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Anticipazione dell’indennità
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ASpI
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ASpI e Assegno Ordinario di Invalidità
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ASpI e contribuzione volontaria
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ASpI e lavoro autonomo
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ASpI e pensione
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Base di calcolo e misura
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Contribuzione figurativa e prestazioni accessorie
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Contribuzione utile ed individuazione del biennio per il diritto
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Decadenza dall’indennità
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Decorrenza della prestazione
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Definizione del trattamento da porre in pagamento
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Destinatari
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Dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa
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Domande di ASpI in sostituzione di precedenti domande di mini-ASpI
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Durata della prestazione
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FAQ ASpI e NASpI
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Istituti in vigore
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Misura della prestazione in funzione dell'aliquota contributiva
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Nuova attività lavorativa in corso di prestazione
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Presentazione della domanda
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Regime fiscale
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Requisiti
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Revoca giudiziale delle prestazioni
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Ricorsi
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Sospensione, cumulo e decadenza dell’indennità di disoccupazione ASpI o miniASpI in relazione allo stato di disoccupazione
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Trasformazione della domanda di ASpI in domanda di mobilità
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Trasformazione della domanda di ASpI o Mobilità in domanda di DS speciale edilizia
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Trasformazione della domanda di Mobilità in domanda di ASpI
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Trattamento degli eventi di cessazione del rapporto di lavoro intervenuti prima del 2013
- Dettagli
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ASpI e Mini ASpI
Ricorsi
(circ.142/2012)
Competente a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI è il Comitato Provinciale della struttura che ha emesso il provvedimento.
Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo:
online (tramite codice PIN rilasciato dall’istituto), utilizzando la procedura disponibile tra i “Servizi Online” del sito www.inps.it, seguendo il percorso: servizi online – per tipologia di utente – cittadino – ricorsi online;
tramite i patronati e gli intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti agli stessi.
Trova altresì conferma l’applicazione del regime decadenziale di un anno per la proposizione della vertenza giudiziaria avverso il provvedimento di concessione o diniego della prestazione che si ricorda decorre in alternativa:
- dal 181° giorno successivo a quello di comunicazione del provvedimento amministrativo di definizione della domanda di prestazione;
- dal 301° giorno successivo alla data di presentazione della domanda nel caso di mancata definizione;
- dal giorno successivo alla reiezione del ricorso amministrativo intervenuta entro il termine di 90 giorni;
- dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo al Comitato Provinciale.