Eureka Previdenza

DIS-COLL

Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione

(circ.83/2015) (circ.74/2016) (circ.115/2017)

Per la fruizione dell’indennità DIS-COLL i lavoratori con contratto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio di cui al comma 1 del richiamato art. 15 e articolo 15 bis devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine previsto a pena di decadenza di sessantotto giorni dalla data d i cessazione del contratto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio.

L’indennità di disoccupazione DIS-COLL spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, la prestazione DIS-COLL spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

DIS-COLL

Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione

(circ.83/2015) (circ.74/2016) (circ.115/2017)

Per la fruizione dell’indennità DIS-COLL i lavoratori con contratto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio di cui al comma 1 del richiamato art. 15 e articolo 15 bis devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine previsto a pena di decadenza di sessantotto giorni dalla data d i cessazione del contratto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio.

L’indennità di disoccupazione DIS-COLL spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, la prestazione DIS-COLL spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili

Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti durante il rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio successivamente cessato, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda  DIS-COLL decorre dalla data in cui cessa il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati.

Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.

Esempio in merito alla tutela della maternità: data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio 31/07/2017 – inizio maternità 1/09/2017 fine periodo di maternità 01/02/2018 (durante questo periodo il termine di presentazione della domanda rimane sospeso). Dal 2 febbraio il termine riprende a decorrere, per la parte residua, e scade il 10 aprile 2018.   

Nei casi di evento di maternità o di degenza ospedaliera di cui sopra l’indennità DIS-COLL decorre - se la domanda è stata presentata durante il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati - dall’ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera. Qualora la domanda sia stata presentata successivamente alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma comunque nei termini di legge, l’indennità DIS-COLL decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda.

In caso di malattia

Con riferimento alla tutela previdenziale della malattia di cui all’articolo 1, comma 788, della legge n. 296 del 27/12/2006, si rinvia a quanto già specificato nella circolare n. 76 del 16/04/2007 in merito alla necessaria sussistenza del rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo dell’evento di malattia ai fini dell’indennizzabilità della prestazione di malattia.” Pertanto gli eventi di malattia insorti durante il rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio e proseguiti oltre la cessazione di quest’ultimo nonché  quelli insorti dopo la cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio non determinano né slittamento né sospensione del termine di presentazione della domanda di indennità DIS-COLL e non incidono sulla decorrenza della indennità DIS-COLL.

Periodo transitorio per la gestione delle cessazioni intervenute tra il 1° luglio 2017 e la pubblicazione della circolare 115/2017 (19 luglio 2017)

Periodo transitorio

Esclusivamente al fine di gestire adeguatamente le cessazioni dei rapporti di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio intercorse tra la data del 1° luglio 2017 e la data di pubblicazione della presente circolare, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di DIS-COLL decorre dalla data di pubblicazione della presente circolare.

Le eventuali domande di DIS-COLL - relative ad eventi di cessazione dei rapporti di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio intervenuti a far data dal 1° luglio 2017 - già presentate attraverso i consueti canali, tra la data del 1° luglio 2017 e la data di pubblicazione della presente circolare, saranno regolarmente gestite dalle strutture territoriali di competenza, senza necessità di ripresentazione della domanda.

Le strutture territoriali provvederanno, altresì, a riesaminare le domande di prestazione DIS-COLL eventualmente presentate per eventi di cessazione intervenuti nell’anno 2017 e respinte in quanto alla data di presentazione delle domande medesime non era ancora intervenuta la proroga della prestazione.  

Nei casi sopra richiamati, la prestazione viene corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dal lavoro.

Periodo transitorio per gestire le cessazioni dei rapporti di collaborazione intercorse tra la data del 1° gennaio 2016 e la data di pubblicazione della circolare 74/2016

Periodo transitorio per gestire le cessazioni dei rapporti di collaborazione intercorse tra la data del 1° gennaio 2016  e 1° gennaio 2017 e la data di pubblicazione della circolare 74/2016 e della circolare 89/2017

Esclusivamente al fine di gestire adeguatamente le cessazioni dei rapporti di collaborazione intercorse tra la data del 1° gennaio 2016 e la data di pubblicazione della presente circolare, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di DIS-COLL decorre dalla data di pubblicazione della presente circolare.

