Eureka Previdenza

Benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice

Incremento di pensione e di trattamento di fine rapporto o di fine servizio in favore di soggetti che hanno presentato domanda entro il 30 novembre 2007

(circ.144/2015)

Il comma 163, della legge n. 190 del 2014 introduce all’art. 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, il comma 1-bis che prevede: “Ai fini degli incrementi di pensione  e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si  fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole”.

Benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice

Incremento di pensione e di trattamento di fine rapporto o di fine servizio in favore di soggetti che hanno presentato domanda entro il 30 novembre 2007

(circ.144/2015)

Il comma 163, della legge n. 190 del 2014 introduce all’art. 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, il comma 1-bis che prevede: “Ai fini degli incrementi di pensione  e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si  fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole”.

Destinatari

Destinatari

Devono intendersi per “dipendenti privati” i soggetti appartenenti al settore privato, definito in relazione alla natura del datore di lavoro, indipendentemente  dalle gestioni previdenziali cui sono iscritti i lavoratori medesimi.

Pertanto, a titolo esemplificativo, devono includersi i lavoratori dipendenti di enti pubblici trasformati in società per azioni, già iscritti ai regimi esclusivi (p.es. Cassa depositi e prestiti) mentre non rientrano nel settore privato le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni.

Resta inteso che lo status di dipendente privato deve essere presente non oltre il 30 novembre 2007, data della decorrenza degli effetti giuridici dell’articolo 1, comma 163 in oggetto.

Destinatari della norma sono, altresì, gli eredi delle vittime come sopra individuati, aventi diritto al trattamento di reversibilità, che hanno già presentato domanda per il trattamento medesimo entro il 30 novembre 2007.

Beneficio

Beneficio

L’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 206 del 2004, nel testo vigente all’11 agosto 2004 (data di entrata in vigore della norma) prevedeva che, per la liquidazione della pensione o del trattamento di fine rapporto o equipollente per le vittime di eventi terroristici, si applicassero i criteri di cui all’art. 2, della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Successivamente, l’articolo 34, comma 3, lett. b)  del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,  ha modificato il citato art. 2, comma 1 della legge n. 206, rideterminando la retribuzione pensionabile attraverso l’incremento di una quota del 7,5 per cento.

La disposizione del comma 163 della legge 190 del 2014 prevede, con riferimento esclusivo ai dipendenti privati invalidi, la salvaguardia del criterio di liquidazione del trattamento di fine rapporto o equipollenti nonché del trattamento pensionistico, più favorevole tra quello determinato con l’incremento del 7,5 per cento della retribuzione pensionabile ovvero utile (art. 34 d.l. 159 del 2007) e quello determinato con l’incremento, della stessa base di calcolo, pari alla differenza espressa in percentuale tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dalla vittima dell’evento all'atto del pensionamento, secondo la seguente formula:

   retribuzione contrattuale     _          retribuzione contrattuale

   immediatamente superiore         posseduta all’atto del pensionamento

   ------------------------------------------------------------------------------------ *100

   retribuzione contrattuale posseduta all’atto del pensionamento

Ad esempio:

  • Retribuzione contrattuale posseduta dalla vittima dell’evento all’atto del pensionamento:    €  33.845,00
  • Retribuzione contrattuale immediatamente superiore:     €  35.936,00

La percentuale di incremento sarà data da:          {(35.936,00 - 33.845,00) * 100} / 33.845,00 =  6,17816…

Tale percentuale dovrà essere arrotondata alla terza cifra significativa, per difetto se la quarta cifra è pari o superiore a 0 (6,143 si arrotonda  a 6,14), per eccesso  se la quarta cifra è pari o superiore a 5 (6,157 si arrotonda a 6,16).

Pertanto l’incremento pari alla differenza espressa in percentuale sarà del 6,18%

Il comma 163 prevede, altresì, che si debba “prescindere da qualsiasi sbarramento” al conseguimento della qualifica superiore “se prevista dai rispettivi contratti di categoria”.

Pertanto va sempre considerata la qualifica superiore, senza tener conto di vincoli derivanti dal possesso di determinati titoli, requisiti o procedure di inquadramento, entro la  qualifica massima prevista dal rispettivo contratto collettivo di categoria.

Per i lavoratori che hanno raggiunto questa posizione interviene necessariamente (ovvero resta confermato) l’incremento del 7,5% della base retributiva utile per il calcolo delle prestazioni.

