Eureka Previdenza

Totalizzazione

Normativa in vigore fino al 31 dicembre 2005

Pensione di vecchiaia

(circ.23/2004)

I requisiti prescritti sono:

  1. perfezionamento del requisito dell’età anagrafica secondo gli ordinamenti di tutte le forme pensionistiche nelle quali il lavoratore è stato iscritto, attestato, a pena di inammissibilità, con dichiarazione prodotta dall’interessato contestualmente alla domanda, ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In sostanza deve risultare perfezionato il requisito dell’età anagrafica più elevato stabilito nelle gestioni cui l’interessato sia stato iscritto.
  2. sussistenza, per effetto della sommatoria delle anzianità di iscrizione e di contribuzione possedute nelle predette forme pensionistiche, dei requisiti di anzianità di iscrizione e di contribuzione minima prevista dagli ordinamenti di tutte le gestioni interessate per il diritto alla pensione di vecchiaia;
  3. sussistenza degli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti previdenziali (ad esempio, cessazione del rapporto di lavoro dipendente).

 

Il diritto alla totalizzazione si intende perfezionato quando la gestione presso cui è stata presentata la domanda, acquisita la conferma dalle altre gestioni interessate, della sussistenza dei requisiti per il diritto a pensione anche in riferimento alla non coincidenza dei periodi di iscrizione, definisce il procedimento, che va concluso entro trenta giorni.

Totalizzazione

Normativa in vigore fino al 31 dicembre 2005

Pensione di vecchiaia

(circ.23/2004)

I requisiti prescritti sono:

  1. perfezionamento del requisito dell’età anagrafica secondo gli ordinamenti di tutte le forme pensionistiche nelle quali il lavoratore è stato iscritto, attestato, a pena di inammissibilità, con dichiarazione prodotta dall’interessato contestualmente alla domanda, ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In sostanza deve risultare perfezionato il requisito dell’età anagrafica più elevato stabilito nelle gestioni cui l’interessato sia stato iscritto.
  2. sussistenza, per effetto della sommatoria delle anzianità di iscrizione e di contribuzione possedute nelle predette forme pensionistiche, dei requisiti di anzianità di iscrizione e di contribuzione minima prevista dagli ordinamenti di tutte le gestioni interessate per il diritto alla pensione di vecchiaia;
  3. sussistenza degli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti previdenziali (ad esempio, cessazione del rapporto di lavoro dipendente).

 

Il diritto alla totalizzazione si intende perfezionato quando la gestione presso cui è stata presentata la domanda, acquisita la conferma dalle altre gestioni interessate, della sussistenza dei requisiti per il diritto a pensione anche in riferimento alla non coincidenza dei periodi di iscrizione, definisce il procedimento, che va concluso entro trenta giorni.

Decorrenza

Decorrenza

La pensione di vecchiaia da totalizzazione non può decorrere anteriormente al 1° febbraio 2001, primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore dell’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e comunque non anteriormente al mese successivo a quello di domanda.

Requisiti per il diritto degli iscritti al Fondo Volo e Marittimi

Requisiti per il diritto degli iscritti al Fondo Volo

A tale proposito si ricorda che, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, gli iscritti al Fondo volo conseguono il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia al raggiungimento dei seguenti requisiti:

  1. un requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio;
  2. un requisito contributivo e assicurativo pari a quello richiesto nel regime generale obbligatorio, semprechè il lavoratore possa far valere almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria al Fondo.

Lavoratori marittimi

Si ricorda, inoltre, che l’articolo 31 della legge 26 luglio 1984, n. 413 stabilisce che i lavoratori marittimi possono ottenere la pensione di vecchiaia, al compimento del cinquantacinquesimo anno di età, purchè facciano valere millequaranta settimane di contribuzione – esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione – accreditata ai sensi della presente legge nonché della normativa preesistente, di cui almeno cinquecentoventi settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.

La particolare condizione di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria al Fondo volo e quella di 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo deve essere integralmente soddisfatta per poter dar luogo alla totalizzazione dei periodi utili a pensione di vecchiaia.

Inammissibilità della domanda

Inammissibilità della domanda

La domanda di pensione di vecchiaia da totalizzazione presentata da soggetto che non abbia compiuto la più elevata età di pensionamento richiesta nei Fondi gestiti dall’INPS cui sia iscritto è dichiarata inammissibile.

In tal caso la domanda non determina l’avvio del procedimento di cui al precedente punto.

Domanda presentata all’Inps

Domanda presentata all’Inps

La domanda di totalizzazione ai fini del diritto a pensione di vecchiaia deve essere presentata all’I.N.P.S., quando ricorra la condizione di cui al punto 4), e cioè quando l’Inps sia l’Ente di ultima iscrizione. La domanda determina l’avvio del procedimento per il riconoscimento della prestazione.

A tal fine l’Istituto acquisisce da ogni singola gestione presso cui risultino periodi di iscrizione la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della pensione di vecchiaia.

Domanda da presentare ad altro Ente

Domanda da presentare ad altro Ente (articolo 4).

Nei casi in cui la domanda di pensione di vecchiaia da totalizzazione deve essere presentata ad altra gestione, l’Istituto, su richiesta dell’altra gestione, trasmette la documentazione attestante i periodi assicurativi e contributivi presso le proprie gestioni, per l’accertamento della sussistenza o meno dei requisiti, con l’evidenziazione di eventuali coincidenze temporali di iscrizione.

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