Eureka Previdenza

ASpI - Assicurazione Sociale per l'Impiego 

Durata della prestazione

(circolare 142/2012)

Le nuove norme prevedono un graduale aumento della durata della prestazione, collegata all’età anagrafica del lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, distribuito nell’arco dei prossimi tre anni.

Nel periodo transitorio la durata massima legale, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, è disciplinata nei seguenti termini:

  • per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2013:
    • otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni;
    • dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni;
  • per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2014:
    • otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni;
    • dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni;
    • quattordici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni;
  • per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2015:
    • dieci mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni;
    • dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni,
    • sedici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.

ASpI - Assicurazione Sociale per l'Impiego 

Durata della prestazione

(circolare 142/2012)

Le nuove norme prevedono un graduale aumento della durata della prestazione, collegata all’età anagrafica del lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, distribuito nell’arco dei prossimi tre anni.

Nel periodo transitorio la durata massima legale, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, è disciplinata nei seguenti termini:

  • per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2013:
    • otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni;
    • dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni;
  • per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2014:
    • otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni;
    • dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni;
    • quattordici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni;
  • per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2015:
    • dieci mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni;
    • dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni,
    • sedici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.

Durata a regime, dal 1° gennaio 2016

La legge di stabilità modifica l’art. 2, comma 11, lett. a) e b), della richiamata legge di riforma del mercato del lavoro con riferimento al meccanismo di computo della durata a regime dell’indennità di disoccupazione ASpI per i nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2016.

Inoltre la novella legislativa precisa l’ambito temporale entro cui va verificato l’eventuale periodo di indennità già fruito, necessario per determinare il meccanismo di detrazione. Al citato art. 2, comma 11, lett.a), infatti l’inciso ”nel medesimo periodo” è sostituito da “negli ultimi dodici mesi” e l’inciso di cui alla lett. b) del medesimo comma ”nel medesimo periodo” è sostituito da “negli ultimi diciotto mesi”.

A regime, dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere da tale data:

  • per i lavoratori di età inferiore ai cinquantacinque anni, l'indennità viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini-ASpI negli ultimi dodici mesi  precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro (circ. 37/2013);
  • per i lavoratori di età pari o superiore ai cinquantacinque anni, l'indennità è corrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini-ASpI negli ultimi diciotto mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro (circ. 37/2013);

Si precisa che nelle ipotesi sopra descritte che abbiano una previsione di durata della prestazione superiore ai dodici mesi, per determinare la durata stessa della prestazione nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, così come già precedentemente illustrato per il diritto, sono utili tutte le settimane di contribuzione, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge 638/1983 e legge 389/1989). La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.

Twitter Facebook