Eureka Previdenza

Indennità di maternità/paternità

Lavoratori dipendenti

Adozione, affidamento o collocamento temporaneo in famiglia

La riforma di cui all’art. 26 T.U. opera per gli ingressi in famiglia (adozioni nazionali) o ingressi in Italia (adozioni internazionali) verificatisi dal 1° gennaio 2008 nonché per gli ingressi avvenuti nell’anno 2007, relativamente ai quali non sia decorso l’arco temporale dei cinque mesi dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore.

Indennità di maternità/paternità

Lavoratori dipendenti

Adozione, affidamento o collocamento temporaneo in famiglia

La riforma di cui all’art. 26 T.U. opera per gli ingressi in famiglia (adozioni nazionali) o ingressi in Italia (adozioni internazionali) verificatisi dal 1° gennaio 2008 nonché per gli ingressi avvenuti nell’anno 2007, relativamente ai quali non sia decorso l’arco temporale dei cinque mesi dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore.

Adozione e affidamento

Adozione o affidamento Circ. 16/2008
Per gli ingressi in famiglia avvenuti nell'anno 2007, potranno essere indennizzati i periodi di effettiva astensione dal lavoro ricadenti nell'anno 2008 purché fruiti entro i 5 mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.
Gli eventuali periodi di astensione fruiti a titolo di ferie, congedo parentale ecc. nei 5 mesi decorrenti dall'ingresso in Italia del minore, potranno essere commutati su domanda, in congedo di maternità e indennizzati.
I periodi di permanenza all'estero, ricadenti nell'anno 2007, non potranno essere indennizzati anche se si riferiscono ad ingressi in Italia avvenuti nel 2008.

Indennità di maternità e adozione

Indennità di maternità e adozione Circ. 16/2008

  • nel caso di adozione nazionale, l’indennità spetta per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia + il giorno di ingresso stesso per i periodi di effettiva astensione dal lavoro, anche nell’ipotesi in cui l’adottato raggiunga la maggiore età durante il congedo . punto 1.1;
  • nel caso di adozione internazionale , l’indennità spetta per i 5 mesi successivi all’ingresso in Italia del minore + il giorno dell’ingresso stesso, per i periodi di effettiva astensione dal lavoro. Tale ingresso risulterà dalla autorizzazione rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Fermo restando la durata massima di 5 mesi e 1 giorno, il congedo può essere fruito anche parzialmente e frazionato, prima dell’ingresso in Italia del minore. Il periodo non fruito antecedentemente all’ingresso in Italia può essere fruito, anche frazionato, entro i 5 mesi dal giorno successivo all’ingresso in Italia del minore. Per la fruizione dei congedi e dell’indennità è necessaria l’astensione dal lavoro. La lavoratrice per i periodi di permanenza all’estero può avvalersi anche di periodi di congedo né indennizzati né retribuiti. punto 1.2

Quanto detto trova applicazione anche nei casi in cui, al momento dell’ingresso del minore in Italia, lo stesso si trovi in affidamento preadottivo.

Indennità di paternità - adozione ed affidamento

Indennità di paternità - adozione e affidamento Circ. 16/2008
Spetta al lavoratore subordinato per tutta la durata ( 5 mesi più 1 giorno) del congedo di maternità o per la parte residua qualora si verifichi:

  • decesso o grave infermità della madre
  • abbandono 
  • affidamento esclusivo 
  • in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che vi rinunci anche parzialmente.

Al padre richiedente il congedo di paternità spetta alle stesse condizioni previste per la madre.Circ. 16/2008

Indennità di maternità e affidamento

Indennità di maternità e affidamento Circ. 16/2008
La lavoratrice che prende in affidamento ( NON preadottivo) un minore ha diritto, nei 5 mesi successivi alla data di affidamento del minore, a un periodo di astensione dal lavoro pari a 3 mesi. Tale congedo, nei 5 mesi successivi all'affidamento, può essere fruito in modo frazionato o continuativo . punto 1.3

Congedo di paternità in caso di adozione o affidamento

Congedo di paternità in caso di adozione o affidamento Circ. 16/2008 punto 2

Il congedo di maternità può essere riconosciuto anche nell’ipotesi di collocamento temporaneo del minore in famiglia (è da escludere nel caso in cui il collocamento temporaneo avvenga in una comunità di tipo familiare) con le stesse modalità dell’adozione o affidamento. Msg n. 5748 del 23.02.2006

N.B. Qualora la lavoratrice fruisca del congedo in occasione del collocamento temporaneo in famiglia, per lo stesso minore non potrà avvalersi di un ulteriore periodo in caso di successivo affidamento preadottivo o adozione. Msg n. 5748 del 23.02.2006

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