Eureka Previdenza

Contributo per l'acquisto di servizi di baby-sitting

Presentazione della domanda

(circ.48/2013) (circ.169/2014) (circ.216/2016) (msg.1428/2018)

In sede di domanda la lavoratrice richiedente deve procedere come di seguito indicato:

  • verificare i propri dati anagrafici, di residenza e inserire i dati del  domicilio nel caso in cui sia diverso dalla residenza;
  • indicare il numero di telefono cellulare e l’indirizzo PEC o e-mail per la ricezione delle comunicazioni da parte dell’INPS; in particolare, l’indirizzo di PEC sarà utilizzato per la comunicazione del provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda, che altrimenti sarà visibile accedendo nuovamente alla procedura con le medesime modalità sotto elencate, mentre l’indirizzo e-mail e il numero di cellulare saranno utilizzati per eventuali comunicazioni;
  • inserire i seguenti dati relativi al padre del minore per cui si chiede il beneficio: nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, stato di nascita, provincia di nascita, luogo di nascita, cittadinanza, stato di residenza, provincia di residenza, luogo di residenza, indirizzo, numero civico e CAP, tipo di rapporto lavorativo, codice fiscale del datore di lavoro, periodi di congedo parentale fruiti dal padre in relazione al minore per cui si chiede il beneficio e presso quale datore di lavoro in caso di più rapporti lavorativi;
  • inserire i seguenti dati del minore: cognome, nome, codice fiscale, data di nascita, sesso e luogo di nascita; in caso di adozione o affidamento: data di ingresso in famiglia, data di ingresso in Italia, data di adozione/affidamento, numero dei bambini, data di trascrizione del provvedimento straniero di adozione, provvedimento straniero di adozione trascritto nel registro di stato civile di (provincia e comune);
  • inserire la data dell’ultimo giorno del congedo di maternità/periodo teorico di fruizione dell’indennità di maternità, relativo al minore indicato;
  • indicare a quale dei due benefici intende accedere e per quante mensilità, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale; in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l’infanzia, pubblica o privata accreditata (tra quelle presenti nell’elenco pubblicato sul sito www.inps.it), nella quale è stato iscritto il minore oggetto di domanda;
  • confermare o eventualmente inserire i seguenti dati relativi al proprio datore di lavoro/committente: nome, cognome/ragione sociale, codice fiscale, PEC o e-mail, tipo di contratto o di collaborazione, data di iscrizione alla Gestione separata (solo per le tipologie di lavoro che prevedono l’iscrizione a tale gestione) ovvero dichiarare di non avere datori di lavoro o committenti (solo per le libere professioniste iscritte alla Gestione separata);
  • scegliere, in caso di part-time, il rapporto o i rapporti di lavoro per cui si chiede la concessione del beneficio;
  • dichiarare di aver presentato la dichiarazione ISEE.

La domanda va presentata all’INPS esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:

  • WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto. Il servizio d'invio delle domande per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia ex articolo 4, comma 24, lett. b), della legge n. 92/2012, è disponibile nel portale Internet dell’Istituto (www.inps.it);
  • Enti di patronato, avvalendosi dei servizi telematici offerti dagli stessi;
  • Contact Center (numero 803 164 da rete fissa oppure 06 164 164 da rete mobile).

Il PIN con cui viene effettuata l’autenticazione al servizio deve essere di tipo “dispositivo”. Si precisa dunque che, ai fini della presentazione della domanda, il richiedente dovrà munirsi in tempo utile del PIN “dispositivo” (per le modalità di richiesta e rilascio del PIN “dispositivo” si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n. 50 del 15/03/2011 e sul sito web dell’Istituto). E’ necessario quindi che le lavoratrici madri, già in possesso di un PIN rilasciato dall’INPS, verifichino preventivamente la natura e la validità dello stesso.

Le domande pervenute mediante canali telematici di trasmissione (ad esempio, PEC o e-mail) diversi da quelli sopra indicati non saranno prese in considerazione.

L’INPS provvederà a recuperare le somme erogate a coloro che abbiano prodotto dichiarazioni risultate mendaci a seguito dei controlli che verranno effettuati.

L’Istituto avviserà il datore di lavoro della lavoratrice (ad eccezione dei casi di lavoro autonomo o libero professionale) della proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio.

