Eureka Previdenza

ASDI (ASsegno di DIsoccupazione)

Sanzioni derivanti dal mancato rispetto degli obblighi assunti dal lavoratore con la sottoscrizione del Progetto personalizzato

(circ.47/2016) (circ.224/2016)

L’erogazione dell’ASDI è subordinata alla permanenza dello stato di disoccupazione, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché ai c.d. meccanismi di condizionalità tra politiche attive e passive, potenziati dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 150 citato.

Infatti, sia il decreto legislativo richiamato, all’articolo 21, commi 8 e seguenti, che il decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, all’articolo 6 prevedono, tra l’altro, che la mancata partecipazione del percettore di ASDI, in assenza di giustificato motivo, a seguito di chiamata da parte del servizio competente alle iniziative di politica attiva avviate nei suoi confronti, determina l’applicazione al percettori di ASDI di una serie di sanzioni, di diversa entità, che di seguito si dettagliano in base alla natura della violazione dell’obbligo in capo al percettore:

ASDI (ASsegno di DIsoccupazione)

Sanzioni derivanti dal mancato rispetto degli obblighi assunti dal lavoratore con la sottoscrizione del Progetto personalizzato

(circ.47/2016) (circ.224/2016)

L’erogazione dell’ASDI è subordinata alla permanenza dello stato di disoccupazione, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché ai c.d. meccanismi di condizionalità tra politiche attive e passive, potenziati dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 150 citato.

Infatti, sia il decreto legislativo richiamato, all’articolo 21, commi 8 e seguenti, che il decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, all’articolo 6 prevedono, tra l’altro, che la mancata partecipazione del percettore di ASDI, in assenza di giustificato motivo, a seguito di chiamata da parte del servizio competente alle iniziative di politica attiva avviate nei suoi confronti, determina l’applicazione al percettori di ASDI di una serie di sanzioni, di diversa entità, che di seguito si dettagliano in base alla natura della violazione dell’obbligo in capo al percettore:

Mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni o agli appuntamenti previsti nel progetto personalizzato

Mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni o agli appuntamenti previsti nel progetto personalizzato si avrà:

  • in caso di prima mancata presentazione, una parziale decurtazione dell’ASDI, pari ad un quarto di una mensilità, ma sono comunque concessi gli incrementi per carichi familiari;
  • in caso di seconda mancata presentazione, la decurtazione di una mensilità dell’ASDI, ma sono comunque concessi gli incrementi per carichi familiari;
  • in caso di ulteriore mancata presentazione, la decadenza dall’ASDI.

Mancata partecipazione alle iniziative di orientamento, di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a) del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, in assenza di giustificato motivo

Mancata partecipazione alle iniziative di orientamento, di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a) del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, in assenza di giustificato motivo, le norme richiamate prevedono:

  • nel caso di mancata partecipazione per la prima volta, la decurtazione di una mensilità dell’ASDI, salva la concessione dei soli incrementi per carichi familiari ;
  • nel caso di ulteriore mancata presentazione, la decadenza dalla fruizione dell’ASDI.

Sanzioni previste in caso di inadempimento agli obblighi conseguenti alle iniziative di politica attiva

Sanzioni previste in caso di inadempimento agli obblighi conseguenti alle iniziative di politica attiva:

  • la mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comporta la decadenza dalla prestazione;
  • la mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua, come definita dall’articolo 25 del decreto legislativo numero 150 citato, in assenza di giustificato motivo, comporta la decadenza dalla prestazione.

Modalità di adozione delle sanzioni e susseguente recupero

Modalità di adozione delle sanzioni e susseguente recupero

Ai sensi dell’articolo 21, comma 10, del decreto legislativo n. 150 del 2015, per tutte le sanzioni sopra riportate, collegate alla mancata partecipazione da parte del percettore dell’ASDI alle iniziative di politica attiva, il centro per l’impiego adotta le relative sanzioni, inviando comunicazione delle stesse anche all’Istituto, affinché quest’ultimo, per quanto di sua competenza, possa emettere il provvedimento di decadenza e recuperare eventuali somme indebitamente erogate.

Infatti, i competenti centri per l’impiego comunicano all’Istituto, oltre la sottoscrizione del progetto personalizzato, attraverso l’apposito service implementato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le cause di sospensione, decurtazione e decadenza dell’ASDI connesse alle attività di competenza dei centri per l’impiego.

Anche per l’ASDI, nel caso in cui il provvedimento sanzionatorio preveda la decurtazione pari ad un quarto o ad una mensilità di prestazione e il residuo della prestazione spettante al lavoratore disoccupato sia di durata inferiore alla misura della sanzione comminata, l’INPS in fase di applicazione del provvedimento sanzionatorio procederà alla decurtazione entro i limiti del residuo di giornate di prestazione spettanti al lavoratore disoccupato.

Laddove, invece, la comunicazione del provvedimento sanzionatorio da parte  dei Centri per l’Impiego avvenga tardivamente ed in data successiva al termine di percezione della prestazione, per cui al soggetto  nulla deve essere più erogato, l’INPS provvederà all’esecuzione del provvedimento sanzionatorio adottato dal Centro per l’Impiego, richiedendo all’interessato l’importo pari a quello delle giornate di prestazione indebitamente erogate.

Comunicazione della misura sanzionatoria ai soggetti titolari della prestazione

Comunicazione della misura sanzionatoria ai soggetti titolari della prestazione

Le sanzioni di cui sopra sono applicate dall’INPS a seguito della trasmissione/comunicazione – tramite il sistema informativo unitario delle politiche attive di cui all’art. 13 del richiamato Decreto legislativo n. 150 del 2015 - dei provvedimenti sanzionatori adottati dai Centri per l’Impiego.  

Avverso i suddetti provvedimenti sanzionatori adottati dai Centri per l’Impiego il lavoratore può proporre ricorso all’ANPAL, che provvede ad istituire un apposito Comitato con la partecipazione delle parti sociali.

L’Istituto provvederà comunque a notificare ai titolari delle prestazioni in argomento apposita comunicazione con l’indicazione della violazione e della conseguente misura sanzionatoria nonché della durata della decurtazione della prestazione espressa in giornate.

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