Eureka Previdenza

Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)

Decadenza

Decade dal diritto al trattamento di integrazione salariare il lavoratore che:

  • non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione all'INPS dello svolgimento di altra attività (art. 8, c. 5 Legge 160/1988). La circ. n. 171 del 4/8/1988, al punto 6, ribadisce tale principio sia per le integrazioni salariali ordinarie che per i trattamenti straordinari. La circ. n. 179 del 12/12/2002, ha fornito istruzioni e ipotesi di applicazione nei casi di compatibilità fra integrazione salariale e attività lavorativa autonoma o subordinata. Il principio enunciato dall'art. 8, c. 5 Legge 160/1988, è stato ripreso dall'ordinanza n. 190/1996 della Corte Costituzionale e dalle sentenze n. 11679/2005 e n. 4004/2007 della Corte di Cassazione, nelle quali viene confermato che il lavoratore che non ha adempiuto all'obbligo della preventiva comunicazione, decade dall'intero periodo di CIGS, anche se derivante da più di un provvedimento di concessione (circ. n. 75 del 12/4/2007);
  • accetti un lavoro a tempo pieno e indeterminato  c/o altro datore di lavoro (Corte Costituzionale n.195 del 1995 - circ.130 del 4/10/2010) (ad eccezione del personale del trasporto aereo) rifiuti di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità (decadenza limitata al periodo di impiego rifiutato);
  • rifiuti di aderire ad un'offerta formativa o di riqualificazione. Il lavoratore è tenuto alla frequenza del corso per almeno l'80% della durata complessiva, salvo casi di documentata forza maggiore o per congedi parentali o di maternità (circ. n. 39 del 15/2/2007) (circ.1/2013).
  • rifiuti un lavoro con inquadramento ad un livello retributivo non inferiore al 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Nei casi in cui non sia possibile fare il riferimento, non si applica il limite del 20% (circ. n. 39 del 15/2/2007).
  • rifiuti di essere avviato ad un percorso di reinserimento o inserimento nel mercato del lavoro, anche ai sensi dell'art.13 del DL 276/2003.(circ. n. 39 del 15/2/2007

Non è prevista decadenza in caso di rifiuto quando:

  1. sia impossibile raggiungere il luogo di destinazione in 80 minuti con mezzi pubblici . (circ. n. 39 del 15/2/2007)
  2. il luogo di destinazione sia distante oltre 50 km dal luogo di residenza del lavoratore. (circ. n. 39 del 15/2/2007)
  3. la lavoratrice si trovi in astensione obbligatoria per maternità.
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