Salva diversa previsione dei rispettivi contratti collettivi, non può essere considerata qualifica superiore, ai fini del beneficio in esame, quella rientrante in un diverso contratto collettivo ancorché riferentesi a figure professionali sovraordinate, in quanto il testo della disposizione  limita il riferimento a qualifiche dello stesso  contratto di categoria. Il beneficio  per un quadro, per esempio, consiste nell’incremento del 7,5% e non nell’incremento pari alla differenza espressa in percentuale tra la propria retribuzione contrattuale e quella di un dirigente in quanto la disciplina del rapporto di lavoro di quest’ultima  figura professionale è contenuta in un diverso contratto collettivo di lavoro.

Il beneficio è concesso, su domanda degli interessati, ai soggetti che abbiano presentato entro il 30 novembre 2007 domanda di pensione, di trattamento di fine rapporto o equipollenti e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto.

In ogni caso, e con riferimento alle decadenze e prescrizioni relative ai ratei pensionistici arretrati e non liquidati, il termine iniziale per il relativo decorso è da individuare nel 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore della citata legge n. 190 del 2014.

Al fine di accelerare i tempi di liquidazione delle prestazioni richieste, sarà cura degli interessati produrre, ove non già in possesso delle sedi competenti, copia dei contratti collettivi cui riferire i detti incrementi.

Per i dipendenti privati iscritti alla Gestione dipendenti pubblici (CPDEL, CPUG, CPS,  CPI, CTPS) la retribuzione relativa alla qualifica superiore dovrà essere certificata dagli ex datori di lavoro.

L’attribuzione dei benefici in esame è riconosciuta nei limiti non superabili dello stanziamento complessivo previsto in legge di bilancio cui va aggiunto quanto già previsto dall’articolo 4, comma 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, provvedendo alla  contabilizzazione dei costi sulla base delle quantificazioni degli oneri dei singoli benefici previsti come individuati nella relazione tecnica di accompagnamento alla legge di stabilità 2015 per l’applicazione dei commi 163,164 e  165. Ai fini dell’attribuzione dei benefici recati dalle presenti disposizioni, inoltre, si fa rinvio alla Circolare Inps 47/2012 con la quale sono state fornite le istruzioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.

Maggiorazione del Tfr

Maggiorazione del Tfr

Con riferimento alla liquidazione della maggiorazione del TFR, si è in attesa delle relative istruzioni che saranno emanate dal Ministero dell’Interno competente.

Trattamenti di fine servizio

Trattamenti di fine servizio

Alcuni lavoratori del settore privato hanno mantenuto il diritto all’erogazione dei trattamenti di fine servizio propri dei dipendenti pubblici spettanti al personale iscritto alle gestioni ex Inadel ed ex Enpas  dell’Inps.

Si tratta dei dipendenti di  alcuni enti prima rientranti nell’ambito delle pubbliche amministrazioni che hanno poi acquisito natura di diritto privato (tra questi l’Anas, la Cassa depositi e prestiti, l’Enav, le Ipab cosiddette “depubblicizzate”).

Le norme di legge che hanno disposto la trasformazione della natura giuridica di questi enti hanno anche  confermato  il precedente regime dei trattamenti di fine lavoro per il personale in servizio al momento della trasformazione stessa.

Previa richiesta da parte dei soggetti aventi diritto all’erogazione dei trattamenti di fine servizio ai sensi della disposizione in esame,  gli enti che hanno conservato l’iscrizione all’ex Enpas o all’ex Inadel ai fini del Tfs per il personale in argomento provvederanno ad  inviare alla sede Inps competente la certificazione della retribuzione secondo le modalità in uso.

Sarà cura delle sedi determinare e mettere in pagamento la prestazione di miglior favore tra quella calcolata applicando l’incremento del 7,5% della base contributiva utile e quella calcolata applicando l’incremento pari alla differenza espressa in percentuale tra la retribuzione della qualifica rivestita all’atto della cessazione e quella della qualifica immediatamente superiore (si veda esempio suesposto, punto 3.2).

Si precisa che il diritto all’eventuale riliquidazione del trattamento di fine servizio si prescrive trascorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 190/2014, vale a dire al 1° gennaio 2020, sulla base delle norme relative alla prescrizione del diritto contenute nell’articolo 2948, n. 5 del codice civile e nell’articolo 20 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.

Per le ulteriori modalità di attribuzione dei benefici in argomento si fa rinvio alle seguenti circolari, per le parti compatibili con le istruzioni fornite con la presente circolare:

Circolare Inps n. 122/2007;

Circolari Inpdap n. 68/2004, n. 48/2005, n. 30/2007, n. 15/2008 e note operative Inpdap n.41/2007, n. 3/2008, n.41/2009, n.43/2009 e n. 58/2009.

 

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