Eureka Previdenza

ASpI - Assicurazione Sociale per l'Impiego

Contribuzione utile ed individuazione del biennio per il diritto

(circolare 142/2012)

Per contribuzione utile al diritto si deve intendere anche quella dovuta ma non versata, in base al principio della c.d. automaticità delle prestazioni ex art. 2116  c.c.
La precedente contribuzione, versata o dovuta, contro la disoccupazione è considerata valida ai fini dell’indennità di disoccupazione ASpI e della mini-ASpI.

ASpI - Assicurazione Sociale per l'Impiego

Contribuzione utile ed individuazione del biennio per il diritto

(circolare 142/2012)

Per contribuzione utile al diritto si deve intendere anche quella dovuta ma non versata, in base al principio della c.d. automaticità delle prestazioni ex art. 2116  c.c.
La precedente contribuzione, versata o dovuta, contro la disoccupazione è considerata valida ai fini dell’indennità di disoccupazione ASpI e della mini-ASpI.

Contribuzione utile

Ai fini del perfezionamento dei requisiti richiesti, si considerano utili:

  1. i contributi previdenziali, comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
  2. i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta già versata contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
  3. i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;
  4. l'astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare.
  5. contribuzione dovuta ma non versata, in base al principio della c.d. automaticità delle prestazioni ex art. 2116  c.c.
  6. precedente contribuzione, versata o dovuta, contro la disoccupazione

Si precisa che qualora il lavoratore abbia alternato periodi di lavoro nel settore agricolo e periodi di lavoro in settori non agricoli, i periodi sono cumulabili ai fini del conseguimento della indennità di disoccupazione agricola o della indennità di disoccupazione ASpI. L’erogazione di una o dell’altra indennità di disoccupazione è determinata dall’Istituto mediante il criterio della prevalenza. A tal fine, per la verifica dell’entità delle diverse contribuzioni, restano fermi i parametri di equivalenza già in precedenza adottati che prevedono sei contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva.

Contribuzione non utile

Parimenti, non sono considerati utili, anche se coperti da contribuzione figurativa, i periodi di:

  1. malattia e infortunio sul lavoro solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro ovviamente nel rispetto del minimale retributivo;
  2. cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
  3. assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità.
  4. i periodi di lavoro all'estero in Stati con i quali l’Italia non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale.

Individuazione del biennio

Ai fini della determinazione del biennio per la verifica del requisito contributivo, l’eventuale presenza dei suddetti periodi, non considerati utili, deve essere neutralizzata, in quanto ininfluente, con conseguente ampliamento del biennio di riferimento.

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