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Benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice
Indennità a favore dei lavoratori autonomi
(circ.122/2007)
Gli effetti economici della legge 3 agosto 2004, n.206, sono attribuiti a partire dal 1° settembre 2004.
A favore dei soggetti già titolari di pensione, le Sedi dovranno provvedere a ricalcolare la pensione, secondo le nuove regole stabilite dal provvedimento in oggetto, a far tempo dalla decorrenza originaria con attribuzione degli effetti economici a partire dal 1° settembre 2004.
Le pensioni da liquidare con il computo determinante della maggiorazione contributiva prevista dall’articolo 3, non possono, invece, avere decorrenza anteriore al 1° settembre 2004 (primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del più volte citato provvedimento).
Per quanto concerne i soggetti con un grado di invalidità pari o superiore all’80 per cento, non ancora pensionati è stato chiarito al paragrafo 6 che il trattamento immediato diretto decorre dal mese successivo all’evento terroristico. A partire da tale data va rivalutata la pensione con attribuzione degli importi dal 1° settembre 2004. Il medesimo trattamento va poi ricalcolato con l’attribuzione dei 10 anni di maggiorazione contributiva previsti dalla legge n.296 del 2006 con effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Per le vittime di eventi terroristici con grado di invalidità pari o superiore all’80 per cento già pensionati alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 2004, n.206 dovrà essere ricalcolato il trattamento spettante dalla decorrenza della pensione sulla base della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell’articolo 4, comma 2 e attribuzione degli arretrati a partire dal 1° settembre 2004. Dal 1° gennaio 2007 dovranno essere erogati gli importi corrispondenti al ricalcolo della pensione con l’attribuzione dei 10 anni di maggiorazione contributiva.
I benefici spettanti ai sensi dell’articolo 1, comma 1-bis e dell’articolo 4, comma 2 bis, della legge in esame decorrono dal 1° gennaio 2007.
Dalla stessa data produce effetto anche l’attribuzione della maggiorazione dei 10 anni da concedere al coniuge, ai figli o, in mancanza, ai genitori della vittima.
Pertanto, le nuove prestazioni da liquidare con il contributo determinante della maggiorazione appena citata non possono avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2007.
Qualora i benefici debbano, invece, essere attribuiti a soggetti già titolari di pensione la pensione dovrà essere ricalcolata a far tempo dalla decorrenza originaria con attribuzione degli effetti economici a partire dal 1°gennaio 2007.