Contributo per l'acquisto di servizi di baby-sitting

Presentazione della domanda

(circ.48/2013) (circ.169/2014) (circ.216/2016) (msg.1428/2018)

In sede di domanda la lavoratrice richiedente deve procedere come di seguito indicato:

  • verificare i propri dati anagrafici, di residenza e inserire i dati del  domicilio nel caso in cui sia diverso dalla residenza;
  • indicare il numero di telefono cellulare e l’indirizzo PEC o e-mail per la ricezione delle comunicazioni da parte dell’INPS; in particolare, l’indirizzo di PEC sarà utilizzato per la comunicazione del provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda, che altrimenti sarà visibile accedendo nuovamente alla procedura con le medesime modalità sotto elencate, mentre l’indirizzo e-mail e il numero di cellulare saranno utilizzati per eventuali comunicazioni;
  • inserire i seguenti dati relativi al padre del minore per cui si chiede il beneficio: nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, stato di nascita, provincia di nascita, luogo di nascita, cittadinanza, stato di residenza, provincia di residenza, luogo di residenza, indirizzo, numero civico e CAP, tipo di rapporto lavorativo, codice fiscale del datore di lavoro, periodi di congedo parentale fruiti dal padre in relazione al minore per cui si chiede il beneficio e presso quale datore di lavoro in caso di più rapporti lavorativi;
  • inserire i seguenti dati del minore: cognome, nome, codice fiscale, data di nascita, sesso e luogo di nascita; in caso di adozione o affidamento: data di ingresso in famiglia, data di ingresso in Italia, data di adozione/affidamento, numero dei bambini, data di trascrizione del provvedimento straniero di adozione, provvedimento straniero di adozione trascritto nel registro di stato civile di (provincia e comune);
  • inserire la data dell’ultimo giorno del congedo di maternità/periodo teorico di fruizione dell’indennità di maternità, relativo al minore indicato;
  • indicare a quale dei due benefici intende accedere e per quante mensilità, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale; in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l’infanzia, pubblica o privata accreditata (tra quelle presenti nell’elenco pubblicato sul sito www.inps.it), nella quale è stato iscritto il minore oggetto di domanda;
  • confermare o eventualmente inserire i seguenti dati relativi al proprio datore di lavoro/committente: nome, cognome/ragione sociale, codice fiscale, PEC o e-mail, tipo di contratto o di collaborazione, data di iscrizione alla Gestione separata (solo per le tipologie di lavoro che prevedono l’iscrizione a tale gestione) ovvero dichiarare di non avere datori di lavoro o committenti (solo per le libere professioniste iscritte alla Gestione separata);
  • scegliere, in caso di part-time, il rapporto o i rapporti di lavoro per cui si chiede la concessione del beneficio;
  • dichiarare di aver presentato la dichiarazione ISEE.

La domanda va presentata all’INPS esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:

  • WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto. Il servizio d'invio delle domande per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia ex articolo 4, comma 24, lett. b), della legge n. 92/2012, è disponibile nel portale Internet dell’Istituto (www.inps.it);
  • Enti di patronato, avvalendosi dei servizi telematici offerti dagli stessi;
  • Contact Center (numero 803 164 da rete fissa oppure 06 164 164 da rete mobile).

Il PIN con cui viene effettuata l’autenticazione al servizio deve essere di tipo “dispositivo”. Si precisa dunque che, ai fini della presentazione della domanda, il richiedente dovrà munirsi in tempo utile del PIN “dispositivo” (per le modalità di richiesta e rilascio del PIN “dispositivo” si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n. 50 del 15/03/2011 e sul sito web dell’Istituto). E’ necessario quindi che le lavoratrici madri, già in possesso di un PIN rilasciato dall’INPS, verifichino preventivamente la natura e la validità dello stesso.

Le domande pervenute mediante canali telematici di trasmissione (ad esempio, PEC o e-mail) diversi da quelli sopra indicati non saranno prese in considerazione.

L’INPS provvederà a recuperare le somme erogate a coloro che abbiano prodotto dichiarazioni risultate mendaci a seguito dei controlli che verranno effettuati.

L’Istituto avviserà il datore di lavoro della lavoratrice (ad eccezione dei casi di lavoro autonomo o libero professionale) della proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio.

Variazione e cancellazione della domanda

Variazione e cancellazione della domanda (msg.1428/2018)

L’invio della domanda compilata on line può essere effettuato immediatamente oppure rinviato a un momento successivo, utilizzando in quest’ultimo caso l’apposita funzionalità, presente nella procedura, di salvataggio dei dati inseriti.

La domanda salvata e non inviata può essere modificata sino al momento dell’invio, termine oltre il quale la domanda non potrà più essere modificata, ma soltanto cancellata ed eventualmente ripresentata. A seguito dell’emanazione del provvedimento di accoglimento la domanda non potrà più essere cancellata, ma si potrà soltanto rinunciare al beneficio.

