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L'Assegno Sociale
Dichiarazioni dei redditi esteri da parte di cittadini extracomunitari
(circ.131/2022)
Relativamente alle dichiarazioni dei redditi posseduti all’estero, che devono essererese per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale, le Strutture territoriali, in coerenza con quanto disposto per altre prestazioni assistenziali relative all’invalidità civile e al Reddito di cittadinanza, dovranno procedere con le seguenti modalità:
- per le domande presentate da cittadini aventi la cittadinanza in uno dei Paesi inclusi nell’elenco allegato al decreto 21 ottobre 2019 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (Allegato n. 1), il reddito da patrimonio immobiliare e/o gli altri redditi, non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, devono essere documentati attraverso una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero;
- per le domande presentate da cittadini aventi la cittadinanza di Paesi non inclusi nell’elenco di cui all’Allegato n. 1 alla presente circolare, i redditi relativi ai beni immobili sono autocertificabili, mentre gli altri redditi devono essere documentati attraverso la certificazione rilasciata dal Paese di provenienza qualora i cittadini non rientrino nelle ipotesi descritte al precedente paragrafo 3 e individuate dall’articolo 3, commi 2 e 3, del D.P.R n. 445/2000.