Eureka Previdenza

ASDI (ASsegno di DIsoccupazione)

Sospensione

(circ.47/2016)

L’erogazione dell’assegno di disoccupazione ASDI viene sospesa, nei casi sotto riportati:

  1. mancato aggiornamento della Dichiarazione sostitutiva Unica ai fini ISEE entro il 31 gennaio dell’anno di percezione della prestazione (articolo 2, comma 1, lettera d del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015).
    In caso di mancato riscontro al 31 gennaio della presentazione della nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica, l’erogazione viene sospesa dal primo febbraio;
  2. nuova occupazione, con contratto di lavoro subordinato, dalla quale derivi un reddito superiore al minimo annuo escluso da imposizione fiscale, ma con durata dell’attività lavorativa inferiore a 6 mesi (articolo 4, comma 1 decreto interministeriale del 29 ottobre 2015 e articolo 9 del decreto legislativo n. 22 del 2015);
  3. nuova occupazione, con contratto di lavoro subordinato,  con durata dell’attività lavorativa inferiore a 6 mesi, in mancanza di presentazione dell’ASDI-com e per 30 giorni dall’invio dello stesso (articolo 4, comma 1 decreto interministeriale del 29 ottobre 2015 e articolo 9 del decreto legislativo n. 22 del 2015);
  4. scadenza del periodo di validità dell’ISEE corrente, se entro i successivi due mesi di validità dello stesso non è presentata una nuova DSU: in tal caso, l’erogazione viene sospesa per 30 giorni ed il percettore di ASDI è invitato a presentare la nuova DSU per l’ISEE o l’ISEE corrente, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di sospensione.

La predetta fattispecie si realizza dal momento in cui si verifica l’evento che le ha determinate, con conseguente obbligo di restituire l’indennità che eventualmente è stata percepita successivamente all’evento stesso.

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