Dopo l’invio della domanda, la tipologia di beneficio scelto (servizi di baby-sitting o servizi per l’infanzia erogati da strutture pubbliche o private accreditate) non potrà più essere modificata, salvo ripresentazione di nuova domanda.

Soltanto le domande inviate saranno considerate validamente presentate; le domande salvate e non inviate non saranno prese in considerazione.

Variazione e cancellazione della domanda (circ.169/2014) (circ.216/2016)

L’invio della domanda compilata on line può essere effettuato immediatamente oppure rinviato ad un momento successivo, utilizzando in quest’ultimo caso l’apposita funzionalità di salvataggio dei dati inseriti, presente nella procedura.

La domanda salvata e non inviata può essere modificata sino al momento dell’invio, termine oltre il quale la domanda non potrà più essere modificata, ma solamente cancellata ed eventualmente ripresentata. Il tutto sino alla scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda e sempre che la madre lavoratrice sia ancora in possesso dei requisiti per presentare una nuova domanda (31 dicembre di ciascun anno di sperimentazione).
Ai fini della definizione della graduatoria farà fede la data e l’orario di invio, così come recepiti dal sistema informatico dell’Istituto e riportati nella ricevuta di invio.

Una volta inviata la domanda, la tipologia di beneficio scelto (servizi di baby sitting o servizi per l’infanzia erogati da strutture pubbliche o private accreditate) non potrà più essere modificata, salvo ripresentazione di nuova domanda.

Solamente le domande inviate sono considerate validamente presentate. Le domande salvate e non inviate non saranno prese in considerazione.

Cambiamento della struttura erogante servizi per l’infanzia

Cambiamento della struttura erogante servizi per l’infanzia (circ.216/2016) (msg.1428/2018)

La madre lavoratrice può cambiare la struttura erogante i servizi per l’infanzia, prescelta al momento della domanda.

La variazione deve essere effettuata dalla madre lavoratrice accedendo nuovamente alla procedura presente sul sito WEB istituzionale (percorso: Home page > Servizi per il cittadino > Autenticazione con PIN > Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito > Voucher o contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia), oppure tramite patronato.

Termini e condizioni per la presentazione delle domande

Termini per la presentazione della domanda (msg.1428/2018)

La presentazione delle domande sarà consentita fino al 31 dicembre 2018, o comunque fino a esaurimento dello stanziamento di cui all’articolo 1, comma 356, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. legge di bilancio 2017), pari a:

  1. 40 milioni di euro per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata;
  2. 10 milioni di euro per le lavoratrici autonome.

Oltre ai citati termini, si ricordano i seguenti termini individuali di presentazione della domanda:

  1. per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata la domanda deve essere presentata entro gli 11 mesi dalla fine del congedo di maternità o del periodo teorico di fruizione dell’indennità di maternità e di conseguenza:
    1. nei casi di parto, la presentazione della domanda potrà avvenire al termine dei tre mesi successivi alla nascita;
    2. nei casi di affidamento non preadottivo (per le sole madri lavoratrici dipendenti), la domanda potrà essere presentata decorso il periodo di tre mesi dalla data di affidamento;
    3. nei casi di adozione/affidamento preadottivo nazionale o internazionale, la domanda potrà essere presentata al termine dei cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia/in Italia;
  2. per le lavoratrici autonome devono sussistere le seguenti condizioni:
    1. sia concluso il teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità e di conseguenza:
      • nei casi di parto, fermo restando che il teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità ha durata complessiva di cinque mesi (due precedenti e tre successivi al parto ai sensi dell’articolo 68 del d.lgs. n.151/2001), la presentazione della domanda potrà avvenire al temine dei tre mesi successivi alla nascita;
      • nei casi di affidamento non preadottivo, la domanda potrà essere presentata decorso il periodo di tre mesi dalla data di affidamento;
      • nei casi di adozione/affidamento preadottivo nazionale o internazionale, la domanda potrà essere presentata al termine dei cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia/in Italia, ferma restando, per le adozioni internazionali, la possibilità di fruire dell’indennità di maternità già durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore (e dunque anche prima dell’ingresso del minore in Italia, ai sensi dell’articolo 26, comma 3, richiamato dall’articolo 67, comma 2, del d.lgs. n.151/2001).
    2. non sia decorso un anno dalla nascita o dall’ingresso in famiglia (nei casi di adozione e affidamento) del minore.

