Eureka Previdenza

Circolare 277 del 28 dicembre 1989

Oggetto:
Coniuge separato per colpa o con addebito della separazione. Diritto alla pensione ai superstiti: subordinazione al diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto. Sentenza della Corte Costituzionale n. 450 del 27 luglio 1989.

Con circolare n. 53643 A.G.O. del 22 ottobre 1987, sono state
fornite le istruzioni applicative della sentenza n. 286 dell'8 luglio
1987 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, del d.l.l. 18 gennaio
1945, n. 39, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto
1962, n. 1338 e riprodotto nell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n.
153 nella parte in cui escludeva dalla erogazione della pensione ai
superstiti il coniuge separato per colpa con sentenza passata in
giudicato.
Facendo seguito alle predette istruzioni si rende noto che la
Corte Costituzionale, con sentenza n. 450 del 27 luglio 1989 (all. 1),
ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 31, comma 1,
lett. a) della legge 13 luglio 1965, n. 859 - concernente il Fondo
volo - nella parte in cui esclude dal diritto a pensione di
riversibilita' anche il coniuge superstite separato per sua colpa, o al
quale la separazione sia stata addebitata, con sentenza passata in
giudicato.
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Con quest'ultima sentenza la Corte Costituzionale ha ritenuto
di dover condizionare il riconoscimento del diritto alla pensione ai
superstiti al diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto:
fornendo, nel contesto della motivazione, l'interpretazione
"autentica" delle proprie precedenti sentenze n. 286/1987 (concernente
l'AGO ed illustrata con la citata circolare n. 53643 A.G.O. del 22
ottobre 1987) e n. 1009/1988 (concernente i trattamenti di quiescenza)
i cui dispositivi "devono essere interpretati alla luce delle
motivazioni che li reggono. In esse e' precisato che la dichiarazione
di incostituzionalita' delle norme impugnate, nella parte in cui
qualificano la colpa per se' sola come causa di esclusione del coniuge
superstite dal diritto alla pensione di riversibilita' (rectius, ai
superstiti), non comporta la spettanza del diritto in ogni caso, ma
soltanto in quanto il coniuge separato per sua colpa avesse diritto
agli alimenti a carico del coniuge deceduto".
Alla luce delle precisazioni fornite dalla Corte
Costituzionale relativamente alla portata della sentenza n. 286/1987,
le istruzioni di cui alla gia' citata circolare n. 53643 A.G.O. del 22
ottobre 1987 devono intendersi modificate nel senso che il coniuge
superstite dell'assicurato o del pensionato, anche se separato per
colpa o con addebito della separazione con sentenza passata in
giudicato, ha diritto alla pensione indiretta o di riversibilita' a
condizione che sussista in suo favore il diritto agli alimenti a
carico del coniuge deceduto.
Il principio dettato dalla Corte Costituzionale, attesa la
sua natura interpretativa della precedente sentenza n. 286/1987, deve
trovare applicazione non soltanto per le domande di pensione ai
superstiti in corso di definizione e per quelle di futura
presentazione ma anche per quelle gia' definite le quali,
conseguentemente, dovranno essere riprese in esame al fine di
verificare il diritto agli alimenti del coniuge superstite nei
confronti di quello deceduto.
A tal fine dovra' farsi riferimento al provvedimento
giudiziale senza necessita' di verificare se l'obbligo degli alimenti
sia stato in concreto osservato.
Qualora l'accertamento dia esito negativo dovra' provvedersi,
a seconda delle ipotesi richiamate ai paragrafi 1 e 2 della circolare
n. 53643 A.G.O. del 22 ottobre 1987, alla soppressione o alla
ricostituzione delle pensioni gia' liquidate con recupero delle somme
che risultassero indebitamente percepite dagli interessati: facendo
altresi' luogo, nelle ipotesi di cui al paragrafo 2, all'eventuale
ripristino delle pensioni soppresse nei confronti dei genitori o dei
collaterali del coniuge deceduto.
Agli adempimenti di cui sopra si dovra' provvedere anche per
le pensioni di riversibilita' liquidate ai sensi della circolare n. 125
del 30 maggio 1988, a carico dei Fondi integrativi (per i gasisti, per
gli esattoriali e per il personale dell'Istituto), nonche' a carico del
Fondo di previdenza elettrici, del Fondo per il Clero e i Ministri di
culti acattolici e della ex Cassa Nazionale per la previdenza
marinara, la cui normativa, per quanto riguarda il diritto alla
pensione del coniuge superstite, si richiama a quella vigente
nell'A.G.O.
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Avvalendosi del potere di cui all'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, la Corte Costituzionale, con la citata sentenza n.
450, ha altresi' dichiarato l'incostituzionalita' anche di altre
disposizioni che al pari di quella di cui all'art. 31, comma 1), lett.
a) della legge n. 859/65, concernente il Fondo Volo, escludevano il
diritto a pensione nei confronti del coniuge separato per colpa.
Le norme individuate (l'art. 22, primo comma, n. 1, della
legge 4.12.1956, n. 1450, modificato dall'art. 4 della legge
13.7.1967, n. 583 per il Fondo Telefonici; l'art. 21, primo comma, n.
1, della legge 29.10.1971, n. 889 per il Fondo Trasporti; l'art. 5,
primo comma, n. 1, della legge 1.7.1975, n. 296 per il Fondo Dazieri)
riguardano tutti i Fondi speciali gestiti dall'Istituto per i quali il
diritto a pensione ai superstiti era autonomamente disciplinato
rispetto alla analoga normativa in vigore nell'A.G.O.
Pertanto anche nella normativa dei Fondi sopra citati si deve
intendere acquisito il diritto alla pensione indiretta o di
riversibilita' per il coniuge separato per sua colpa, o al quale la
separazione sia stata addebitata, con sentenza passata in giudicato,
purche' sia stato riconosciuto in suo favore il diritto agli alimenti a
carico del coniuge defunto.
In tal senso devono, quindi, intendersi modificate le
istruzioni impartite con la circolare n. 125 del 30 maggio 1988.
IL DIRETTORE GENERALE
BILLIA

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