Eureka Previdenza

Contributo per l'acquisto di servizi di baby-sitting

Accoglimento o rigetto della domanda

(circ.169/2014) (msg.1428/2018)

Il provvedimento di accoglimento o rigetto è pubblicato sul sito web istituzionale ed è consultabile mediante accesso personale della lavoratrice madre alla procedura di presentazione della domanda.

Contributo per l'acquisto di servizi di baby-sitting

Accoglimento o rigetto della domanda

(circ.169/2014) (msg.1428/2018)

Il provvedimento di accoglimento o rigetto è pubblicato sul sito web istituzionale ed è consultabile mediante accesso personale della lavoratrice madre alla procedura di presentazione della domanda.

Indicazione in domanda di un indirizzo di posta elettronica certificata

Indicazione in domanda di un indirizzo di posta elettronica certificata

Il menzionato provvedimento è altresì trasmesso all’indirizzo PEC indicato dalla madre lavoratrice al momento della presentazione della domanda. Qualora in domanda si indichi anche un indirizzo di posta elettronica non certificata, nessuna comunicazione è in questo caso inviata a tale casella di posta, prevalendo la trasmissione del provvedimento alla casella PEC. Pertanto, qualora la madre richiedente abbia indicato in domanda l’indirizzo di posta elettronica certificata del patronato, il provvedimento è inviato esclusivamente a tale indirizzo PEC.

Si ricorda che il provvedimento è comunque sempre consultabile sul sito web istituzionale, mediante accesso personale della lavoratrice madre alla procedura di presentazione della domanda.

L’efficacia recettizia del provvedimento di accoglimento o rigetto decorre dalla data di trasmissione dello stesso a mezzo PEC.

Indicazione in domanda del solo indirizzo di posta elettronica non certificata

Indicazione in domanda del solo indirizzo di posta elettronica non certificata

Nel caso in cui non venga indicato un indirizzo PEC, la notizia della comunicazione mediante pubblicazione sul sito web istituzionale è fornita alle madri lavoratrici all’indirizzo e-mail dalle stesse comunicato al momento della compilazione della domanda.

Si precisa che la notizia trasmessa all’indirizzo e-mail non contiene copia del provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda, bensì solo l’avvertenza che detto provvedimento è stato pubblicato sul sito web dell’Istituto, con l’invito ad accedere per la consultazione.

L’efficacia recettizia del provvedimento decorre, in questo caso, dall’accesso in procedura per la visualizzazione del provvedimento e, comunque, dal sessantunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda.

Disposizioni della circolare 169/2014

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda sarà trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dalla madre lavoratrice al momento della presentazione della domanda. Detto provvedimento sarà comunque sempre consultabile sul sito web istituzionale, mediante accesso alla procedura di presentazione della domanda da parte della madre beneficiaria direttamente o tramite patronato.

L’efficacia recettizia del provvedimento di accoglimento o rigetto decorre dalla data di comunicazione a mezzo PEC ovvero dall’accesso in procedura per la visualizzazione del provvedimento e, comunque, dal sessantunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda.

L’Istituto provvede ad avvisare il datore di lavoro interessato circa la proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio.

Per le lavoratrici dipendenti di pubbliche amministrazioni, l’Istituto provvederà a trasmettere alle rispettivi amministrazioni, il numero di mesi di beneficio dalle stesse richiesto in domanda, al fine di effettuare le necessarie verifiche di compatibilità con il congedo parentale dalle stesse fruito e per ogni ulteriore opportuno controllo.

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