Eureka Previdenza

Totalizzazione

Chi può totalizzare 

(circ.23/2004)

I soggetti iscritti a due o più forme (articolo 1, commi 1 e 2 del decreto n. 57) di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano maturato, in alcuna delle predette forme, il diritto a pensione, hanno facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento del requisito dell’iscrizione e della contribuzione, i periodi assicurativi posseduti presso le medesime forme e non sufficienti, separatamente considerati, per la liquidazione di pensione autonoma, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e del trattamento pensionistico per inabilità, a condizione che almeno una quota del trattamento sia liquidabile col sistema retributivo.

Come precisato dal Ministero del Lavoro con la citata nota del 9 gennaio 2004, le disposizioni in argomento sono operanti nei confronti sia dei lavoratori iscritti alla gestione separata introdotta dall’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, sia degli iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
A norma dell’articolo 71, primo comma ultimo periodo della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell’articolo 1, comma 2 del decreto n. 57 la facoltà di totalizzazione opera anche a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché questi ultimi siano deceduti prima del compimento dell’età pensionabile.
Restano ferme le disposizioni speciali vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi (articolo 1, comma 4 d.m.). La totalizzazione era inapplicabile per i periodi assicurativi posseduti nel soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali. L'articolo 2 del DPR 157 del 28 ottobre 2013 al comma 2 , ha disposto l’inserimento  degli iscritti al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali tra i soggetti che possono esercitare la facoltà di cumulo dei periodi contributivi, per il conseguimento di prestazioni pensionistiche da liquidare in regime di totalizzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2006, e successive modificazioni (circolare 86/2014).
A tal riguardo si ricorda che i titolari di posizione contributiva in più gestioni assicurative dei lavoratori autonomi e nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, possono cumulare tutte le diverse contribuzioni ai fini del diritto alla pensione, da liquidare nella gestione dei lavoratori autonomi nella quale l’interessato ha contribuito da ultimo. (Legge 22 luglio 1966, n. 613 articolo 20). Per quanto riguarda la misura della pensione, in tali casi trova applicazione l’articolo 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Per i titolari di posizione assicurativa Inps ed Enpals trovano applicazione i criteri di cui alla circolare n. 713 Prs. – n. 4871 C. e V. – n. 7870 O. – n. 54 I.B. del 16 aprile 1974 avente ad oggetto “Convenzione INPS – ENPALS per l’attuazione del D.P.R. del 31 dicembre 1971, n. 1420”. A tal riguardo si evidenzia che i contributi versati ed accreditati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non sono cumulabili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione nell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
Per quanto concerne i titolari di posizione assicurativa presso l’Inps e l’Inpgi trovano applicazione le disposizioni della circolare n. 705 Prs. Del 14 marzo 1972, connessi all’applicazione dell’articolo 3 della legge 9 novembre 1955, n. 1122. La disposizione in parola ha lo scopo di far conseguire il diritto alla pensione, mediante il cumulo dei periodi di assicurazione generale obbligatoria con quelli di iscrizione allo speciale trattamento di previdenza, a coloro che, con i soli contributi versati all’una o all’altra delle due forme assicurative, non possano maturare i requisiti per la prestazione autonoma a carico dell’uno o dell’altro trattamento.

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