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Part-time agevolato per i dipendenti privati prossimi alla pensione di vecchiaia
Cessazione e revoca del beneficio
(circ.90/2016)
La fruizione del beneficio cessa, in ogni caso, al momento della maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia e qualora siano modificati i termini dell’accordo come sopra indicati.
In caso di cessazione anticipata del beneficio relativo al “part-time agevolato” a causa di modifica dei termini dell’accordo stipulato tra datore di lavoro e lavoratore, sarà onere del datore di lavoro comunicare all’Istituto e alla competente Direzione territoriale del lavoro la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato.
Con particolare riguardo agli obblighi di comunicazione nei confronti dell’Istituto, si fa presente che il datore di lavoro dovrà, sempre avvalendosi della piattaforma “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, inoltrare l’istanza di revoca, contenente le informazioni relative alla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato (cfr. fac-simile allegato n. 3, il cui standard potrà essere soggetto a modifiche in funzione dell’evoluzione delle esigenze operative). Gli effetti dell’istanza di revoca decorrono dal primo giorno di paga del mese successivo alla presentazione dell’istanza.
In caso di richiesta di ammissione al beneficio di un lavoratore che abbia già beneficiato di tale agevolazione e per la quale è stata presentata istanza di revoca (ad es. in ragione di una modifica sulla percentuale di part-time), sarà necessario svolgere nuovamente tutti gli adempimenti previsti dalla norma descritti al precedente par. 4.