Eureka Previdenza

Indennità di maternità/paternità

Lavoratori dipendenti

Flessibilità

Nel caso in cui la lavoratrice chieda di fruire della flessibilità (circ. 109/2000 punto 4 - circ. 152/2000circ. 8/2003 punto 4),l’indennità è riconosciuta anche soltanto per il mese precedente la data presunta del parto, anziché i 2 mesi precedenti, con spostamento del periodo di astensione non fruito prima del parto al periodo successivo al parto, fino al prolungamento di 4 mesi di congedo.
L'esercizio di tale facoltà, è subordinato alla attestazione sanitaria del ginecologo del SSN o con esso convenzionato nonché a quella del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, ove la legislazione vigente preveda un obbligo di sorveglianza sanitaria.

La domanda di flessibilità del congedo di maternità deve necessariamente essere presentata all'Inps in data antecedente alla fruizione del congedo (MSG 15195/2006 del 25/05/2006 ). La domanda di flessibilità può essere accolta anche se presentata oltre il 7° mese di gravidanza, purché le previste attestazioni del medico specialista siano state acquisite dalla lavoratrice nel corso del 7° mese di gravidanza msg 13279/2007.
Quanto precede nel presupposto che la lavoratrice abbia continuato a lavorare nel periodo in questione.
Possono essere accolte le sole domande di flessibilità a corredo delle quali siano allegate certificazioni sanitarie aventi data non successiva alla fine del 7° mese. Le domande di flessibilità cui siano allegate certificazioni sanitarie con data successiva a quella della fine del 7° mese, dovranno essere integralmente respinte. msg 13279/2007

Indennità di maternità/paternità

Lavoratori dipendenti

Flessibilità

Nel caso in cui la lavoratrice chieda di fruire della flessibilità (circ. 109/2000 punto 4 - circ. 152/2000circ. 8/2003 punto 4),l’indennità è riconosciuta anche soltanto per il mese precedente la data presunta del parto, anziché i 2 mesi precedenti, con spostamento del periodo di astensione non fruito prima del parto al periodo successivo al parto, fino al prolungamento di 4 mesi di congedo.
L'esercizio di tale facoltà, è subordinato alla attestazione sanitaria del ginecologo del SSN o con esso convenzionato nonché a quella del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, ove la legislazione vigente preveda un obbligo di sorveglianza sanitaria.

La domanda di flessibilità del congedo di maternità deve necessariamente essere presentata all'Inps in data antecedente alla fruizione del congedo (MSG 15195/2006 del 25/05/2006 ). La domanda di flessibilità può essere accolta anche se presentata oltre il 7° mese di gravidanza, purché le previste attestazioni del medico specialista siano state acquisite dalla lavoratrice nel corso del 7° mese di gravidanza msg 13279/2007.
Quanto precede nel presupposto che la lavoratrice abbia continuato a lavorare nel periodo in questione.
Possono essere accolte le sole domande di flessibilità a corredo delle quali siano allegate certificazioni sanitarie aventi data non successiva alla fine del 7° mese. Le domande di flessibilità cui siano allegate certificazioni sanitarie con data successiva a quella della fine del 7° mese, dovranno essere integralmente respinte. msg 13279/2007

Flessibilità per il padre lavoratore

Al lavoratore padre nei casi:

  • di morte,
  • grave infermità o malattia della madre,
  • abbandono del bambino da parte della stessa

sono riconosciuti i periodi di astensione obbligatoria post-partum di maggiore durata conseguenti alla richiesta di flessibilità da parte della madre. Circ. 8/2003 punto 10

Documentazione da allegare alla domanda

Documentazione da allegare alla domanda di congedo di maternità in caso di flessibilità:

  • richiesta di avvalersi della facoltà di usufruire della flessibilità del congedo di maternità. Tale richiesta può essere espressa compilando il campo predisposto del modello di domanda di congedo per maternità (Mod. Mat.) ;
  • attestazione del ginecologo del SSN o con esso convenzionato rilasciata nel corso del 7° mese di gravidanza
  • certificazione medica rilasciata dal medico aziendale responsabile della sorveglianza sanitaria, rilasciata nel corso del 7° mese di gravidanza, in cui sono riportate:
    • le generalità dell’interessata;
    • le indicazioni sul datore di lavoro;
    • la sede dove l’interessata presta il proprio lavoro;
    • le mansioni alle quali l’interessata è addetta;
  • in mancanza del medico aziendale dichiarazione del datore di lavoro da cui risulta che in azienda o per le attività svolte dalla lavoratrice interessata non esiste l'obbligo di sorveglianza sanitaria sul lavoro 

Interruzione della flessibilità

Interruzione flessibilità circ. 152/2000 6° e 7° capoverso
La flessibilità può essere interrotta su istanza della lavoratrice o per malattia.
Flessibilità e malattia circ. 152/2000 6° e 7° capoverso
Il periodo di flessibilità anche se già accordato, si interrompe con l'insorgere di un periodo di malattia in quanto ogni malattia intervenuta in quel periodo comporta un rischio per la salute della lavoratrice e del nascituro.
Il differimento successivo al parto consisterà nelle giornate di astensione obbligatoria ante partum non godute che sono state oggetto di flessibilità (cioè quelle di effettiva prestazione di attività lavorativa comprese le festività)

Flessibilità e congedo parentale per altro figlio

Flessibilità e congedo parentale per altro figlio circ. 8/2003 punto 4
Si precisa, infine, che la domanda della lavoratrice che, pur essendo stata autorizzata alla flessibilità, e, quindi, allo svolgimento di attività lavorativa durante l’ottavo mese di gravidanza, chiede di fruire in questo stesso mese del congedo parentale per un altro figlio, può essere accolta. Può essere accolta anche la richiesta di ferie. In ogni caso, il congedo di maternità spetterà alla suddetta lavoratrice per tutta la sua prevista durata complessiva.

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