Eureka Previdenza

La pensione ai superstiti

Requisiti soggettivi - Coniuge

(circ.185/2015) (circ.19/2022)

Il diritto a pensione per il coniuge superstite è automatico. Nessuna condizione soggettiva è richiesta per il conseguimento del diritto a pensione da parte del coniuge dell’assicurato o del pensionato deceduto. Dal 1977, con l’entrata in vigore della legge 903 del 9 dicembre 1977 che ha eliminato le disparità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, è stato stabilito che anche al coniuge uomo deve essere riconosciuto il diritto alla pensione ai superstiti, indipendentemente dal fatto che sia invalido o meno. La sentenza n.6 del 25-30.01.1980 della Corte Costituzionale, inoltre, ha riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità anche al superstite uomo non invalido, la cui moglie fosse deceduta prima della data di entrata in vigore della legge n. 903/1977. La sentenza della Corte Costituzionale 189 del 12.4 – 02.05.1991 (Circ. 243 del 11.10.1991) ha riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità in favore del coniuge superstite anche quando il lavoratore pensionato abbia contratto matrimonio dopo il compimento del 72° anno di età e il matrimonio abbia avuto durata inferiore a due anni.

Nel caso in cui il coniuge superstite si risposi perde il diritto alla pensione di reversibilità o indiretta (spetta la liquidazione della doppia annualità).

La pensione ai superstiti

Requisiti soggettivi - Coniuge

(circ.185/2015) (circ.19/2022)

Il diritto a pensione per il coniuge superstite è automatico. Nessuna condizione soggettiva è richiesta per il conseguimento del diritto a pensione da parte del coniuge dell’assicurato o del pensionato deceduto. Dal 1977, con l’entrata in vigore della legge 903 del 9 dicembre 1977 che ha eliminato le disparità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, è stato stabilito che anche al coniuge uomo deve essere riconosciuto il diritto alla pensione ai superstiti, indipendentemente dal fatto che sia invalido o meno. La sentenza n.6 del 25-30.01.1980 della Corte Costituzionale, inoltre, ha riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità anche al superstite uomo non invalido, la cui moglie fosse deceduta prima della data di entrata in vigore della legge n. 903/1977. La sentenza della Corte Costituzionale 189 del 12.4 – 02.05.1991 (Circ. 243 del 11.10.1991) ha riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità in favore del coniuge superstite anche quando il lavoratore pensionato abbia contratto matrimonio dopo il compimento del 72° anno di età e il matrimonio abbia avuto durata inferiore a due anni.

Nel caso in cui il coniuge superstite si risposi perde il diritto alla pensione di reversibilità o indiretta (spetta la liquidazione della doppia annualità).

Coniuge con differenza di età superiore a 20 anni con matrimonio contratto dopo il 70° anno di età del dante causa

LA NORMA E' STATA DICHIARATA INCOSTITUZIONALE (circ.178/2016)

Con la sentenza n. 174 del 15 giugno 2016, pubblicata il 20 luglio 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ articolo 18, comma 5, del decreto legge n.98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011 secondo il quale “Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall'articolo 1, comma 41, della predetta legge n. 335 del 1995”.

Con la predetta sentenza la Corte ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale della norma in argomento in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione.

La suprema Corte ha rilevato che ogni limitazione del diritto alla pensione di reversibilità deve rispettare i principi di uguaglianza, ragionevolezza, nonché il principio di solidarietà che è alla base del trattamento pensionistico in esame.

Per effetto della sentenza n. 174 del 2016, l’articolo 18, comma 5, del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge del 15 luglio 2011, n. 111, cessa di trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione senza travolgere le situazioni giuridiche divenute irrevocabili.

Domande di pensione ai superstiti giacenti e di nuova presentazione.

Le domande di pensione presentate dai coniugi superstiti non ancora definite, nonché, quelle di nuova presentazione devono essere esaminate in base ai criteri dettati dall’articolo 22, comma 2, della legge 21 luglio 1965.

Pertanto, la quota di pensione di reversibilità o indiretta spettante al solo coniuge superstite è pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato, senza la riduzione di cui al citato articolo 18, comma 5, del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge del 15 luglio 2011, n. 111.

Pensioni ai superstiti liquidate prima della sentenza n. 174 del 2016.

I trattamenti pensionistici ai superstiti già liquidati secondo i criteri dettati dall’articolo 18, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge del 15 luglio 2011, n. 111 sono ricostituiti d’ufficio dal primo giorno del mese successivo alla morte del dante causa.