Le eventuali domande di DIS-COLL - relative ad eventi di cessazione dei rapporti di collaborazione intervenuti a far data dal 1° gennaio 2016 - già presentate con il modello 2015, attraverso i consueti canali tra la data del 1° gennaio 2016 e la data di pubblicazione della presente circolare saranno regolarmente gestite dalle strutture territoriali di competenza, senza necessità di ripresentare domanda con i modelli rinnovati.

In entrambi i casi sopra richiamati, la prestazione viene corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dal lavoro.

Esclusivamente al fine di gestire adeguatamente le cessazioni dei rapporti di collaborazione intercorse tra la data del 1° gennaio 2017 e la data di pubblicazione della presente circolare, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di DIS-COLL decorre dalla data di pubblicazione della presente circolare.

Le eventuali domande di DIS-COLL - relative ad eventi di cessazione dei rapporti di collaborazione intervenuti a far data dal 1° gennaio 2017 - già presentate attraverso i consueti canali, tra la data del 1° gennaio 2017 e la data di pubblicazione della presente circolare, saranno regolarmente gestite dalle strutture territoriali di competenza, senza necessità di ripresentazione della domanda.

Le strutture territoriali provvederanno, altresì, a riesaminare le domande di prestazione DIS-COLL presentate per eventi di cessazione intervenuti nell’anno 2017 e respinte in quanto alla data di presentazione delle domande medesime non era ancora intervenuta la proroga della prestazione.  

Nei casi sopra richiamati, la prestazione viene corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dal lavoro.

Avvio delle operazioni di istruttoria

In relazione all’immediata entrata in vigore della disciplina dell’istituto in argomento, al fine di consentire comunque l’avvio delle operazioni di istruttoria delle domande e di relativa liquidazione della prestazione, fino alla data del 11 maggio 2015 entro la quale saranno resi disponibili i servizi di presentazione telematica, la domanda di  DIS–COLL sarà accettata, sia proveniente da parte del cittadino che da parte degli Enti di Patronato, anche in forma cartacea  mediante l’apposito modulo disponibile nel sito www.inps.it. all’interno della Sezione “Moduli” e poi sezione “Prestazioni a sostegno del reddito” o tramite PEC indirizzata alla Struttura INPS territoriale competente il cui indirizzo è reperibile sul predetto sito INPS alla Sezione “ Le sedi INPS” – Ricerca Testuale – Nome Sede Inps o Comune di Residenza”.  

Fino alla data del 11 maggio 2015 non sarà possibile la presentazione della domanda attraverso il canale del Contact Center.

Cessazioni del rapporto di lavoro avvenute dal 1° gennaio 2015

Esclusivamente al fine di gestire adeguatamente le cessazioni del rapporto di collaborazione intercorse tra la data del 1° gennaio 2015 e la data di pubblicazione della presente circolare, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di DIS-COLL decorre dalla data di pubblicazione della presente circolare. In questi casi la prestazione viene corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dal lavoro.

I collaboratori rientranti nel campo di applicazione della legge n. 92 del 2012 accedono fino al 31 dicembre 2015 esclusivamente alla indennità DIS-COLL in presenza di tutti i requisiti richiesti per detta indennità dal d.lgs. n. 22 del 2015. Pertanto le eventuali domande di detti soggetti -  intese ad ottenere l’indennità Una Tantum CoCoPro 2014 - presentate tra il 1° gennaio 2015  e la data di pubblicazione della presente circolare  per le quali la cessazione del lavoro si sia verificata nel 2015 saranno gestite come domande di DIS COLL.

La relativa prestazione viene corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dal lavoro.

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