Eureka Previdenza

Decreto 57 del 7 febbraio 2003

Regolamento recante modalita' di attuazione dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente la totalizzazione dei periodi assicurativi.

Vigente al: 29-1-2014

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e

successive modificazioni, e l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto l'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge

finanziaria 2001), che detta criteri per la "totalizzazione dei periodi assicurativi", ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilita' da parte dei lavoratori iscritti in due o piu' delle forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonche' delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, senza aver perfezionato in alcuna di esse i requisiti di assicurazione e contribuzione minimi richiesti dai rispettivi ordinamenti per il riconoscimento del diritto a pensione, e demanda ad uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (ora Ministro del lavoro e delle politiche sociali), di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze), di stabilire le modalita' di attuazione della relativa disciplina, sentiti gli enti gestori della previdenza dei liberi professionisti di cui ai predetti decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del

febbraio/marzo 1999, che dichiara l'illegittimita' costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali e', o e' stato, iscritto, una alternativa alla ricongiunzione onerosa, e demanda ad un intervento legislativo l'individuazione delle modalita' di attuazione del principio della totalizzazione, cui e' insito il carattere della gratuita';

Ritenuto che il richiamato articolo 71 debba trovare applicazione

in funzione integrativa sia dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 - che, ai commi 1, 2, 3 e 4, introduce il principio generale del cumulo dei periodi assicurativi per i lavoratori soggetti esclusivamente al sistema contributivo ed, al comma 5, demanda all'autonomia gestionale degli enti privatizzati, gestori delle forme di previdenza obbligatoria a favore dei liberi professionisti, il riconoscimento del computo dei periodi contributivi posseduti presso altre forme di previdenza obbligatoria, per il conseguimento del diritto a pensione - sia delle discipline settoriali vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi;

Sentiti, in data 30 marzo 2001, gli enti gestori della previdenza

dei liberi professionisti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, 10 febbraio 1996, n. 103;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza

della sezione consultiva degli atti normativi del 19 novembre 2001;

Ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dal Consiglio di

Stato con il predetto parere;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio, eseguita con

atto n. 85995/16/318/13 del 5 aprile 2002;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Ai soggetti iscritti a due o piu' forme di assicurazione

obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, nonche' alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano maturato, in alcuna delle predette forme, il diritto a pensione, e' data facolta' di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento del requisito dell'iscrizione e della contribuzione, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le medesime forme e non sufficienti, separatamente considerati, per la liquidazione di pensione autonoma, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e del trattamento pensionistico per inabilita', a condizione che almeno una quota del trattamento sia liquidabile col sistema retributivo.

2. La facolta' di totalizzazione, di cui al comma 1, opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorche' questi ultimi siano deceduti prima del compimento dell'eta' pensionabile.

3. La totalizzazione e' ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto, preclude il diritto all'esercizio della facolta' di totalizzazione.

4. Restano ferme le disposizioni speciali vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi.

Art. 2.

Totalizzazione di periodi assicurativi

1. Le quote di pensione relative alle posizioni assicurative

costituite nelle singole gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia presso le gestioni medesime e in proporzione alle singole anzianita' contributive, sono poste a carico delle gestioni interessate e sono reversibili ai superstiti con le modalita' e nei limiti previsti da ogni singola gestione.

2. I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono, ai

fini della totalizzazione, nell'unita' temporale prevista da ciascuna gestione, sulla base dei seguenti parametri:

a) sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;

b) ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa;

c) settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;

d) trecentododici giorni equivalgono ad un anno e viceversa.

Art. 3.

Esercizio del diritto

l. La totalizzazione dei periodi assicurativi e' conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all'ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo e', ovvero e' stato, iscritto.

2. La domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi, presentata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ove accolta, preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici da totalizzazione di cui al presente decreto.

3. Per i casi di esercizio della facolta' di ricongiunzione da parte del lavoratore, titolare di piu' periodi assicurativi che consentono l'accesso alla totalizzazione, la cui domanda sia stata presentata anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, ed il cui procedimento non sia stato ancora concluso, a seguito del pagamento integrale delle rate, e' consentito, su richiesta dell'interessato, il recesso e la restituzione degli importi eventualmente versati, a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.

Art. 4.

Pensione di vecchiaia

1. Il diritto alla pensione di vecchiaia e' riconosciuto dall'ente

presso il quale e' inoltrata la domanda e al termine del relativo procedimento, quando:

a) e' perfezionato il relativo requisito dell'eta' anagrafica

secondo gli ordinamenti di tutte le forme pensionistiche nelle quali il lavoratore e' stato iscritto, attestato, a pena di inammissibilita', con dichiarazione prodotta dall'interessato contestualmente alla domanda, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) sussistono, per effetto della sommatoria delle anzianita' di

iscrizione e di contribuzione possedute nelle predette forme pensionistiche, i requisiti di anzianita' di iscrizione e di contribuzione minima prevista dagli ordinamenti di tutte le gestioni interessate;

c) sussistono gli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai

singoli ordinamenti previdenziali.

2. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonche' di

quelli di cui al successivo articolo 5, dovra' comunque essere confermata, come condizione di procedibilita' della domanda, da ogni singola gestione presso cui risultino periodi di iscrizione.

3. Il diritto alla totalizzazione si intende perfezionato quando la

gestione presso cui e' stata presentata la domanda, acquisita la documentazione di cui al comma 2 e verificata la sussistenza dei requisiti, anche in riferimento alla non coincidenza dei periodi di iscrizione, definisce il procedimento, che va concluso entro trenta giorni.

Art. 5

Pensione di inabilita'

1. Il diritto alla pensione di inabilita' assoluta e permanente e'

conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore e' iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni di cui all'articolo 1, purche' tra i periodi stessi non vi siano interruzioni superiori a ventiquattro mesi.

Art. 6.

Modalita' di liquidazione

1. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria

competenza, determinano il trattamento pro-quota secondo le regole del proprio ordinamento, vigente al momento della presentazione della domanda.

2. Per le pensioni o quote di esse da liquidare con il sistema

retributivo, ciascuna gestione, per determinare la quota di pensione di propria pertinenza:

a) stabilisce l'importo teorico della pensione cui l'iscritto

avrebbe diritto se i periodi di assicurazione e di contribuzione, totalizzati per effetto del cumulo di cui all'articolo 1, comma 1, fossero stati compiuti in base al proprio ordinamento e applica ad esso il coefficiente di parametrazione dato dal rapporto tra l'anzianita' di propria competenza, posseduta dall'iscritto, e quella risultante in base al predetto cumulo;

b) qualora i periodi assicurativi e contributivi complessivamente

considerati superino il limite massimo di anzianita' attribuibile secondo l'ordinamento della gestione cui afferisce l'ultimo periodo di assicurazione, prende in considerazione tale limite massimo e decurta le anzianita' eccedenti.

3. Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni

sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge o dei singoli ordinamenti e sono rapportati alle singole quote secondo il meccanismo di cui al comma 2, lettera a), con onere a carico delle gestioni interessate.

4. Per la liquidazione della pensione di inabilita' si tiene conto

delle anzianita' contributive acquisite dal lavoratore nelle diverse gestioni e ad esse e' imputato l'importo delle rispettive quote, ragguagliato all'anzianita' contributiva nelle stesse effettivamente posseduta ed incrementata, secondo il criterio della proporzione, della maggiorazione convenzionale eventualmente attribuita in base all'ordinamento della gestione che liquida la pensione di inabilita'.

5. Gli enti privatizzati di cui ai decreti legislativi 30 giugno

1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta e sulla base di valutazioni di compatibilita' finanziaria proprie delle singole gestioni, fermo restando il diritto alla totalizzazione come regolato dalle presenti disposizioni, possono adottare, con delibera soggetta ad approvazione ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ogni utile provvedimento inteso a conciliare l'impatto economico conseguente alla presente disciplina, con l'esigenza di salvaguardare gli equilibri finanziari della gestione.

Art. 7.

Integrazione al trattamento minimo

1. La gestione che risulta interessata all'erogazione della quota

di maggiore importo calcolata secondo il sistema retributivo o misto, e' tenuta a farsi carico dell'integrazione al trattamento minimo prevista dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria e determinata con riferimento all'importo complessivo delle quote liquidate dalle singole gestioni.

Art. 8.

Pagamento dei trattamenti

1. Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni e'

posto a carico della gestione cui e' imputata la quota di importo maggiore, sulla base di rapporti tra gli enti interessati, anche con esplicito riferimento alla verifica della non coincidenza dei periodi di iscrizione ai fini del possesso dei requisiti.

2. Ciascuna gestione e' responsabile della liquidazione della

propria quota e deve corrispondere il relativo importo alla gestione erogatrice, con valuta anteriore alla data di pagamento. La ritardata o omessa corresponsione alla stessa delle singole quote non comporta il ritardato o mancato pagamento delle quote medesime da parte della gestione erogatrice, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti delle altre gestioni per le rispettive quote dovute.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E 'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 febbraio 2003

Il Ministro del lavoro

e delle politiche sociali

Maroni

Il Ministro dell'economia

e delle finanze

Tremonti


Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2003

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 229

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