I relativi ratei arretrati sono erogati dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa, salvo che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. In tal caso, i ratei arretrati sono erogati dal primo giorno del mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza.

I ricorsi amministrativi pendenti in materia devono essere riesaminati sulla base dei criteri innanzi esposti.

Del pari devono essere definite le controversie giudiziarie in corso per le quali sarà chiesta la cessazione della materia del contendere.

Pensioni ai superstiti eliminate.

I trattamenti pensionistici ai superstiti liquidati secondo i criteri dettati articolo 18, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge del 15 luglio 2011, n. 111 che risultino eliminati sono rideterminati a domanda degli aventi diritto nei limiti della prescrizione.

Disposizioni procedurali

Le procedure di calcolo sono state aggiornate coerentemente con le indicazioni sopra fornite.

Pertanto, in fase di prima liquidazione, la riduzione non verrà più applicata.

Per le pensioni per le quali la riduzione è operante, la procedura di ricostituzione provvede a ripristinare l’importo lordo spettante in misura intera.

Le posizioni interessate vengono comunque ricostituite a livello centrale.

Coniuge con differenza di età superiore a 20 anni con matrimonio contratto dopo il 70° anno di età del dante causa (circ.84/2012)

L'articolo 18, comma 5, del decreto legge n.98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011 dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la riduzione sulle pensioni ai superstiti dell’aliquota percentuale della pensione indiretta e/o di reversibilità a favore del coniuge superstite dell’assicurato o pensionato deceduto iscritto nell’ambito del regime generale dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata ex articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

La riduzione opera nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni.

Detta riduzione è del 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero 10. In caso di frazione di anno la riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata (v. allegato 3).

La norma prevede che la decurtazione della pensione ai superstiti non opera qualora vi siano figli minori, studenti o inabili.

Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall’articolo 1, comma 41 della legge n. 335 del 1995.

Per quanto concerne le  pensioni da liquidare in regime di totalizzazione e in regime di cumulo di periodi assicurativi,  allo stato attuale, dovranno essere liquidate in via provvisoria. Al riguardo si  fa riserva di comunicazioni.

Campo di applicazione

La disposizione in esame opera per i decessi intervenuti a decorrere dal 1° dicembre 2011.

Preliminarmente, si rammenta che la quota di reversibilità e/o indiretta spettante al coniuge superstite è pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato (articolo 22, comma 2, della legge 21 luglio 1965, v. allegato 2).

Pertanto, le Direzioni territoriali in sede di esame di domande di pensione ai superstiti indirette o di reversibilità,  per i decessi intervenuti a decorrere dal mese di dicembre 2011, presentate  da coniugi superstiti avranno cura di verificare, al fine di valutare se il coniuge superstite ha diritto all’aliquota di spettanza pari al 60%, che:

  • il dante causa non abbia contratto il matrimonio in età superiore a 70   anni;
  • tra i coniugi  non intercorra una differenza di età anagrafica superiore a 20   anni;
  • il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo non  inferiore ai dieci anni.

Qualora  il matrimonio sia stato contratto per un periodo inferiore a 10 anni, in base all’articolo 18, comma 5, del decreto legge n.98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011, la quota del 60%  spettante al coniuge superstite, rispetto alla disciplina generale, dovrà essere ridotta del 10% in ragione di ogni anno mancante a 10 anni. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata.

Si precisa che il diritto alla pensione ai superstiti non viene meno anche se detto trattamento è erogato in forma ridotta

Destinatari

Destinatari della normativa richiamata sono il coniuge, il coniuge separato legalmente o divorziato, titolare dell’assegno di cui all’art. 5 della legge 898/1979, superstiti, di assicurato o pensionato deceduto a decorrere dal dicembre 2011.

 

Coniuge superstite separato

Coniuge superstite separato

La pensione spetta anche al coniuge separato. Se però, la separazione è a lui/lei "addebitabile", avrà diritto alla pensione solo nel caso in cui il Tribunale abbia stabilito il diritto agli alimenti a carico del coniuge deceduto. Sentenza Corte Costituzionale 286 del 08.07.1987 -- Circ. 246 AGO del 22.10.1987 -- Circ. 277 del 28.12.1989.

(circ.19/2022)

L’articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, riconosce il diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge superstite. La predetta disposizione normativa non richiede, quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità o indiretta in favore del coniuge superstite, la vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, ma unicamente l'esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato.

