Eureka Previdenza

L'Assegno Sociale

Requisiti per il diritto

Requisiti reddituali - Redditi ininfluenti

Ai fini della corresponsione dell'assegno sociale non costituiscono reddito:

  • i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni su tali trattamenti;
  • le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
  • il reddito della casa di abitazione;
  • i trattamenti di famiglia comunque denominati;
  • le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
  • gli assegni per l'assistenza personale continuativa erogati dall'INAIL nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente alle menomazioni di cui alla tabella allegato 3 del D.P.R. 30 giugno 1965,n.1124;
  • gli assegni per l'assistenza personale e continuativa erogati dall'INPS ai pensionati per inabilità;
  • l'indennità di comunicazione per i sordomuti di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n.508;
  • l'assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915/1918 e precedenti, i soprassoldi connessi alle Medaglie al Valor Militare, le pensioni o assegni connessi alle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia;
  • un terzo della pensione liquidata secondo il sistema contributivo previsto dalla legge n.335/1995, nel limite di un terzo dell'importo dell'assegno sociale;
  • dell’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n.210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (v. circolare n. 203 del 6 dicembre 2000);

Non deve essere computato nel reddito l'ammontare dell'assegno sociale spettante al richiedente.

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