Eureka Previdenza

Contributo per l'acquisto di servizi di baby-sitting

Misura e durata del beneficio

(circ.48/2013) (circ.169/2014) (circ.216/2016) (msg.1428/2018)

Il beneficio consiste nelle seguenti forme di contributo, alternative tra loro:

  • il contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati;
  • il contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting erogato secondo le modalità del “Libretto Famiglia”.

L’importo del contributo è pari a 600 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici autonome), divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia allo stesso da parte della lavoratrice.
Si precisa che per frazione mensile intera deve intendersi un mese continuativo di congedo; pertanto, a titolo esemplificativo, se una lavoratrice autonoma ha usufruito di un mese e un giorno di congedo parentale potrà accedere al beneficio per un solo mese. I residui 29 giorni potranno essere  utilizzati solo come congedo parentale; analogamente, se una lavoratrice dipendente ha fruito di 5 mesi e un giorno di congedo parentale non avrà più mesi di congedo a cui rinunciare per ottenere il beneficio, ma potrà soltanto usufruire dei 29 giorni di congedo parentale residui.

Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile, così come sopra definita.

Ai fini del calcolo del periodo di congedo parentale, le frazioni di mese si sommano tra di loro fino a raggiungere il numero di trenta giorni, da considerarsi equivalenti a un mese, mentre i mesi interi si computano come tali, qualunque sia il numero delle giornate di cui sono formati.

Si rammenta che, per determinare i mesi di congedo parentale ancora spettanti, occorre avere presenti i limiti individuali e complessivi dei genitori. Pertanto, anche ai fini del contributo in questione, è necessario tenere conto dei periodi di congedo parentale fruiti dal padre del minore.

Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, come da tabella allegata al presente messaggio (allegato 1).

Contributo per l'acquisto di servizi di baby-sitting

Misura e durata del beneficio

(circ.48/2013) (circ.169/2014) (circ.216/2016) (msg.1428/2018)

Il beneficio consiste nelle seguenti forme di contributo, alternative tra loro:

  • il contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati;
  • il contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting erogato secondo le modalità del “Libretto Famiglia”.

L’importo del contributo è pari a 600 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici autonome), divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia allo stesso da parte della lavoratrice.
Si precisa che per frazione mensile intera deve intendersi un mese continuativo di congedo; pertanto, a titolo esemplificativo, se una lavoratrice autonoma ha usufruito di un mese e un giorno di congedo parentale potrà accedere al beneficio per un solo mese. I residui 29 giorni potranno essere  utilizzati solo come congedo parentale; analogamente, se una lavoratrice dipendente ha fruito di 5 mesi e un giorno di congedo parentale non avrà più mesi di congedo a cui rinunciare per ottenere il beneficio, ma potrà soltanto usufruire dei 29 giorni di congedo parentale residui.

Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile, così come sopra definita.

Ai fini del calcolo del periodo di congedo parentale, le frazioni di mese si sommano tra di loro fino a raggiungere il numero di trenta giorni, da considerarsi equivalenti a un mese, mentre i mesi interi si computano come tali, qualunque sia il numero delle giornate di cui sono formati.

Si rammenta che, per determinare i mesi di congedo parentale ancora spettanti, occorre avere presenti i limiti individuali e complessivi dei genitori. Pertanto, anche ai fini del contributo in questione, è necessario tenere conto dei periodi di congedo parentale fruiti dal padre del minore.

Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, come da tabella allegata al presente messaggio (allegato 1).

Disposizioni precedenti al messaggio 1428/2018

Disposizioni precedenti al messaggio 1428/2018

Il contributo è pari ad un importo massimo di 600,00 euro mensili.

Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, secondo la tabella allegata alla presente circolare.

Nel caso in cui la madre lavoratrice richieda il contributo per l’acquisto dei servizi di baby sitting, l’Istituto consegnerà alla lavoratrice madre 600 euro in voucher  per ogni mese di congedo parentale al quale la stessa rinuncia (paragrafo 3.1).

I voucher in questione rientrano nella disciplina dell’art. 72, del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, invece, verrà erogato attraverso pagamento diretto da parte dell’INPS alla struttura prescelta dalla lavoratrice madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di  600 euro mensili per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia (paragrafo 3.2).

Il contributo è erogato per un periodo massimo di sei mesi, solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai quali la lavoratrice, di conseguenza, rinuncia.

Si precisa che per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo.

Se la lavoratrice, a titolo esemplificativo, ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare solo come congedo parentale.

Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile così come sopra definita.

 

Misura e durata per le lavoratrici autonome o imprenditrici (circ.216/2016)

Il contributo è pari ad un importo massimo di 600,00 euro mensili.

Nel caso in cui la madre lavoratrice richieda il contributo per l’acquisto dei servizi di baby sitting, l’Istituto corrisponderà alla lavoratrice madre 600 euro in voucher,  secondo le modalità di cui alla circolare n. 75 del 6 maggio 2016, per ogni mese di congedo parentale al quale la stessa rinuncia (vedi infra par. 3.1).

Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, invece, verrà erogato attraverso pagamento diretto da parte dell’INPS alla struttura prescelta dalla lavoratrice madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di  600 euro mensili per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia (vedi infra par. 3.2).

Il contributo è erogato per un periodo massimo di tre mesi, solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai quali la lavoratrice, di conseguenza, rinuncia.

Si precisa che per frazione mensile intera deve intendersi un mese continuativo di congedo: a titolo esemplificativo, se la lavoratrice ha usufruito di un mese e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare solo come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile così come sopra definita.

Contributo per l’acquisto di servizio di baby sitting

I voucher (o buoni lavoro) sono corrisposti esclusivamente in modalità telematica, secondo le istruzioni di cui alla citata circolare n. 75/2016, contenente altresì le indicazioni relative alle fasi da seguire nella procedura per l’utilizzo telematico dei buoni lavoro.

In ogni caso le madri dovranno procedere all’appropriazione telematica dei voucher entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici (vedi infra par. 8).

La mancata appropriazione o l’appropriazione parziale, entro il termine sopra indicato, comporterà l’automatica rinuncia totale o parziale al beneficio con il conseguente ripristino della possibilità di utilizzo del periodo di congedo parentale.

Contributo per la fruizione dei servizi della rete pubblica e privata accreditata - Elenco delle strutture

Il contributo per la fruizione dei servizi per l’infanzia erogati da strutture della rete pubblica e private accreditate, potrà essere erogato esclusivamente se il servizio viene svolto - entro e non oltre il 31 luglio 2017 - da una struttura scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti nell’elenco gestito dall’Istituto e relativo all’anno 2016.

Tale elenco è pubblicato sul sito web istituzionale (www.inps.it) ed è aggiornato in tempo reale, affinché le lavoratrici possano consultarlo prima di effettuare l’iscrizione del bambino alla struttura prescelta e prima di presentare la domanda di ammissione al beneficio.

Le istruzioni per l’iscrizione o la conferma delle strutture eroganti servizi per l’infanzia, nonché le modalità di pagamento delle stesse, sono pubblicate sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: home page>concorsi e gare>avvisi.

Le procedure telematiche di iscrizione/conferma di iscrizione resteranno attive fino al 31 dicembre 2016.

L’Istituto provvederà a comunicare, a mezzo posta elettronica certificata, ad ogni struttura il nominativo delle madri beneficiarie, nonché il numero di mesi di beneficio concesso.

Secondo quanto disposto dall’art. 2 del Decreto Ministeriale dell’1 settembre 2016, il pagamento sarà corrisposto direttamente dall’INPS fino ad un massimo di 600,00 euro mensili per ogni bambino e per un periodo massimo di tre mesi, sulla base delle mensilità concesse alla beneficiaria e sarà erogato, nei termini di legge, a seguito dell’invio alla sede provinciale INPS territorialmente competente da parte della struttura, della richiesta di pagamento, in cui dovranno essere riportati:

  • il nominativo ed il codice fiscale della madre lavoratrice beneficiaria;
  • il dettaglio dei mesi di servizio fruiti (es. dicembre 2016, gennaio 2017 e così via);
  • il nome ed il codice fiscale del minore iscritto alla struttura.

Le strutture presenti nell’elenco, sono altresì tenute ad inviare presso la propria sede provinciale INPS territorialmente competente, unitamente alla richiesta di pagamento, il modello di delegazione liberatoria e la dichiarazione della madre beneficiaria di utilizzo del contributo economico, sono disponibili nel sito istituzionale www.inps.it  nella home page>concorsi e gare>avvisi. In mancanza delle quali l’Istituto non provvederà al pagamento delle predette richieste afferenti alla fruizione dei suddetti servizi all’infanzia.

Le richieste di pagamento dovranno essere intestate all’Istituto. Qualora le richieste siano effettuate mediante emissione di fattura, si ricorda che le fatture stesse dovranno pervenire tramite sistemi di fatturazione elettronica di cui all’art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni (circolare n. 30 del 3 marzo 2014).

Le richieste di pagamento non potranno avere ad oggetto periodi di fruizione dei servizi per l’infanzia successivi al 31 luglio 2017.

 

L’importo del contributo è di 300,00 euro mensili.
È erogato per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice.
Si precisa che per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell’ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità.
Ne consegue che se la lavoratrice, a titolo esemplificativo, ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile così come sopra definita.
Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo massimo di tre mesi.
Poiché la fruizione del beneficio è legata alla disponibilità di giornate di congedo parentale in capo alla madre, si ricorda che per le controversie in materia di congedo parentale per i lavoratori dipendenti, è possibile proporre, nei termini di legge, ricorso al Comitato Provinciale Inps di cui all’art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Per i lavoratori iscritti alla gestione separata il ricorso in materia di congedo parentale andrà presentato, nei termini di legge, al Comitato Amministratore del fondo per la gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, istituito presso l’Inps.
In merito alle modalità di presentazione dei ricorsi amministrativi si richiamano le disposizioni di cui alla circolare n.32/2011.

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