Eureka Previdenza

Benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice

Aumento figurativo dei 10 anni di anzianità contributiva

(circ.122/2007) (circ.144/2015) (circ.98/2016)

 

Benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice

Aumento figurativo dei 10 anni di anzianità contributiva

(circ.122/2007) (circ.144/2015) (circ.98/2016)

 

Modifiche apportate dal 1° gennaio 2015 con decorrenza benefici dal 1° febbraio 2015

Aumento figurativo di 10 anni di anzianità utile per la pensione, il Tfr ed il Tfs in favore del coniuge e dei figli dell’invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all’evento terroristico (comma 1-ter, dell’art. 3 della legge 206 del 2004, introdotto dal comma 164 della legge n. 190 del 2014). (circ.144/2015)

Il comma 164, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 introduce, all’art. 3 della legge n. 206 del 2004, il comma 1-ter il quale prevede che “I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi”.

Il comma 1 dell’art. 3 della citata legge n. 206 prevede un aumento figurativo di dieci anni utile ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità maturata e la misura della pensione, del Tfr e delle indennità equipollenti (Tfs), a tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice.

Tale beneficio, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (art. 1, commi 794 e 795 della legge n. 296/2006) spetta anche sui trattamenti diretti dei familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli, anche se maggiorenni, ed in mancanza ai genitori.

In sede di applicazione del predetto art. 3, comma 1, è stato precisato che l’attribuzione della maggiorazione compete tanto ai figli esistenti al momento dell’evento terroristico, quanto ai figli nati entro i trecento giorni successivi al verificarsi dell’evento. Per quanto riguarda il coniuge la maggiorazione può essere riconosciuta ai soggetti con i quali vi era un rapporto di connubio al momento dell’evento, ovvero al coniuge divorziato se il divorzio è avvenuto dopo l’evento terroristico. In caso di assenza del coniuge e figli, il beneficio viene concesso ai genitori.

Per effetto di quanto previsto dal comma 164 in esame, il beneficio dell’aumento figurativo di dieci anni di anzianità deve essere riconosciuto, su domanda dell’interessato, al coniuge e ai figli dell'invalido anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico, a condizione che tale beneficio non sia stato già attribuito ai genitori della vittima, tenuto conto dell’ulteriore precisazione contenuta nel comma 164 “Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi”. L’aumento di dieci anni deve essere altresì riconosciuto anche se i nuovi destinatari sono già titolari di un trattamento pensionistico o avevano già ricevuto un trattamento di fine rapporto o di fine servizio.

Nel caso in cui al momento dell’evento terroristico la vittima era coniugata, anche se successivamente è intervenuta sentenza di divorzio, il beneficio in esame non può essere riconosciuto all’eventuale nuovo coniuge e ai relativi figli (vedi precisazioni della circolare 98/2016 riportate qui sotto).

Gli effetti economici decorrono dal 1 febbraio 2015. Per gestioni previdenziali nelle quali è prevista, per il trattamento pensionistico, la decorrenza inframensile, gli effetti economici decorrono dal 2 gennaio 2015.

L’Istituto ha già fornito indicazioni relative all’applicazione delle diposizioni di cui ai commi 1 ed 1-bis del citato art. 3 nella Circolare INPS n. 122/2007, punto 4, nelle Circolari INPDAP n. 30/2007, n. 15/2008 e nelle note operative INPDAP  n. 3/07, n. 41/2009, n. 58/2009.

Sarà onere dell’interessato produrre, in allegato alla domanda relativa all’attribuzione della maggiorazione contributiva, un’autocertificazione  attestante i dati, i requisiti e gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni idonee a qualificare lo status del richiedente.

Si specifica, tuttavia, che a seguito delle disposizioni introdotte dall’art 24, comma 2, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha fatto venir meno il concetto di massima anzianità contributiva valorizzabile (40 anni di contribuzione), l’aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva è riconosciuto ai fini pensionistici nei limiti del perfezionamento del requisito minimo per la pensione anticipata, di cui al comma 10, dell’art. 24, del citato decreto legge.

Ulteriori chiarimenti della circolare 98/2016 

Com’è noto, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (art. 1 commi 163, 164 e 165) ha integrato alcune delle disposizioni contenute nella legge 26 agosto 2004, n. 206.

In particolare, l’articolo 3 della legge n. 206 del 2004 prevede che “A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente”.

Il comma 164 dell’art 1 della legge n. 190 del 2014 ha aggiunto, all’articolo 3 della legge n. 206 del 2004, il comma 1-ter ai sensi del quale “i benefìci previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi”.

