Eureka Previdenza

Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)

Aziende destinatarie

La CIGS è destinata a:

  • aziende che abbiano occupato nel semestre precedente alla richiesta d'intervento più di 15 dipendenti (art 1, co. 1 della Legge n. 223 del 23 luglio 1991):
    • imprese industriali;
    • imprese edili ed affini;
    • cooperative agricole;
    • imprese artigiane, il cui fatturato nel biennio precedente, dipendeva per oltre il 50% da un solo committente destinatario di CIGS (aziende dell'indotto);
    • aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, le cui imprese committenti siano interessate da CIGS;
    • imprese appaltatrici di servizi di pulizia la cui impresa committente sia destinataria di CIGS;
  • imprese editrici di giornali, quotidiani e periodici, e agenzie di stampa a diffusione nazionale per le quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti;
  • imprese commerciali con più di 200 dipendenti, escludendo dal calcolo gli apprendisti e i lavoratori assunti con C.F.L. (contratti formazione e lavoro);
  • dal 1° genaio 2014 partiti e movimenti politici (circ.167/2014).

Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)

Aziende destinatarie

La CIGS è destinata a:

  • aziende che abbiano occupato nel semestre precedente alla richiesta d'intervento più di 15 dipendenti (art 1, co. 1 della Legge n. 223 del 23 luglio 1991):
    • imprese industriali;
    • imprese edili ed affini;
    • cooperative agricole;
    • imprese artigiane, il cui fatturato nel biennio precedente, dipendeva per oltre il 50% da un solo committente destinatario di CIGS (aziende dell'indotto);
    • aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, le cui imprese committenti siano interessate da CIGS;
    • imprese appaltatrici di servizi di pulizia la cui impresa committente sia destinataria di CIGS;
  • imprese editrici di giornali, quotidiani e periodici, e agenzie di stampa a diffusione nazionale per le quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti;
  • imprese commerciali con più di 200 dipendenti, escludendo dal calcolo gli apprendisti e i lavoratori assunti con C.F.L. (contratti formazione e lavoro);
  • dal 1° genaio 2014 partiti e movimenti politici (circ.167/2014).

Aziende destinatarie introdotte dalla legge 92/2012

La legge di riforma con l'art.3 c.1 prevede che siano estese alle aziende che fino al 31/12/2012 erano in regime transitorio "a decorrere dal 01/01/2013 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi " (circ.1/2013):

  • imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti
  • agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti
  • imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti
  • imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero dei dipendenti
  • imprese del sistema aereoportuale a prescindere dal numero dei dipendenti

Fino al 31 dicembre 2012, dette imprese hanno avuto accesso al trattamento di integrazione salariale straordinario sulla base di finanziamenti specifici, autorizzati annualmente nelle leggi di stabilità.

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