Come precisato con la circ.185/2015, anche il coniuge separato ha diritto alla pensione ai superstiti. Nel caso di addebito della separazione, lo stesso ha diritto al trattamento in argomento solo se titolare di assegno alimentare. Detta indicazione, nel recepire il contenuto della sentenza n. 450 del 1989 della Corte Costituzionale, subordina, pertanto, il riconoscimento della pensione ai superstiti in favore del coniuge separato, per colpa o con addebito della separazione con sentenza passata in giudicato, alla sussistenza del diritto agli alimenti a carico del coniuge deceduto.

In merito, è stato tuttavia riscontrato che la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, nel richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 1987, afferma il principio secondo cui non sussiste alcuna differenza di trattamento per il coniuge separato in ragione del titolo della separazione.

Pertanto, nel caso di separazione, con o senza addebito, trova applicazione l’articolo 22 della legge n. 903 del 1965 che, con riferimento al coniuge superstite, non richiede, quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità o indiretta, la vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, ma unicamente l'esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato.

Secondo tale consolidato orientamento, il coniuge separato con addebito e senza assegno alimentare ha, pertanto, diritto alla pensione ai superstiti in qualità di coniuge superstite (cfr. Cass. n. 2606 del 2018 e n. 7464 del 2019).

Con la presente circolare, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si recepisce il menzionato orientamento costante della giurisprudenza della Corte di Cassazione e si forniscono istruzioni in ordine alla gestione delle domande già presentate o respinte, nonché in merito alla ricostituzione o alla revoca delle pensioni già liquidate ad altre categorie di superstiti.

Pertanto, devono intendersi superate le indicazioni di cui al paragrafo 2.1 della circolare n. 185 del 2015, ove incompatibili con la presente circolare.

Destinatari

Il coniuge separato - anche se con addebito o per colpa senza diritto agli alimenti - è equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite, in favore del quale opera la presunzione della vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, e pertanto ha diritto alla pensione ai superstiti.

Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge superstite si rinvia alla circolare n. 185 del 2015, paragrafo 2.1, ad eccezione di quanto specificato per il coniuge separato per colpa o con addebito della separazione con sentenza passata in giudicato.

Definizione delle domande

Le domande di pensione ai superstiti presentate a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, nonché quelle pendenti alla predetta data, devono essere definite in base ai criteri di cui alla presente circolare.

Devono essere altresì riesaminate, su richiesta degli interessati, le domande respinte, sempreché non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

Nei casi di riesame trovano applicazione le disposizioni previste in materia di decadenza e di prescrizione.

Ricostituzione o revoca delle pensioni già liquidate ad altre categorie di superstiti

Nelle ipotesi in cui la pensione ai superstiti sia stata liquidata in favore di un’altra categoria di superstiti il cui diritto risulti concorrente (ad esempio i figli) ovvero incompatibile (ad esempio, fratelli, sorelle, genitori) con quello del coniuge superstite separato, il riconoscimento del diritto alla pensione in favore di quest’ultimo comporta la ricostituzione o la revoca della pensione già liquidata, con effetto dalla decorrenza originaria.

In tali casi non si procederà al recupero delle somme corrisposte, in applicazione dei criteri generali in materia di indebiti previsti dalla determinazione presidenziale n. 123 del 26 luglio 2017 richiamati dalla circolare n. 47 del 2018.

Gestione dei ricorsi giudiziari e amministrativi

Nelle ipotesi di giudizi in corso, in primo grado o in appello, aventi ad oggetto la materia in esame, le Strutture territoriali dovranno accogliere e liquidare le relative istanze di parte nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della domanda iniziale.

Con riguardo ai ricorsi amministrativi pendenti sulla materia in oggetto e per i quali è in corso l’istruttoria, le Strutture territoriali dovranno verificare, alla luce delle indicazioni fornite al precedente paragrafo 3, se sia possibile modificare il provvedimento di diniego impugnato. In tal caso provvederanno alla liquidazione in autotutela del trattamento pensionistico ai superstiti e definiranno il ricorso in via amministrativa per cessata materia del contendere, qualora il provvedimento adottato risulti pienamente satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso.

I ricorsi, che risultano già inoltrati al competente Comitato e non ancora inseriti nel rispettivo ordine del giorno, saranno restituiti alle Strutture territoriali al fine di consentire le verifiche di cui al capoverso precedente.

Con riguardo, infine, ai ricorsi già inseriti nell’ordine del giorno del competente Comitato, le Strutture territoriali dovranno comunicare se sia stato emesso o meno in autotutela un provvedimento di liquidazione del trattamento ai superstiti, in modo che il Comitato possa prendere atto dell’eventuale cessazione della materia del contendere.

