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La pensione ai superstiti
Requisiti soggettivi - Nipoti
(circ. 195/99 circ. 213/2000 circ.185/2015 circ.132/2007)
La ccirc. 195/99 fornisce istruzioni operative ai fini dell’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 12-20 maggio 1999, che ha sancito l’incostituzionalità dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818 nella parte in cui non prevede, fra i soggetti equiparati ai figli, anche i nipoti purché minori all’atto del decesso dell’ascendente.
Pertanto, i nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati, anche se non formalmente affidati, sono considerati destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti al ricorrere delle condizioni di non autosufficienza economica e mantenimento abituale.
Come confermato dal Coordinamento generale legale dell’istituto conservano il diritto al trattamento pensionistico ai superstiti:
- fino a 21 o 26 anni, i nipoti studenti, minori di età alla data della morte dell’ascendente;
- senza limiti temporali, i nipoti minori divenuti inabili tra il decesso del dante causa e il compimento della maggiore età.
Ai fini dell’accertamento del diritto a pensione ai superstiti, si richiamano le disposizioni impartite con circ. 213/2000 e circ.132/2007.