Eureka Previdenza

Part-time agevolato per i dipendenti privati prossimi alla pensione di vecchiaia

Assetto e contenuto del beneficio

(circ.90/2016)

La disciplina dettata dal legislatore prevede che l’accesso al beneficio comporta, per il lavoratore, il riconoscimento della contribuzione figurativa previdenziale commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata e la corresponsione al dipendente di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativamente alla prestazione lavorativa non effettuata.

Part-time agevolato per i dipendenti privati prossimi alla pensione di vecchiaia

Assetto e contenuto del beneficio

(circ.90/2016)

La disciplina dettata dal legislatore prevede che l’accesso al beneficio comporta, per il lavoratore, il riconoscimento della contribuzione figurativa previdenziale commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata e la corresponsione al dipendente di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativamente alla prestazione lavorativa non effettuata.

Valorizzazione della contribuzione figurativa

Valorizzazione della contribuzione figurativa

Con riguardo alla contribuzione figurativa previdenziale, la stima del contributo IVS sarà effettuata, in fase di ammissione al beneficio, assumendo a riferimento, per ciascuna annualità, la retribuzione lorda imponibile dell’anno o sua frazione non percepita in quanto riferita alla prestazione lavorativa non effettuata. Detta retribuzione deve essere comprensiva anche dei ratei relativi alle gratificazioni annuali e periodiche afferenti al periodo di part-time agevolato. Queste ultime competenze retributive (rateo tredicesima e quattordicesima mensilità), infatti, spetterebbero al lavoratore se il medesimo svolgesse attività lavorativa a tempo pieno e, pertanto, incidono nella stima del contributo da accreditare. Sulla retribuzione così determinata sarà applicata l’aliquota contributiva ordinaria prevista dalle norme vigenti che, per la generalità dei lavoratori, è allo stato, fissata nella misura del 33%. Naturalmente, qualora le norme relative all’assicurazione gestita dal fondo di appartenenza del lavoratore (in relazione alla qualifica posseduta dal lavoratore, alla natura dell’attività esercitata, etc.) prevedano una diversa aliquota si dovrà fare riferimento a quella stabilita dalla legge (es. per i lavoratori iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici l’aliquota è fissata nella misura del 32,65%; per i tersicorei e ballerini, coreografi e assistenti coreografi iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo successivamente al 31/12/1995, l’aliquota è pari al 35,70%).

Considerato l’assetto normativo del beneficio di cui si tratta, laddove il datore di lavoro fruisca, in relazione al rapporto di lavoro oggetto dell’istanza di accesso al part-time agevolato, di benefici contributivi/sgravi afferenti al rapporto di lavoro, sarà tenuto a quantificare la contribuzione figurativa applicando alla retribuzione lorda relativa alla prestazione lavorativa non effettuata l’aliquota ordinaria e non quella ridotta (es. esonero contributivo per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato ex art. 1, comma 178 e segg., L. n. 208/2015, etc.). Parimenti, ogniqualvolta sussista un regime contributivo differenziato che caratterizza specifiche fattispecie con una aliquota stabilita in misura fissa dalla legge (es. per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi dell’art. 47, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015), si farà riferimento all’aliquota ordinaria (33,00%) e non a quella speciale.

La quantificazione effettiva del contributo figurativo a carico della finanza pubblica sarà successivamente determinata tenendo conto degli elementi informativi trasmessi nelle dichiarazioni retributive e contributive dal datore di lavoro.

Corresponsione della somma al dipendente

Corresponsione della somma al dipendente

Con riguardo alla corresponsione, al dipendente, di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativamente alla prestazione lavorativa non effettuata, si fa preliminarmente presente che, per espressa previsione di legge, detta somma non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, ivi inclusa quella relativa all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai fini della determinazione dell’importo della somma da corrispondere in busta paga al lavoratore, il datore di lavoro deve tenere conto dell’onere contributivo che avrebbe sostenuto mantenendo il lavoratore in rapporto full-time a regime contributivo “ordinario”. Pertanto, a tal fine, il datore di lavoro determinerà la contribuzione a suo carico in misura piena, applicando l’aliquota IVS ordinaria ancorché egli fruisca di incentivi economici o sgravi contributivi inerenti allo specifico rapporto di lavoro; ovvero determinerà la contribuzione a suo carico in misura ridotta ogniqualvolta sussista un regime contributivo differenziato.

Per quantificare il “bonus” da erogare in busta paga, il datore di lavoro, sulla base di quanto precisato, terrà conto dell’assetto contributivo relativo all’ultimo periodo di paga del rapporto di lavoro full-time. Resta fermo che nel caso in cui si verifichino variazioni relative a detto assetto nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato (ad es. per progressioni di carriera), anche la misura del predetto “bonus” va adeguata.

Durata del beneficio

Durata del beneficio

La durata del beneficio è pari al periodo intercorrente tra la data di accesso al medesimo e la data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia. Pertanto, il beneficio cessa, in ogni caso, al momento della maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia e qualora siano modificati i termini dell’accordo (v. par. 5).

Si rammenta che il presupposto per l’ammissione al beneficio di cui al comma 284, art.1, L. n. 208/2015 è la disponibilità, per ciascuna delle annualità in cui si estende la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato, delle risorse necessarie per il riconoscimento del contributo figurativo. Il legislatore ha, infatti, stabilito il limite massimo delle risorse destinate a finanziare il beneficio nella seguente misura: 60 milioni di euro per l’anno 2016, 120 milioni di euro per l’anno 2017 e 60 milioni di euro per l’anno 2018.

Monitoraggio delle domande di accesso al beneficio

Monitoraggio delle domande di accesso al beneficio

Pertanto, qualora dal monitoraggio delle domande di accesso comunicate dalle imprese e dai relativi oneri corrispondenti al riconoscimento della contribuzione figurativa, risulti superato anche per una sola annualità, la soglia dell’importo stanziato, l’Inps respingerà le istanze per esaurimento delle risorse finanziarie riferite a quello specifico anno.

Con l’ammissione al beneficio l’Istituto provvede ad accantonare le somme relative alla contribuzione figurativa da accreditare per l’intera durata del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato; ciò comporterà la contestuale riduzione dell’ammontare complessivo delle risorse disponibili.

Resta fermo che l’importo dell’onere della contribuzione figurativa sarà effettivamente calcolato sulla base degli elementi informativi trasmessi, tempo per tempo, attraverso le dichiarazioni retributive e contributive periodiche.

Pertanto, posto che il fisiologico incremento dei livelli retributivi dei lavoratori nel corso del periodo di fruizione del beneficio comporta generalmente un aumento dell’importo della contribuzione figurativa fruita rispetto a quanto calcolato in sede di istanza telematica, allo scopo di favorire il rispetto del tetto di spesa fissato dalle richiamate disposizioni di legge, l’Istituto impegna le risorse entro un limite inferiore rispetto a quello di legge, allo stato prudenzialmente fissato in misura pari al 95 per cento dello stanziamento di cui al comma 284 relativo ad ogni singola annualità. Detta misura, alla luce dell’effettivo andamento dell’onere, potrà essere opportunamente adeguata sulla base delle indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Twitter Facebook