Inoltre, poiché il contributo può essere concesso per un massimo di tre mesi ed è erogato solo per frazioni mensili intere, occorre conseguentemente che:

  • il beneficio sia richiesto dalla madre che, al momento della presentazione della domanda, abbia ancora a disposizione almeno un mese di congedo parentale;
  • alla data di presentazione della domanda sussista una corrispondenza tra le mensilità richieste e le mensilità di congedo parentale ancora fruibili alle quali la lavoratrice rinuncia;
  • la domanda non sia presentata durante il 12° mese di vita o dall’ingresso in famiglia del minore, in quanto al 12° mese non sussiste più l’unità minima di congedo parentale (una mensilità), alla quale la madre può rinunciare.

Termini e condizioni per la presentazione delle domande (circ.216/2016)

Possono presentare domanda di beneficio le madri lavoratrici autonome che, alla data di entrata in vigore del citato DM 1.9.2016, ossia dall’11 novembre 2016, e fino al 31.12.2016 (salvo esaurimento anticipato dello stanziamento previsto dall’art.1, comma 283 della legge di stabilità 28 dicembre 2015, n.208), si trovino nelle seguenti condizioni:

  • sia concluso il teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità (tale periodo, nei casi di parto e di affidamento non preadottivo, coincide con i tre mesi dalla data di nascita o di ingresso in famiglia – vedi esempio 1; nei casi di adozione/affidamento preadottivo nazionale o internazionale coincide con i cinque mesi dalla data di ingresso in famiglia – vedi esempio 2);
  • non sia decorso 1 anno dalla nascita o dall’ingresso in famiglia (nei casi di adozione e affidamento).

Inoltre, poiché il contributo può essere concesso per un massimo di 3 mesi ed è erogato solo per frazioni mensili intere, occorre conseguentemente che:

  • il beneficio sia richiesto dalla madre che, al momento di presentazione della domanda, abbia ancora a disposizione almeno un mese di congedo parentale (vedi esempio 3);
  • alla data di presentazione della domanda sussista una corrispondenza tra le mensilità richieste e le mensilità di congedo parentale ancora fruibili alle quali la lavoratrice rinuncia;
  • la domanda non sia presentata durante il 12° mese di vita o dall’ingresso in famiglia del minore, in quanto al 12° mese non sussiste più l’unità minima di congedo parentale (una mensilità), alla quale la madre può rinunciare (vedi  esempi 4).

Esempio 1

Data di nascita: 2 settembre 2016

Fine del periodo teorico di fruizione dell’indennità di maternità (3 mesi dopo il parto): 2 dicembre 2016.

Dal giorno successivo al termine del periodo di maternità, ossia dal 3 dicembre 2016 è possibile presentare domanda di beneficio, fino al 31 dicembre 2016 (salvo esaurimento anticipato dei fondi), per un massimo di tre mesi di beneficio.

Esempio 2

Data di ingresso in famiglia (in caso di adozione/affidamento preadottivo): 5 luglio 2016.

Fine del periodo teorico di fruizione dell’indennità di maternità (5 mesi dall’ingresso in famiglia): 5 dicembre 2016.

Dal giorno 6 dicembre 2016 è possibile presentare domanda di beneficio, fino al 31 dicembre 2016 (salvo esaurimento anticipato dei fondi), per un massimo di tre mensilità di beneficio.

Esempio 3

Data di nascita: 7 maggio 2016.

Fine del periodo teorico di fruizione dell’indennità di maternità (3 mesi dopo il parto): 7 agosto 2016.

Nella fattispecie il congedo parentale è fruibile fino al 7 maggio 2017, ossia fino al compimento dell’anno di vita del bambino.

Se la lavoratrice non ha fruito affatto di periodi di congedo parentale, la stessa può presentare domanda di beneficio dall’11 novembre 2016 al 31 dicembre 2016, per tre mensilità.

Se la lavoratrice invece ha fruito di 20 giorni di congedo parentale, la stessa può presentare domanda di beneficio dall’11 novembre 2016 al 31 dicembre 2016, per due mensilità, residuando comunque la possibilità di fruire del congedo parentale residuo (10 giorni) entro l’anno di vita del bambino.

Esempio 4

Data di nascita: 1 gennaio 2016.

Fine del periodo teorico di fruizione dell’indennità di maternità (3 mesi dopo il parto): 1° aprile 2016.

Nella fattispecie il congedo parentale è fruibile fino al 1° gennaio 2017 ossia fino al compimento dell’anno di vita del bambino.

Se la lavoratrice non ha fruito affatto di periodi di congedo parentale, la stessa può presentare domanda di beneficio dall’11 novembre 2016 al 1° dicembre 2016, per una sola mensilità.

