Home Varie Part-time agevolato per i dipendenti privati prossimi alla pensione di vecchiaia Norme Decreti DE 2016 Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 aprile 2016
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Part-time agevolato per i dipendenti privati prossimi alla pensione di vecchiaia
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Procedimento di ammissione al beneficio
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Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 aprile 2016
Incentivi al passaggio al lavoro part-time in prossimita' del
pensionamento di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1, comma 284, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016). (16A03783)
(GU n.115 del 18-5-2016)
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
che detta una disciplina intesa ad agevolare il passaggio al lavoro a
tempo parziale del personale dipendente del settore privato in
prossimita' del pensionamento di vecchiaia,come modificato dall'art.
2-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;
Visto l'art. 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e successive modificazioni, che ridefinisce i requisiti
anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia;
Visto l'art. 41, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, che, in materia di ammortizzatori sociali in costanza
di rapporto di lavoro, individua la base di calcolo per la
determinazione delle quote retributive pensionistiche per i
lavoratori a tempo parziale che abbiano i requisiti di cui al comma 5
del medesimo art. 41;
Considerato che, ai sensi del citato art. 1, comma 284, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, e' necessario provvedere a stabilire le
modalita' di attuazione di quanto ivi disposto
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di riconoscimento di
quanto previsto dall'art. 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, come modificato dall'art. 2-quater, comma 3, del
decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;
Art. 2
Soggetti destinatari e beneficio
1 I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive ed
esclusive della medesima che hanno in corso un rapporto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato, che maturano entro il 31 dicembre 2018
il requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al
trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'art. 24, comma 6,
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e che hanno maturato i
requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto
trattamento pensionistico di vecchiaia possono, d'accordo con il
datore di lavoro, trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro in misura compresa
tra il 40 per cento ed il 60 per cento con corresponsione mensile, da
parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione
previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro
relativa alla prestazione lavorativa non effettuata e con
riconoscimento della contribuzione figurativa commisurata alla
retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non
effettuata in ragione del contratto di lavoro a tempo parziale
agevolato.
2. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui al comma 1, il
lavoratore e il datore stipulano un contratto di riduzione
dell'orario di lavoro, di seguito denominato "contratto di lavoro a
tempo parziale agevolato", di durata pari al periodo intercorrente
tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione, da
parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla
pensione di vecchiaia, nel quale e' indicata la misura della
riduzione. Il beneficio di cui al comma 1 cessa, in ogni caso, al
momento della maturazione, da parte del lavoratore, del requisito
anagrafico per il conseguimento del diritto alla pensione di
vecchiaia e qualora siano modificati i termini dell'accordo.
3. La contribuzione figurativa di cui al comma 1 e' riconosciuta
nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni
di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro per l'anno 2018.
4. La somma di cui al comma 1, erogata dal datore di lavoro, e'
omnicomprensiva, non concorre alla formazione del reddito da lavoro
dipendente e non e' assoggettata ad alcuna forma di contribuzione
previdenziale, ivi inclusa quella relativa all'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Art. 3
Procedura di ammissione al beneficio
1. Il lavoratore e il datore di lavoro, previa certificazione INPS
del possesso da parte del lavoratore dei requisiti minimi di
contribuzione per il conseguimento del diritto al trattamento
pensionistico di vecchiaia di cui all'art. 24, comma 6, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e della maturazione entro il
31 dicembre 2018 del requisito anagrafico per il conseguimento del
diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, stipulano
un contratto di lavoro a tempo parziale con l'indicazione della
misura della riduzione dell'orario di lavoro compresa tra il 40 per
cento e il 60 per cento, avvalendosi del relativo beneficio fino alla
data di maturazione del diritto al trattamento pensionistico di
vecchiaia.
2. Gli effetti del contratto decorrono dal primo giorno del periodo
di paga mensile successivo a quello di accoglimento, da parte
dell'INPS, dell'istanza di cui al comma 4.
3. Il datore di lavoro trasmette alla Direzione territoriale del
lavoro competente per territorio il contratto di lavoro a tempo
parziale agevolato affinche' la medesima, previo esame delle
previsioni contrattuali, rilasci entro cinque giorni lavorativi
decorrenti dalla ricezione del contratto, il provvedimento di
autorizzazione di accesso al beneficio. Decorso inutilmente il
suddetto termine il provvedimento di autorizzazione si intende
rilasciato.
4. Il datore di lavoro, acquisito il provvedimento di
autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o trascorsi
inutilmente i cinque giorni lavorativi di cui al comma 3, trasmette
istanza telematica all'INPS, contenente il dato identificativo della
certificazione al diritto di cui al comma 1 nonche' le informazioni
relative al contratto di lavoro e le informazioni necessarie ad
operare la stima dell'onere del beneficio di cui all'art. 2, comma 3.
5. Entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione
dell'istanza telematica di cui al comma 4 l'INPS ne comunica
l'accoglimento o il rigetto. L'accoglimento dell'istanza presuppone
la sussistenza dei requisiti del lavoratore e la disponibilita', per
ciascuna delle annualita' in cui si estende la durata del rapporto di
lavoro a tempo parziale agevolato, delle risorse finanziarie di cui
all'art. 2, comma 3, del presente decreto. Qualora dal monitoraggio
delle domande di accesso comunicate dalle imprese e dai relativi
oneri corrispondenti al riconoscimento della contribuzione figurativa
di cui all'art. 2, comma 3, valutati anche in via prospettica,
risulti superato, anche per una sola annualita', il limite delle
risorse, l'INPS respinge le domande di accesso al beneficio per
esaurimento delle risorse finanziarie riferite a quello specifico
anno.
6. L'accoglimento delle singole istanze determina che l'importo
stimato della contribuzione figurativa di cui all'art. 2, comma 3,
del presente decreto, va a ridurre l'ammontare delle risorse
disponibili. La contribuzione figurativa e' accreditata dal primo
giorno del mese successivo al perfezionamento del procedimento di cui
al presente articolo.
7. Il datore di lavoro comunica all'INPS e alla Direzione
territoriale del lavoro la cessazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale agevolato.
8. L'INPS provvede alle attivita' previste dal presente decreto con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
9. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si applicano
le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 aprile 2016
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1823