Valorizzazione della contribuzione figurativa
Con riguardo alla contribuzione figurativa previdenziale, la stima del contributo IVS sarà effettuata, in fase di ammissione al beneficio, assumendo a riferimento, per ciascuna annualità, la retribuzione lorda imponibile dell’anno o sua frazione non percepita in quanto riferita alla prestazione lavorativa non effettuata. Detta retribuzione deve essere comprensiva anche dei ratei relativi alle gratificazioni annuali e periodiche afferenti al periodo di part-time agevolato. Queste ultime competenze retributive (rateo tredicesima e quattordicesima mensilità), infatti, spetterebbero al lavoratore se il medesimo svolgesse attività lavorativa a tempo pieno e, pertanto, incidono nella stima del contributo da accreditare. Sulla retribuzione così determinata sarà applicata l’aliquota contributiva ordinaria prevista dalle norme vigenti che, per la generalità dei lavoratori, è allo stato, fissata nella misura del 33%. Naturalmente, qualora le norme relative all’assicurazione gestita dal fondo di appartenenza del lavoratore (in relazione alla qualifica posseduta dal lavoratore, alla natura dell’attività esercitata, etc.) prevedano una diversa aliquota si dovrà fare riferimento a quella stabilita dalla legge (es. per i lavoratori iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici l’aliquota è fissata nella misura del 32,65%; per i tersicorei e ballerini, coreografi e assistenti coreografi iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo successivamente al 31/12/1995, l’aliquota è pari al 35,70%).
Considerato l’assetto normativo del beneficio di cui si tratta, laddove il datore di lavoro fruisca, in relazione al rapporto di lavoro oggetto dell’istanza di accesso al part-time agevolato, di benefici contributivi/sgravi afferenti al rapporto di lavoro, sarà tenuto a quantificare la contribuzione figurativa applicando alla retribuzione lorda relativa alla prestazione lavorativa non effettuata l’aliquota ordinaria e non quella ridotta (es. esonero contributivo per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato ex art. 1, comma 178 e segg., L. n. 208/2015, etc.). Parimenti, ogniqualvolta sussista un regime contributivo differenziato che caratterizza specifiche fattispecie con una aliquota stabilita in misura fissa dalla legge (es. per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi dell’art. 47, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015), si farà riferimento all’aliquota ordinaria (33,00%) e non a quella speciale.
La quantificazione effettiva del contributo figurativo a carico della finanza pubblica sarà successivamente determinata tenendo conto degli elementi informativi trasmessi nelle dichiarazioni retributive e contributive dal datore di lavoro.