Eureka Previdenza

Part-time agevolato per i dipendenti privati prossimi alla pensione di vecchiaia

Requisiti soggettivi

(circ.90/2016)

Il diritto all’accesso al “part-time agevolato”, previo accordo con il proprio datore di lavoro, può essere riconosciuto ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti e al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • 1) sussistenza, al momento della richiesta, della titolarità di un rapporto di lavoro subordinato del settore privato, anche agricolo, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;
  • 2) iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive o esclusive della medesima;
  • 3) maturazione entro il 31 dicembre 2018 del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia da parte dei lavoratori già in possesso, al momento della domanda,  del relativo requisito contributivo.

Part-time agevolato per i dipendenti privati prossimi alla pensione di vecchiaia

Requisiti soggettivi

(circ.90/2016)

Il diritto all’accesso al “part-time agevolato”, previo accordo con il proprio datore di lavoro, può essere riconosciuto ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti e al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • 1) sussistenza, al momento della richiesta, della titolarità di un rapporto di lavoro subordinato del settore privato, anche agricolo, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;
  • 2) iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive o esclusive della medesima;
  • 3) maturazione entro il 31 dicembre 2018 del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia da parte dei lavoratori già in possesso, al momento della domanda,  del relativo requisito contributivo.

1) Sussistenza di rapporto di lavoro subordinato del settore privato, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato

1) Sussistenza di rapporto di lavoro subordinato del settore privato, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.

Sono da considerarsi dipendenti del settore privato, tutti i lavoratori che siano alle dipendenze di datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che questi ultimi rivestano o meno la natura di imprenditore. Pertanto, il beneficio in oggetto è previsto in favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori (sono tali i datori di lavoro privati che non svolgono attività imprenditoriale ex art. 2082 cod. civ., quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc..) e da datori di lavoro imprenditori.

Al riguardo, si ricorda che, sulla base dell’orientamento consolidato adottato dall’Istituto (cfr., da ultimo, circ. n. 17/2015 recante la disciplina attuativa dell’esonero contributivo triennale introdotto dalle legge di stabilità 2015), rientrano in questa categoria i dipendenti di enti pubblici economici, posto che gli EPE, pur essendo dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, svolgono in via principale o esclusiva un’attività economica ex art. 2082 cod. civ., in regime di concorrenza con gli altri imprenditori privati che operano nel medesimo settore e su un piano paritetico con i medesimi.[1]

In proposito, si rammenta che già il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota del 6 ottobre 2004, prot. n. 5767/G/86/256, nell’individuare i “dipendenti del settore privato” destinatari dell’incentivo al posticipo del pensionamento di cui alla legge n. 243/2004 (art. 1, commi da 12 a 17), aveva escluso unicamente i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, il cui rapporto di lavoro è regolato dalle disposizioni del medesimo decreto legislativo, e delle Autorità Amministrative Indipendenti.

Sempre in ordine al requisito in trattazione, si evidenzia che la tipologia contrattuale del “rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato” deve essere compatibile con la sua trasformazione a tempo parziale.

Ne consegue che impediscono l’accesso al beneficio i rapporti di lavoro che prevedano prestazioni lavorative in forme giuridiche diverse da quelle tipizzate nell’ambito del citato comma 284, quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di collaborazione a progetto, il lavoro domestico, il lavoro intermittente, il lavoro a domicilio, etc., mentre potranno rientrare nella disciplina di cui all’articolo 1, comma 284 il contratto di somministrazione ed i rapporti di lavoro agricoli.

2) Iscrizione all’AGO o alle forme sostitutive o esclusive della medesima

2) Iscrizione all’AGO o alle forme sostitutive o esclusive della medesima.

La norma prevede come ulteriore requisito soggettivo che si tratti di lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive (es. F.p.l.s., F.p.s.p, etc.) o esclusive della medesima (gestioni ex Inpdap, etc.).

3) Maturazione entro il 31 dicembre 2018 del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia da parte dei lavoratori già in possesso del relativo requisito contributivo

3) Maturazione entro il 31 dicembre 2018 del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia da parte dei lavoratori già in possesso del relativo requisito contributivo.

I soggetti di cui ai punti sub 1 e sub 2, possono accedere al beneficio del part-time agevolato, ove:

  1. in possesso alla data di presentazione della domanda di verifica del diritto al “part-time agevolato”, del requisito contributivo di cui all’articolo 24, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, per il diritto alla pensione di vecchiaia;
  2. perfezionino, entro il 31 dicembre 2018, il requisito anagrafico di cui all’art. 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2011, per il diritto alla pensione di vecchiaia, adeguato alla speranza di vita di cui all’articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e s.m. (v. circolare n. 63 del 2015).
  3. alla data di presentazione della domanda, nei casi in cui il richiedente non sia in possesso di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, l’importo della pensione calcolato sulla base del coefficiente di trasformazione relativo all’età pensionabile di cui alla precedente lettera b), non sia  inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995.

Non è di per sé causa di esclusione dal beneficio la titolarità o il possesso, alla data di presentazione della domanda di verifica del diritto al “part-time agevolato”, rispettivamente, di un trattamento pensionistico o dei  requisiti per il diritto alla pensione anticipata.

Il perfezionamento del diritto alla pensione anticipata successivamente al riconoscimento del diritto al “part-time-agevolato” non comporta di per sé la decadenza dal beneficio; mentre il conseguimento della pensione anticipata successivamente al riconoscimento del diritto al “part-time agevolato” comporta la decadenza dal predetto beneficio.

Per la verifica del requisito contributivo di cui alla lettera a) del presente punto si fa rinvio a quanto chiarito nelle circolari nn. 36, 35 e 37 del 2012 e n. 16 del 2013, nonché, nel punto 6 della circolare n. 180 del 14 settembre 1996 e nel punto 5 della circolare n. 58 dell’1 aprile 2016.

Ai fini dell'individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione delle quote retributive della pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro in “part-time agevolato”, come previsto dalla norma in oggetto, si applica l’articolo 41, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148, pertanto, non si terrà conto nel calcolo della retribuzione pensionabile delle retribuzioni relative alle settimane di lavoro prestate a tempo parziale, ove ciò comporti un trattamento pensionistico più favorevole.

La decorrenza della pensione di vecchiaia, previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente  e presentazione della relativa domanda,  è stabilita sulla base delle norme vigenti nella gestione a carico della quale è liquidato il relativo trattamento pensionistico.

Da ultimo, si sottolinea che il beneficio presuppone, ai fini del riconoscimento e del suo mantenimento, oltre ai requisiti espressamente previsti dall’art. 1, co. 284, L. n. 208/2015, l’assenza di contribuzione obbligatoria versata per altra attività lavorativa -diversa dal part-time agevolato - con iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria ovvero ai fondi sostitutivi, esclusivi, esonerativi della gestione predetta, comprese le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la gestione separata di cui di cui all’art. 2, comma 26, della legge 335/1995. Ciò a prescindere dalla misura della predetta copertura obbligatoria dovuta per l’attività lavorativa diversa dal part-time agevolato.

Quanto precisato discende dai principi generali in materia, secondo i quali non si fa mai luogo a contribuzione figurativa quando il periodo sia comunque coperto da contribuzione (Cass. civ. Sez. lavoro, 03-07-2004, n. 12218).

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