Al riguardo con circolare n. 144 del 31.7.2015 sono state fornite le prime indicazioni operative (cfr. Circ. 144, par. 1).

Ad integrazione di quanto già previsto nella detta circolare, si precisa che anche nel caso in cui al momento dell’evento terroristico la vittima era coniugata e successivamente è intervenuta sentenza di divorzio, il beneficio in esame può essere riconosciuto anche all’eventuale nuovo coniuge ed ai figli dell'invalido.

Resta fermo che, ai sensi di quanto dispone l’ultimo periodo dell’articolo 3 comma 1-ter, qualora il beneficio in esame sia stato già riconosciuto ai genitori della vittima, la nuova disposizione, che estende la platea dei destinatari nei termini sopra descritti, non trova comunque applicazione.

Normativa in vigore dal 1° gennaio 2007

L’art. 3, comma 1, della legge in esame, come modificato dall’articolo 1, comma 794, della legge 27 dicembre 2006, n.296 riconosce a coloro che hanno subito un’invalidità permanente della capacità lavorativa di qualunque entità e grado, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione.
Il medesimo aumento figurativo è riconosciuto per effetto dell’articolo 1, comma 795 della citata legge n.296 del 2006 al coniuge e ai figli, anche maggiorenni e, in mancanza, ai genitori delle vittime di atti di terrorismo o di stragi di tale matrice, anche sui loro trattamenti diretti.
Con le modifiche contenute nell’ultima legge finanziaria, pertanto, la maggiorazione dei 10 anni viene riconosciuta alle vittime degli eventi terroristici indipendentemente dal grado di invalidità riportato e non ai soli soggetti che avevano riportato un grado di invalidità inferiore all’80 per cento.
La stessa maggiorazione viene anche estesa al coniuge e ai figli, anche maggiorenni, della vittima, o, in mancanza ai genitori sui loro trattamenti diretti.
Alcuni dei maggiori problemi interpretativi sono stati legati proprio alle modalità di riconoscimento della maggiorazione ai familiari, come sopra individuati, delle vittime degli eventi terroristici.
La “Direttiva” al paragrafo 5 ha chiarito molti degli aspetti controversi.
In particolare, vi è affermato che“non assume alcuna rilevanza la circostanza che i beneficiari, siano essi le vittime o i familiari, svolgano al momento dell’evento un’attività lavorativa. Peraltro, la norma in parola sarà operativa ed il beneficio potrà essere applicato, se e nel momento in cui i destinatari saranno titolari di una posizione contributiva obbligatoria.
E’ inoltre da dire che nell’ipotesi in cui gli aventi diritto al beneficio de quo siano già in pensione al momento dell’evento, a loro favore dovrà essere effettuata la rideterminazione del trattamento di quiescenza in godimento.”
Alla luce dei chiarimenti contenuti nella suddetta “Direttiva” l’aumento figurativo di 10 anni deve essere riconosciuto al coniuge, ai figli, ed in mancanza ai genitori, indipendentemente dallo svolgimento di attività lavorativa al momento dell’evento terroristico.
Nell’attribuzione della maggiorazione in parola, al pari di quanto avviene in altre situazioni assimilabili (ad esempio determinazione del diritto a pensione ai superstiti), deve comunque farsi riferimento allo “status” del beneficiario quando si verifica l’evento tutelato dal legislatore.
La maggiorazione deve essere quindi riconosciuta ai soggetti con i quali vi è un rapporto di connubio al momento dell’evento terroristico e ai figli esistenti a tale momento indipendentemente dalla loro età anagrafica, nonché ai figli nati entro i trecento giorni successivi al verificarsi dell’evento stesso.
La maggiorazione deve, inoltre, essere riconosciuta al coniuge divorziato qualora il divorzio intervenga successivamente all’evento terroristico.
In caso di assenza di un coniuge o di figli al momento dell’evento terroristico, la maggiorazione può essere riconosciuta a favore dei genitori della vittima.
Il riconoscimento agli aventi diritto della maggiore anzianità contributiva, che espleta i propri effetti anche sull’anzianità assicurativa, comporta la retrodatazione dell’inizio dell’assicurazione e non configura un accreditamento di contributi, ma ha effetto solo ai fini del riconoscimento e del calcolo della pensione.
Il beneficio spetta sia ai soggetti ancora in attività, sia a coloro che siano già titolari alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame di un trattamento pensionistico, compresi coloro che erano già pensionati al momento dell’evento terroristico.
La maggiorazione va comunque riconosciuta entro l’anzianità contributiva massima valutabile nel Fondo nel quale è liquidata la prestazione.
Ai soggetti ancora in attività la maggiorazione contributiva va riconosciuta all’atto della liquidazione della pensione e, pertanto, se ne deve prescindere nelle operazioni di ricongiunzione di diverse posizioni assicurative, tenendone conto nel solo fondo destinatario della ricongiunzione.
Nel solo caso in cui l’assicurato presenti la domanda per ottenere la certificazione del diritto ovvero l’incentivo per il posticipo del pensionamento, di cui all’art. 1, comma 12 e seguenti, della legge n.243 del 2004, si dovrà tenere conto della maggiorazione contributiva in esame nella verifica del raggiungimento dei requisiti richiesti per la certificazione e per l'incentivo, secondo quanto illustrato con la circolare n.149 del 2004, relativamente alle altre fattispecie di maggiorazioni contributive presenti nell’ordinamento.

