Aumento figurativo di 10 anni di anzianità utile per la pensione, il Tfr ed il Tfs in favore del coniuge e dei figli dell’invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all’evento terroristico (comma 1-ter, dell’art. 3 della legge 206 del 2004, introdotto dal comma 164 della legge n. 190 del 2014). (circ.144/2015)
Il comma 164, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 introduce, all’art. 3 della legge n. 206 del 2004, il comma 1-ter il quale prevede che “I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi”.
Il comma 1 dell’art. 3 della citata legge n. 206 prevede un aumento figurativo di dieci anni utile ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità maturata e la misura della pensione, del Tfr e delle indennità equipollenti (Tfs), a tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice.
Tale beneficio, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (art. 1, commi 794 e 795 della legge n. 296/2006) spetta anche sui trattamenti diretti dei familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli, anche se maggiorenni, ed in mancanza ai genitori.
In sede di applicazione del predetto art. 3, comma 1, è stato precisato che l’attribuzione della maggiorazione compete tanto ai figli esistenti al momento dell’evento terroristico, quanto ai figli nati entro i trecento giorni successivi al verificarsi dell’evento. Per quanto riguarda il coniuge la maggiorazione può essere riconosciuta ai soggetti con i quali vi era un rapporto di connubio al momento dell’evento, ovvero al coniuge divorziato se il divorzio è avvenuto dopo l’evento terroristico. In caso di assenza del coniuge e figli, il beneficio viene concesso ai genitori.
Per effetto di quanto previsto dal comma 164 in esame, il beneficio dell’aumento figurativo di dieci anni di anzianità deve essere riconosciuto, su domanda dell’interessato, al coniuge e ai figli dell'invalido anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico, a condizione che tale beneficio non sia stato già attribuito ai genitori della vittima, tenuto conto dell’ulteriore precisazione contenuta nel comma 164 “Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi”. L’aumento di dieci anni deve essere altresì riconosciuto anche se i nuovi destinatari sono già titolari di un trattamento pensionistico o avevano già ricevuto un trattamento di fine rapporto o di fine servizio.
Nel caso in cui al momento dell’evento terroristico la vittima era coniugata, anche se successivamente è intervenuta sentenza di divorzio, il beneficio in esame non può essere riconosciuto all’eventuale nuovo coniuge e ai relativi figli (vedi precisazioni della circolare 98/2016 riportate qui sotto).
Gli effetti economici decorrono dal 1 febbraio 2015. Per gestioni previdenziali nelle quali è prevista, per il trattamento pensionistico, la decorrenza inframensile, gli effetti economici decorrono dal 2 gennaio 2015.
L’Istituto ha già fornito indicazioni relative all’applicazione delle diposizioni di cui ai commi 1 ed 1-bis del citato art. 3 nella Circolare INPS n. 122/2007, punto 4, nelle Circolari INPDAP n. 30/2007, n. 15/2008 e nelle note operative INPDAP n. 3/07, n. 41/2009, n. 58/2009.
Sarà onere dell’interessato produrre, in allegato alla domanda relativa all’attribuzione della maggiorazione contributiva, un’autocertificazione attestante i dati, i requisiti e gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni idonee a qualificare lo status del richiedente.
Si specifica, tuttavia, che a seguito delle disposizioni introdotte dall’art 24, comma 2, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha fatto venir meno il concetto di massima anzianità contributiva valorizzabile (40 anni di contribuzione), l’aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva è riconosciuto ai fini pensionistici nei limiti del perfezionamento del requisito minimo per la pensione anticipata, di cui al comma 10, dell’art. 24, del citato decreto legge.
Ulteriori chiarimenti della circolare 98/2016
Com’è noto, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (art. 1 commi 163, 164 e 165) ha integrato alcune delle disposizioni contenute nella legge 26 agosto 2004, n. 206.
In particolare, l’articolo 3 della legge n. 206 del 2004 prevede che “A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente”.
Il comma 164 dell’art 1 della legge n. 190 del 2014 ha aggiunto, all’articolo 3 della legge n. 206 del 2004, il comma 1-ter ai sensi del quale “i benefìci previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi”.
Al riguardo con circolare n. 144 del 31.7.2015 sono state fornite le prime indicazioni operative (cfr. Circ. 144, par. 1).
Ad integrazione di quanto già previsto nella detta circolare, si precisa che anche nel caso in cui al momento dell’evento terroristico la vittima era coniugata e successivamente è intervenuta sentenza di divorzio, il beneficio in esame può essere riconosciuto anche all’eventuale nuovo coniuge ed ai figli dell'invalido.
Resta fermo che, ai sensi di quanto dispone l’ultimo periodo dell’articolo 3 comma 1-ter, qualora il beneficio in esame sia stato già riconosciuto ai genitori della vittima, la nuova disposizione, che estende la platea dei destinatari nei termini sopra descritti, non trova comunque applicazione.