Disposizioni precedenti il messaggio 1428/2018

Disposizioni precedenti il messaggio 1428/2018

Per accedere al contributo le lavoratrici devono presentare domanda telematica all’Istituto, il quale, nei limiti della copertura finanziaria indicata nel decreto interministeriale del 22 dicembre 2012 pari ad euro 20.000.000,00 per ciascun anno, provvederà a redigere una graduatoria delle lavoratrici ammesse a tale beneficio.

La graduatoria è definita tenendo conto dell’ISEE, secondo le modalità indicate al punto successivo.

La domanda salvata e non inviata può essere modificata sino al momento dell’invio, termine oltre il quale la domanda non potrà più essere modificata, ma solamente cancellata ed eventualmente ripresentata. Il tutto sino alla scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda e sempre che la madre lavoratrice sia ancora in possesso dei requisiti per presentare una nuova domanda (31 dicembre di ciascun anno di sperimentazione).

Pubblicazione del bando per accedere al contributo 

L’Istituto con apposito messaggio comunica l’imminente pubblicazione, sul proprio sito WEB, del bando per l’assegnazione dei benefici oggetto della presente circolare, nel quale sono stabiliti i tempi e le modalità di presentazione della domanda da parte delle lavoratrici madri, nonché tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale e gli adempimenti conseguenti alla formazione della graduatoria

Presentazione della domanda (circ.169/2014) (circ.216/2016)

La domanda deve essere presentata all’Istituto in modo esclusivo attraverso il sito WEB istituzionale, accedendo direttamente tramite PIN dispositivo (circolare n. 50 del 5/03/2011).
Il servizio d'invio delle domande per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia ex art. 4 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012 è disponibile nel portale Internet dell’Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente percorso: Al servizio del cittadino – Autenticazione con PIN – Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito – Invio delle domande per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia.
In sede di domanda la lavoratrice richiedente deve:

  1. indicare a quale dei due benefici intende accedere, ed in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l’infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa ha effettuato l’iscrizione del minore;
  2. indicare il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi;
  3. dichiarare la rinuncia al corrispondente numero di mesi di congedo parentale;
  4. dichiarare di aver presentato la dichiarazione ISEE valida. A tal fine si ricorda che la dichiarazione ISEE ha validità di un anno dall'attestazione della presentazione e vale per tutti i componenti il nucleo familiare.

Presentazione della domanda per l'anno 2015 (vedi msg.28/2015)

Formazione e pubblicazione della graduatoria

La graduatoria è definita tenendo conto dell’ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente - con ordine di priorità per i nuclei familiari con ISEE di valore inferiore e, a parità di ISEE, secondo l’ordine di presentazione della domanda.
La graduatoria è pubblicata sul sito www.inps.it entro 15 giorni dalla scadenza del bando.
L’Istituto provvede ad avvisare il datore di lavoro della lavoratrice della proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio.

Accoglimento o rigetto della domanda (circ.216/2016)

Il provvedimento di accoglimento o rigetto è pubblicato sul sito web istituzionale ed è consultabile mediante accesso personale della lavoratrice madre alla procedura di presentazione della domanda.

Indicazione in domanda di un indirizzo di posta elettronica certificata.

Il menzionato provvedimento è altresì trasmesso presso l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dalla madre lavoratrice al momento della presentazione della domanda. Qualora in domanda si indichi anche un indirizzo di posta elettronica non certificata, nessuna comunicazione sarà in questo caso inviata su tale casella di posta, prevalendo la trasmissione del provvedimento sulla casella PEC. Pertanto, qualora la madre richiedente abbia indicato in domanda l’indirizzo di posta elettronica certificata del patronato, il provvedimento è inviato esclusivamente a tale indirizzo PEC.

Si ricorda che detto provvedimento è comunque sempre consultabile sul sito web istituzionale, mediante accesso personale della lavoratrice madre alla procedura di presentazione della domanda.

L’efficacia recettizia del provvedimento di accoglimento o rigetto decorre dalla data di trasmissione dello stesso a mezzo PEC.

8.2 Indicazione in domanda del solo indirizzo di posta elettronica non certificata.

In caso di mancata indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notizia della comunicazione a mezzo pubblicazione sul sito web istituzionale è data alle madri lavoratrici all’indirizzo e-mail dalle stesse comunicato al momento della compilazione della domanda.

Si precisa che la notizia trasmessa all’indirizzo e-mail non contiene copia del provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda, bensì solo l’avvertenza che sul sito web dell’Istituto detto provvedimento è stato pubblicato con l’invito ad accedere per la consultazione.

L’efficacia recettizia del provvedimento decorre, in questo caso, dall’accesso in procedura per la visualizzazione del provvedimento e, comunque, dal sessantunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda.

Twitter Facebook