Eureka Previdenza

Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)

Durata

In linea generale, non si può fare ricorso alla CIGS per una durata superiore ai 36 mesi nel quinquennio di riferimento, fatte salve le eccezioni previste dal CIPI (art 1, c.9 L. n. 223 del 23 luglio 1991),computando a tal fine, anche i periodi di CIG ordinaria concessi per contrazioni o sospensioni dell'attività produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato.
Ai fini del computo dei 36 mesi, il riferimento temporale al quinquennio deve considerarsi "rigido", considerando come termine iniziale l'11/8/1990, stabilito dall'art n. 22 della Legge n. 223 del 23 luglio 1991 e come termine finale l'11/8/1995 (circ. n. 106 del 17/5/1996).
Dal 12/8/2010 decorre il nuovo quinquennio che si concluderà l'11/8/2015.
La durata del trattamento di integrazione straordinaria si differenzia a seconda della causa che ha determinato l'intervento:

  • crisi aziendale:
    1. 12 mesi, prorogabili fino a 24, solo dopo che siano trascorsi i due terzi del periodo già concesso (es.: dopo 9 mesi di trattamento, la proroga può essere concessa non prima che siano trascorsi 6 mesi);
  • ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale:
    1. 24 mesi, con la facoltà da parte del Ministero del Lavoro di concedere, per programmi particolarmente complessi o in ragione della rilevanza delle conseguenze sul piano occupazionale, due proroghe di dodici mesi ciascuna;
  • concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria:
    1. 12 mesi, con proroga di 6 mesi se esistono prospettive di ripresa o di continuazione dell'attività;
  • contratti di solidarietà:
    1. 24 mesi, prorogabili per altri 24, 36 mesi per le aree del Mezzogiorno.

La richiesta di proroga del trattamento straordinario deve essere inoltrata allo stesso ufficio al quale è stata presentata la prima istanza di riconoscimento del trattamento, entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la nuova sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)

Durata

In linea generale, non si può fare ricorso alla CIGS per una durata superiore ai 36 mesi nel quinquennio di riferimento, fatte salve le eccezioni previste dal CIPI (art 1, c.9 L. n. 223 del 23 luglio 1991),computando a tal fine, anche i periodi di CIG ordinaria concessi per contrazioni o sospensioni dell'attività produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato.
Ai fini del computo dei 36 mesi, il riferimento temporale al quinquennio deve considerarsi "rigido", considerando come termine iniziale l'11/8/1990, stabilito dall'art n. 22 della Legge n. 223 del 23 luglio 1991 e come termine finale l'11/8/1995 (circ. n. 106 del 17/5/1996).
Dal 12/8/2010 decorre il nuovo quinquennio che si concluderà l'11/8/2015.
La durata del trattamento di integrazione straordinaria si differenzia a seconda della causa che ha determinato l'intervento:

  • crisi aziendale:
    1. 12 mesi, prorogabili fino a 24, solo dopo che siano trascorsi i due terzi del periodo già concesso (es.: dopo 9 mesi di trattamento, la proroga può essere concessa non prima che siano trascorsi 6 mesi);
  • ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale:
    1. 24 mesi, con la facoltà da parte del Ministero del Lavoro di concedere, per programmi particolarmente complessi o in ragione della rilevanza delle conseguenze sul piano occupazionale, due proroghe di dodici mesi ciascuna;
  • concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria:
    1. 12 mesi, con proroga di 6 mesi se esistono prospettive di ripresa o di continuazione dell'attività;
  • contratti di solidarietà:
    1. 24 mesi, prorogabili per altri 24, 36 mesi per le aree del Mezzogiorno.

La richiesta di proroga del trattamento straordinario deve essere inoltrata allo stesso ufficio al quale è stata presentata la prima istanza di riconoscimento del trattamento, entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la nuova sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Abrogazione dall'1 gennaio 2013 della durata speciale di 48 mesi per il personale dipendente delle imprese del trasporto aereo e delle imprese di gestione aeroportuale

(circ.1/2013)
La legge di riforma ha previsto, all’art. 3, comma 46, lett. a), l’abrogazione, dal 1 gennaio 2013, dell’art. 1 bis del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, modificato e integrato da ultimo con la legge 27 ottobre 2008, n. 166, in forza del quale le imprese del settore trasporto aereo possono fruire del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo massimo di 48 mesi.

Di conseguenza, viene abrogata la disciplina della durata “speciale” della cassa integrazione guadagni straordinaria per il personale, anche navigante, delle imprese del trasporto aereo e delle società di gestione aeroportuale; la durata dell’indennità di integrazione salariale per detto personale, eventualmente sospeso dal 1 gennaio 2013, sarà quella prevista in via generale in relazione alle differenti tipologie di causale.

A tale riguardo, si precisa che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la risposta all’interpello n. 31/2012, ha chiarito che i programmi di CIGS in corso o comunque attivati, sulla base di specifici accordi sottoscritti in sede governativa entro il 31 dicembre 2012, continueranno ad essere disciplinati dall’art. 1 bis sopra citato, vigente al momento della stipula dell’accordo.

I decreti direttoriali di concessione del trattamento CIGS in base all’art. 12, comma 3 bis, della L. 223/91, adottati a partire dal 1 gennaio 2013 saranno inseriti a cura della Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito nella procedura di gestione dei decreti di concessione e classificati con appositi codici identificativi.

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