Eureka Previdenza

ASpI - Assicurazione Sociale per l'Impiego

ASpI e lavoro autonomo

(msg.6490/2014)

Secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della legge n. 92 del 2012 l’INPS - nel caso in cui il percettore di indennità di disoccupazione in ambito ASpI svolga attività lavorativa in forma autonoma dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione - provvede a ridurre il pagamento dell'indennita' di un importo pari all'80 per cento dei proventi preventivati rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.

Detto reddito presunto deve essere comunicato all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività autonoma.

Il medesimo articolo prevede al comma 40, lettere a) e b), che il beneficiario decada dalle suddette indennità nel caso di perdita dello stato di disoccupazione e nel caso di inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17.

ASpI - Assicurazione Sociale per l'Impiego

ASpI e lavoro autonomo

(msg.6490/2014)

Secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della legge n. 92 del 2012 l’INPS - nel caso in cui il percettore di indennità di disoccupazione in ambito ASpI svolga attività lavorativa in forma autonoma dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione - provvede a ridurre il pagamento dell'indennita' di un importo pari all'80 per cento dei proventi preventivati rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.

Detto reddito presunto deve essere comunicato all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività autonoma.

Il medesimo articolo prevede al comma 40, lettere a) e b), che il beneficiario decada dalle suddette indennità nel caso di perdita dello stato di disoccupazione e nel caso di inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17.

Indicazioni per la gestione delle domande

Indicazioni per la gestione delle domande

L’art. 4 del decreto legislativo n.181 del 2000 prevede la conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.

Reddito annuo che consente di mantenere lo stato di disoccupato

In mancanza di una specifica definizione nella normativa fiscale di “reddito minimo personale escluso da imposizione”, l’interpretazione che si può dare è che lo stato di disoccupazione continui a sussistere laddove il solo reddito annuale riferibile all’attività lavorativa (non si devono considerare dunque gli altri redditi eventualmente percepiti dall’interessato), non superi i limiti derivanti dal meccanismo di detrazione di cui all’art. 13 del TUIR. Detti limiti, ai fini che qui interessano, sono di euro 4.800,00 per il lavoro autonomo e di euro 8.000,00 per il lavoro parasubordinato.

Superamento del limite di reddito annuo

Nel caso di superamento di detti limiti in ordine a ciascuna tipologia di lavoratori autonomi o parasubordinati, visto quanto precede, le strutture territoriali dovranno procedere alla messa in decadenza – dalla data di inizio dell’attività autonoma - delle prestazioni in ambito ASpI al momento sospese.

In relazione alle dichiarazioni di avvio attività autonoma - pervenute d’ora in avanti - che evidenzino il superamento del limite di reddito in parola si dovrà procedere, a cura dell’operatore della struttura territoriale, a porre direttamente in decadenza la prestazione dalla data di inizio dell’attività autonoma.

Dovrà altresì essere inserita la decadenza dalla data di inizio dell’attività autonoma, nel caso in cui non sia stato rispettato il termine di un mese per la comunicazione del reddito a far data, a seconda dei casi, dall’inizio dell’attività autonoma o dalla domanda di prestazione in ambito ASpI se l’attività autonoma era preesistente.

Lavoro parasubordinato

Una particolare attenzione andrà riservata ai percettori di prestazioni in ambito ASpI la cui attività lavorativa in forma autonoma riveste carattere parasubordinato. Poiché l’inizio di tale tipo di attività è rilevabile da UNILav, le prestazioni in ambito ASpI vengono poste in sospensione in analogia a quanto avviene per i percettori che si rioccupano con rapporto di lavoro subordinato.

Sarà necessario pertanto procedere ad una ricognizione dei lavoratori parasubordinati la cui prestazione di disoccupazione è stata posta in sospensione e definire lo stato della prestazione - come per i lavoratori autonomi - determinandone:

  • la conservazione in percentuale ridotta se il reddito presunto derivante dall’attività parasubordinata non supera gli 8. 000 euro;
  • la decadenza dalla data di inizio dell’attività, se detto limite viene superato o se la comunicazione del reddito non è avvenuta entro un mese dall’inizio dell’attività di lavoro parasubordinato o dalla domanda di prestazione in ambito ASpI se l’attività era preesistente.
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