Eureka Previdenza

Benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice

Calcolo della retribuzione pensionabile

(circ.98/2008)

Vedi anche "Incremento di pensione e di trattamento di fine rapporto o di fine servizio in favore di soggetti che hanno presentato domanda entro il 30 novembre 2007"

La lettera b) del citato art. 34, comma 3, stabilisce che all'articolo 2, comma 1, le parole da: «si applica» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento»;
Per effetto della disposizione appena citata, nella liquidazione o ricostituzione della pensione dei soggetti individuati all’articolo 1, comma 1 e 1 bis, del provvedimento in oggetto, che subiscono ovvero hanno subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado, nonché nella determinazione dei trattamenti diretti delle vedove e degli orfani, la retribuzione pensionabile, calcolata secondo le regole generali, va incrementata del 7,5 per cento.
La modalità sopra illustrata per la rideterminazione della retribuzione pensionabile deve essere utilizzata anche nella liquidazione delle pensioni a favore dei lavoratori autonomi.
Tale modalità di determinazione della pensione produce i suoi effetti a decorrere dal 1° settembre 2004 in quanto il comma 3-bis dell’articolo 34 in esame ha stabilito che “La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 e' la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206”.
Si precisa, peraltro, che tali disposizioni si applicano:

  1. per le vittime (come individuate dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 206 del 2004) di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice : 1° settembre 2004 (v. anche articolo 34, comma 3-bis, del d.l. n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007;
  2. per i superstiti degli aviatori italiani vittime dell’eccidio di Kindu (Congo): 1° aprile 2006 (v. legge n. 91 del 2006);
  3. per i familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 e per i familiari delle vittime e alle vittime superstiti delle azioni criminose della cosiddetta banda della “Uno Bianca”: 1° gennaio 2007 (v. articolo 1, comma 1270, della legge n. 296 del 2006).
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