Nel caso in cui il coniuge superstite si risposi perde il diritto alla pensione di reversibilità o indiretta (spetta la liquidazione della doppia annualità).

Solo coniuge divorziato superstite

Solo coniuge divorziato superstite (circolare 132/2001)

Nel caso in cui il defunto non si sia risposato, il divorziato ha diritto alla pensione in presenza delle seguenti condizioni:

  • deve essere titolare di assegno di divorzio di cui all’art, 5 della legge 898/1970;
  • non deve essersi risposato; il passaggio a nuove nozze esclude il coniuge divorziato dal diritto alla pensione ai superstiti anche se alla data del decesso dell’assicurato o del pensionato il nuovo matrimonio risulti sciolto per morte del coniuge o per divorzio;
  • l’inizio dell’assicurazione del deceduto deve essere antecedente la data della sentenza di divorzio;
  • il deceduto deve aver maturato i requisiti per la pensione o essere già titolare di pensione alla data della morte.

Più coniugi divorziati superstiti

Più coniugi divorziati superstiti (circolare 258/87 e circ. 132/2001)

E’ possibile che alla data del decesso dell’assicurato o del pensionato risultino esistenti più coniugi divorziati in possesso dei requisiti stabiliti dal secondo comma dell'art. 9 della legge 898/1970 per il diritto alla pensione ai superstiti.

In tale ipotesi, mancando nella norma qualsiasi previsione circa le aliquote di pensione spettanti ai coniugi divorziati, la ripartizione sarà operata dal Tribunale al quale gli interessati dovranno rivolgersi per ottenere il riconoscimento dei propri diritti e la determinazione della relativa misura.

Tenuto conto del principio stabilito dal terzo comma dello stesso art. 9 per l’ipotesi di concorso del coniuge superstite con uno o più coniugi divorziati e considerata altresì la norma di salvaguardia dei diritti degli altri superstiti contenuta nel successivo 4° comma, l’importo della pensione ai superstiti complessivamente attribuibile ai coniugi divorziati è pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato deceduto.

Qualora con più coniugi divorziati concorrano figli superstiti dell’assicurato o del pensionato aventi titolo alla pensione di reversibilità o indiretta, sarà riservato ai coniugi divorziati il 60% della pensione diretta e ai figli le aliquote per essi stabilite dalla legge.

Contitolarità di coniuge superstite e più coniugi divorziati

Contitolarità di coniuge superstite e più coniugi divorziati

In caso di concorso di più coniugi divorziati con il coniuge superstite il Tribunale provvede alla ripartizione della pensione di reversibilità; in caso di cessazione del diritto di uno di questi provvede ad una nuova determinazione delle quote ripartendo tra i restanti la quota del coniuge cessato (circolare 132/2001).

Coniuge divorziato superstite di dante causa deceduto prima del 12 marzo 1987

Coniuge divorziato superstite di dante causa deceduto prima dell'entrata in vigore della L. 74 del 6/3/87 (circ.132/2001)

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione , con sentenze 22 febbraio 1991/25 maggio 1991 n. 5939 e n. 5940, hanno enunciato “il principio della non retroattività della nuova disciplina portata dalla legge n. 74/1987 in materia di pensione di reversibilità al coniuge divorziato”: affermando che la data del 12 marzo 1987 (entrata in vigore della L. 74 del 6/3/87) “rappresenta il discrimine tra vecchia e nuova disciplina, nel senso che l’applicazione di quest’ultima è possibile solo per i fatti verificatisi dopo la sua entrata in vigore cioè quando la morte del “de cuis” sia avvenuta dopo il 12 marzo 1987”.

Il criterio anzidetto è stato recepito dall’Istituto con circolare n. 39 del 12 febbraio 1992

Coniuge superstite divorziato e altri superstiti (figli, genitori e collaterali)

Coniuge superstite divorziato e altri superstiti (figli, genitori e collaterali) circolare 132/2001

In caso di concorso con figli superstiti, al coniuge divorziato deve essere corrisposta una pensione pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato mentre i figli superstiti avranno diritto ad una pensione da determinarsi secondo le aliquote per essi previsti dall’art..22 della legge n. 903/1965.

In caso di concorso con genitori ovvero fratelli o sorelle dell’assicurato o del pensionato, il coniuge divorziato esclude sia gli uni che gli altri dal diritto a pensione essendo il suo titolo prevalente e incompatibile con quello dei predetti superstiti (v. circolare n. 53644 A.G.O.-n.10497 0./258 del 9.11.1987).

