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Indennità di maternità/paternità
Lavoratori dipendenti
Conservazione del diritto all’indennità di maternità in caso di licenziamento per colpa grave della lavoratrice dipendente
(circ.69/2016)
Il comma 1 dell’art. 24 T.U. è stato riformulato nel seguente modo:
“1. L'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere a), b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17”.
La disposizione in esame non comporta variazioni sulle tutele già in atto.
Infatti la disposizione in argomento integra nel comma 1 dell’art. 24 T.U. maternità/paternità il disposto della sentenza della Corte Costituzionale n. 405 del 2001, in forza del quale è stata prevista la conservazione del trattamento di maternità oltre la cessazione del rapporto di lavoro anche nell’ipotesi prevista dall’art. 54, comma 3, lettera a), del T.U., ossia nel caso di licenziamento per colpa grave della lavoratrice, costituente giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro.
In attuazione della citata sentenza n. 405/2001, l’Istituto ha fornito a suo tempo le relative istruzioni (cfr. Circolare n. 8/2003, par. 12).