Eureka Previdenza

Part-time agevolato per i dipendenti privati prossimi alla pensione di vecchiaia

Modifiche soggettive del rapporto di lavoro

(circ.90/2016)

La fruizione del beneficio viene mantenuta in caso di vicende che determinano il trasferimento del lavoratore da un datore di lavoro ad un altro senza soluzioni di continuità.

Pertanto, sia nella ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 c.c. con passaggio del dipendente al cessionario, sia in caso di trasferimento di azienda (da cedente a cessionario), il beneficio, già riconosciuto al lavoratore  viene mantenuto per il periodo residuo non goduto, in quanto nel primo caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario e nel secondo caso, ai sensi dell’art. 2112 c.c.,  il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Di contro, per i casi di cessazione dell’appalto di servizi cui sono adibiti i dipendenti, ancorché la contrattazione collettiva che disciplina tali rapporti preveda una procedura idonea a consentire l’assunzione degli stessi da parte dell’impresa subentrante, la fruizione del benefico cessa venendosi a costituire ex novo un rapporto di lavoro con un diverso soggetto.

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