazione della misura sanzionatoria ai soggetti titolari della prestazione

Comunicazione della misura sanzionatoria ai soggetti titolari della prestazione

Le sanzioni di cui sopra sono applicate dall’INPS a seguito della trasmissione/comunicazione – tramite il sistema informativo unitario delle politiche attive di cui all’art. 13 del richiamato Decreto legislativo n. 150 del 2015 - dei provvedimenti sanzionatori adottati dai Centri per l’Impiego.  

Avverso i suddetti provvedimenti sanzionatori adottati dai Centri per l’Impiego il lavoratore può proporre ricorso all’ANPAL, che provvede ad istituire un apposito Comitato con la partecipazione delle parti sociali.

L’Istituto provvederà comunque a notificare ai titolari delle prestazioni in argomento apposita comunicazione con l’indicazione della violazione e della conseguente misura sanzionatoria nonché della durata della decurtazione della prestazione espressa in giornate.

Twitter Facebook