Contitolarità di coniuge superstite e coniuge divorziato

Contitolarità di coniuge superstite e coniuge divorziato (circ.132/2001) (circ.185/2015)

(criteri di ripartizione della pensione)

La Corte di Cassazione a Sezione Unite con sentenza n. 159 del 12 gennaio 1998, si è pronunciata sulla posizione giuridica del coniuge divorziato in presenza del coniuge superstite, equiparando tale posizione a quella del coniuge superstite avente titolo alla pensione di reversibilità o indiretta.La Suprema Corte, con la predetta sentenza, ha affermato il principio che "ove al momento della morte dell’ex coniuge titolare di un diritto a pensione, allo stesso sopravvivano il coniuge divorziato (a sua volta titolare di assegno divorzile) ed un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, entrambi i coniugi, divorziato e superstite hanno pari ed autonomi diritti all’unico trattamento di reversibilità che l’ordinamento previdenziale riconosce al coniuge sopravvissuto".

Alla stregua di tale principio, la Corte ha precisato che "il coniuge divorziato ha diritto sin dall’inizio a quel trattamento e che tale diritto è solo limitato quantitativamente dall’omologo diritto spettante all’altro coniuge", così che ciascuno di questi diritti è, appunto, "un diritto ad una quota dell’unico trattamento di reversibilità in astratto spettante al coniuge superstite e ciò che viene diviso tra i contitolari è tale trattamento e non il diritto del coniuge superstite. Pertanto, nell’ipotesi di decesso o di successive nozze del coniuge superstite, il coniuge divorziato ha diritto all’intero trattamento di reversibilità".

Il criterio affermato dalla Corte è stato recepito dall’Istituto con circolare n. 211 del 6 ottobre 1998.

Tenuto conto che il compito di ripartire il trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato compete al Tribunale, l’INPS procede alla ripartizione della prestazione tra gli aventi diritto, che abbiano presentato domanda intesa ad ottenere la pensione indiretta o di reversibilità, sulla base di quanto stabilito dal Giudice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica del provvedimento con il quale il Tribunale ha attribuito una quota di pensione al coniuge divorziato.

L’Istituto, infatti, non può erogare al coniuge divorziato la quota di pensione prima della notifica della sentenza, che costituisce giuridicamente il titolo per la determinazione dell’ammontare di detta quota. Fino a tale data i pagamenti sono stati effettuati nella misura stabilita ed al soggetto risultante avente diritto.

In caso di decesso o successive nozze del coniuge superstite, il coniuge divorziato titolare di una quota della pensione di reversibilità ha diritto all’intero trattamento; parimenti l’intero trattamento di reversibilità dovrà essere erogato al coniuge superstite qualora il coniuge divorziato cessi dal diritto alla prestazione di che trattasi per le cause sopra descritte.

A seguito dei principi enunciati dalla Cassazione, in alcuni giudizi di merito è stato affermato il diritto del coniuge divorziato ad ottenere la propria quota di pensione ai superstiti dal mese successivo a quello della morte dell’ex coniuge, ancorché nel frattempo la pensione fosse stata pagata per intero al coniuge superstite (nella quota spettante al coniuge).

Contitolarità di coniuge superstite, coniuge divorziato e figli superstiti

Contitolarità di coniuge superstite, coniuge divorziato e figli superstiti (circ.132/2001)

In caso di concorso del coniuge divorziato (o dei coniugi divorziati) con il coniuge superstite e con figli del pensionato o dell’assicurato trova applicazione il disposto del quarto comma dell’art. 9 della legge 898/1970 a mente del quale “restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigenti, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di reversibilità”.

Tenuto conto che nella fattispecie in esame la presenza del coniuge divorziato e del coniuge superstite esclude dal diritto sia i genitori che i collaterali, l’ipotesi concretamente configurabile è quella del concorso con i figli del pensionato o dell’assicurato.

In tali ipotesi la pensione ai superstiti deve essere attribuita tra i contitolari (coniuge divorziato, coniuge superstite e figli) secondo le aliquote previste dall’art. 22 della legge n. 903/1965.

Ripristino di pensione di reversibilità a seguito di annullamento del secondo matrimonio celebrato con rito civile

Ripristino di pensione di reversibilità a seguito di annullamento del secondo matrimonio celebrato con rito civile (Msg.11631/2012)

Per l'argomento si rimanda alla pagina relativa

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