Aumento in caso di calcolo retributivo o misto

L'aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva sulle pensioni calcolate in forma retributiva o mista va ad incrementare l'anzianità contributiva relativa alla quota di pensione con la retribuzione pensionabile più elevata.

Aumento in caso di calcolo contributivo

Il riconoscimento della maggiore anzianità contributiva nei confronti di coloro che liquidano il trattamento pensionistico esclusivamente secondo le regole del sistema contributivo dovrà essere effettuato, in assenza di specifiche disposizioni normative, applicando i criteri stabiliti in via generale dall'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n.155, per la determinazione del valore retributivo da attribuire ai periodi da accreditare figurativamente.
Pertanto, dovrà essere determinata la retribuzione media settimanale dell'anno solare in cui si colloca la decorrenza della pensione, oppure la retribuzione media settimanale dell'anno solare precedente nel caso in cui nell'anno di decorrenza della pensione non risultino retribuzioni; all'anzidetta retribuzione media settimanale deve essere applicata l'aliquota di computo vigente nell'anno di decorrenza della pensione e relativa alla gestione previdenziale ove sono accreditati i contributi del lavoratore. La contribuzione, così determinata, moltiplicata per il numero di settimane di maggiorazione dell'anzianità contributiva da riconoscere a norma della legge n. 206/2004, costituirà il valore contributivo relativo al periodo di maggiorazione di anzianità contributiva in esame. Il valore contributivo così determinato non dovrà essere rivalutato del tasso di crescita del PIL, in quanto collocato nell’anno di decorrenza del trattamento pensionistico.
Il valore contributivo relativo al periodo di maggiorazione, sommato al montante individuale determinato in relazione ai periodi di contribuzione compresi tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, costituisce il montante contributivo complessivo da moltiplicare per il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età dell'interessato. Nel caso di età inferiore a 57 anni, deve essere utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo a tale età.
Per quanto riguarda il trattamento fiscale da applicare alle pensioni liquidate con l’attribuzione della maggiorazione in esame la “Direttiva”, superando la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.108/E del 29 luglio 2005, ha chiarito che è esente l’intera pensione e non solo la quota parte dell’importo riconducibile alla predetta maggiorazione. L’esenzione dei trattamenti sopra indicati decorre dal rateo di pensione di settembre 2004.

Ulteriori chiarimenti

Aumento figurativo dei 10 anni di anzianità contributiva (circ.98/2008)

  1. Se per effetto dell’attribuzione della maggiorazione di 10 anni il pensionato raggiunge l’anzianità contributiva pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la pensione dovrà essere ricalcolata applicando il sistema retributivo, in luogo del sistema di calcolo misto adottato al momento della prima liquidazione della pensione;
  2. nel caso in cui il soggetto faccia valere contribuzione presso le Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi e presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e la pensione venga liquidata in una gestione speciale, la maggiorazione va attribuita nella gestione in cui il beneficiario ha contribuito da ultimo;
  3. si ricorda che nell’ambito della medesima gestione l’attribuzione della maggiorazione deve sempre avvenire sulla quota di pensione con la retribuzione media settimanale più alta;
  4. si precisa altresì che la maggiorazione dei dieci anni deve essere attribuita anche nei casi in cui l’importo a calcolo della pensione integrata al trattamento minimo rimanga inferiore al predetto trattamento minimo dopo la ricostituzione. In questi casi la pensione continuerà ad essere corrisposta nell’importo integrato al trattamento minimo fino al suo superamento per effetto del regime di perequazione previsto dall’articolo 7 della legge n. 206 del 2004 sull’importo a calcolo determinato in base alle norme in materia di benefici di cui alla citata legge n. 206 del 2004.
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