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ASDI
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Compatibilità con i trattamenti assistenziali e pensionistici
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Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa
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Contribuzione figurativa e Assegno al Nucleo Familiare
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Decadenza
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Decorrenza e durata
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Destinatari
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Finanziamento
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Incompatibilità con i trattamenti assistenziali e pensionistici
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Misura
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Opzione tra ASDI e assegno ordinario di invalidità o pensione di invalidità
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Presentazione della domanda
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Regime fiscale
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Requisiti
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Ricorsi amministrativi e giudiziari
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Riduzione dell’importo
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Sanzioni derivanti dal mancato rispetto degli obblighi assunti dal lavoratore con la sottoscrizione del Progetto personalizzato
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Sospensione
- Dettagli
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ASDI (ASsegno di DIsoccupazione)
Misura
(circ.47/2016)
Alla luce del collegamento con la NASpI, che è calcolata e pagata in giorni, l’ASDI viene erogata con le medesime modalità.
L’importo dell’ASDI, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 e dell’articolo 3 del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, è pari al 75 per cento dell’ultima indennità NASpI percepita.
Si precisa che, qualora l’importo dell’ultima indennità NASpI percepita sia parzialmente ridotto, in virtù del cumulo con redditi derivanti da svolgimento di attività lavorativa, l’importo dell’ASDI dovrà essere riferito a quello precedente detta decurtazione.